Incompetenza territoriale e rito abbreviato
Cassazione Sezioni Unite n. 27996 del 29.03. - 13.07.2012
La massima: “l’eccezione
di incompetenza territoriale è proponibile nel rito abbreviato. Se il rito si
instaura nell’udienza preliminare, l’eccezione può sollevarsi solo se proposta
e rigettata nella stessa udienza; in casi di abbreviato “atipico”, l’incidente
di competenza può proporsi non oltre la costituzione delle parti”.
Con la
pronuncia in commento, la Cassazione ha risolto un contrasto giurisprudenziale sorto al suo interno.
Secondo un
primo orientamento (Cass. sez. II n.
11723 del 05.02.2008; sez. VI del 26.05.2010 n. 26092; sez. V del 10.12.2010 n.
7025) non è possibile proporre l’eccezione di incompetenza per territorio nel
rito abbreviato.
Poiché l’art. 21 c.p.p. impone di rilevare
l’incompetenza territoriale prima della conclusione dell’udienza preliminare,
laddove la questione si presenti per la prima volta a seguito dell’introduzione
del rito alternativo è da reputarsi tardiva.
Parimenti,
qualora essa costituisca reiterazione di istanza già proposta in sede di
udienza preliminare, costituirebbe mera riproposizione di eccezione sulla quale
si è già formato il giudicato.
Inoltre,
sempre il primo indirizzo sostiene che la scelta del rito abbreviato comporta
la rinuncia a far valere le eccezioni di competenza territoriale (nonché le
invalidità non assolute).
Il secondo orientamento (Cass. sez. I
10.06.2004 n. 37156; Cass. sez. I 05.07.2011 n. 34686; Cass. sez. II 05.10.2011
n. 39756) è invece favorevole alla
proponibilità dell’eccezione di incompetenza territoriale in sede di
abbreviato.
La scelta
del rito abbreviato non deve tradursi in effetti discriminatori per l’imputato
e la possibilità di contestare la scelta del giudice effettuata dal Pm. La
preclusione all’imputato della possibilità di richiedere il rispetto delle
norme sul principio del giudice naturale viola gli artt. 24 comma II (la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e
grado del procedimento) e 25 comma I
(nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge)
della Costituzione.
Non vi è
alcuna regola normativa per la quale l’imputato per essere giudicato dal
giudice naturalmente competente debba rinunciare a riti alternativi.
Le Sezioni Unite accolgono
il secondo indirizzo.
Sul punto
richiamano una pronuncia della Consulta
(n. 155 del 1996) in cui si riconosce che l’accesso al rito abbreviato
rappresenta un vero e proprio diritto per l’imputato, escludendo che la
richiesta di accedere al rito alternativo comporti per lo stesso tacita
accettazione del giudice, in grado di superarne i difetti di imparzialità.
Si
evidenzia inoltre che i “requisiti costituzionali” dei soggetti giudicanti
prima ancora che una pretesa di parte rappresentano esigenza irrinunciabile
dell’ordinamento.
Le Sezioni
Unite ribadiscono inoltre l’assenza di qualsiasi dato normativo che prevede la
rinunzia dell’imputato, qualora opti per l’abbreviato, a rinunciare nel
perseguimento della legalità in tema di competenza.
Non si
condivide inoltre la tesi per la quale nel rito predetto manchi un segmento
processuale dedicato alla trattazione delle questioni preliminari: in ogni rito
è individuabile una prima fase dedicata alla verifica della regolare
costituzione delle parti e proprio l’abbreviato, caratterizzato da agibilità
procedimentale, non richiede l’imposizione di alcuna rigida scansione
procedimentale.
Concludendo
quindi per l’ammissione dell’eccezione di competenza, le Sezioni Unite operano
un distinguo.
Nel
giudizio abbreviato atipico, ossia non preceduto dall’udienza preliminare, si pensi
al giudizio immediato ovvero al procedimento per decreto, l’eccezione
di competenza può essere proposta all’inizio dell’udienza destinata alla
trattazione di tale giudizio, rectius,
in
limine.
Nell’ipotesi
di abbreviato tipico, preceduto dall’udienza preliminare, essa è proponibile,
sempre in limine, purché sia stata
già proposta e rigettata in sede di udienza preliminare. Ne deriva che la
mancata proposizione in udienza preliminare dell’eccezione di incompetenza
territoriale, preclude la possibilità di proporre l’incidente all’atto della
costituzione delle parti in sede di abbreviato.
Commenti
Posta un commento
Cosa ne pensi dell'argomento trattato? Lascia un tuo commento.