Falsa testimonianza




Cassazione sez. VI 22.11.2011 – 28.05 2012 n. 20656


Tizio, giovane squattrinato in cerca di un’occupazione stabile, su proposta dell’amico Caio e con la promessa di ricevere 100 euro, dichiara dinanzi al Giudice di Pace civile di essere stato presente sul luogo e nell’ora dell’incidente avvenuto tra l’auto di Caio e quella di Sempronio.
Caio, grazie alla fondamentale deposizione di Tizio, vince la causa ed ottiene un ampio risarcimento.
Tuttavia, successivamente si scopre che Tizio ha mentito: nel giorno e nell’ora indicati in testimonianza egli era ad una festa e numerose fotografie lo confermano.

Cosa rischia Tizio?
 

Il reato di falsa testimonianza di cui all’art. 372 c.p. trova collocazione nel titolo III del libro II del codice penale rubricato “dei delitti contro l’amministrazione della giustizia”.
Il bene tutelato quindi, risulta essere la corretta amministrazione della giustizia ed il suo ordinato svolgimento.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale in oggetto, la falsa testimonianza si ritiene sussistente allorché per la pertinenza e la rilevanza dell’oggetto della deposizione in rapporto al thema decidendum del processo, la falsa testimonianza risulti idonea ad influenzare il convincimento del giudice, incidendo sul corretto funzionamento dell’attività giudiziaria con il rischio di indirizzarne, rectius deviarne, il corso.

Se l’attività giudiziaria non può essere sviata da dichiarazioni testimoniali non veritiere, è necessario che tale falsità dichiarativa abbia la possibilità di produrre tale esito decisorio fuorviato.

La rilevanza, nonché la pertinenza della deposizione del testimone al fine di configurare  il reato de quo deve effettuarsi con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della consumazione del reato (ossia nel momento in cui è resa la falsa testimonianza): ex ante quindi e non in virtù di una prognosi postuma.

In altre parole, la dichiarazione falsa deve avere un rilievo fondamentale nella valutazione del giudice circa la decisione (in un senso piuttosto che in un altro) della controversia.

Nel caso di specie, ricordando che il delitto di falsa testimonianza è perseguibile di ufficio e quindi l’unico limite temporale è quello della prescrizione (pari a sette anni e mezzo calcolando anche l’interruzione, ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p.) Tizio potrà dunque essere denunciato per falsa testimonianza ex art. 372 c.p.





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