Falsa testimonianza
Cassazione sez. VI 22.11.2011
– 28.05 2012 n. 20656
Tizio, giovane squattrinato in cerca di
un’occupazione stabile, su proposta dell’amico Caio e con la promessa di
ricevere 100 euro, dichiara dinanzi al Giudice di Pace civile di essere stato
presente sul luogo e nell’ora dell’incidente avvenuto tra l’auto di Caio e
quella di Sempronio.
Caio, grazie alla fondamentale deposizione
di Tizio, vince la causa ed ottiene un ampio risarcimento.
Tuttavia, successivamente si scopre che
Tizio ha mentito: nel giorno e nell’ora indicati in testimonianza egli era ad
una festa e numerose fotografie lo confermano.
Cosa rischia Tizio?
Il reato di falsa testimonianza di cui all’art. 372 c.p. trova collocazione nel
titolo III del libro II del codice penale rubricato “dei delitti contro l’amministrazione della giustizia”.
Il bene tutelato quindi, risulta essere la
corretta amministrazione della giustizia ed il suo ordinato svolgimento.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale in
oggetto, la falsa testimonianza si ritiene sussistente allorché per la
pertinenza e la rilevanza dell’oggetto della deposizione in rapporto al thema decidendum del processo, la falsa
testimonianza risulti idonea ad influenzare il convincimento del giudice, incidendo sul corretto funzionamento
dell’attività giudiziaria con il rischio di indirizzarne, rectius deviarne, il corso.
Se l’attività giudiziaria non può essere
sviata da dichiarazioni testimoniali non veritiere, è necessario che tale
falsità dichiarativa abbia la possibilità di produrre tale esito decisorio
fuorviato.
La rilevanza, nonché la pertinenza della
deposizione del testimone al fine di configurare il reato de
quo deve effettuarsi con riguardo alla situazione processuale esistente al
momento della consumazione del reato (ossia nel momento in cui è resa la falsa
testimonianza): ex ante quindi e non
in virtù di una prognosi postuma.
In altre parole, la dichiarazione falsa deve
avere un rilievo fondamentale nella valutazione del giudice circa la decisione
(in un senso piuttosto che in un altro) della controversia.
Nel caso di specie, ricordando che il
delitto di falsa testimonianza è perseguibile di ufficio e quindi l’unico
limite temporale è quello della prescrizione
(pari a sette anni e mezzo calcolando anche l’interruzione, ai sensi degli
artt. 157 e 161 c.p.) Tizio potrà
dunque essere denunciato per falsa testimonianza ex art. 372 c.p.
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