Incompetenza territoriale e rito abbreviato




Cassazione Sezioni Unite n. 27996 del 29.03. - 13.07.2012
  


La massima: “l’eccezione di incompetenza territoriale è proponibile nel rito abbreviato. Se il rito si instaura nell’udienza preliminare, l’eccezione può sollevarsi solo se proposta e rigettata nella stessa udienza; in casi di abbreviato “atipico”, l’incidente di competenza può proporsi non oltre la costituzione delle parti”.

Con la pronuncia in commento, la Cassazione ha risolto un contrasto giurisprudenziale sorto al suo interno.

Secondo un primo orientamento (Cass. sez. II n. 11723 del 05.02.2008; sez. VI del 26.05.2010 n. 26092; sez. V del 10.12.2010 n. 7025) non è possibile proporre l’eccezione di incompetenza per territorio nel rito abbreviato.

Poiché l’art. 21 c.p.p. impone di rilevare l’incompetenza territoriale prima della conclusione dell’udienza preliminare, laddove la questione si presenti per la prima volta a seguito dell’introduzione del rito alternativo è da reputarsi tardiva.

Parimenti, qualora essa costituisca reiterazione di istanza già proposta in sede di udienza preliminare, costituirebbe mera riproposizione di eccezione sulla quale si è già formato il giudicato.
Inoltre, sempre il primo indirizzo sostiene che la scelta del rito abbreviato comporta la rinuncia a far valere le eccezioni di competenza territoriale (nonché le invalidità non assolute).

Il secondo orientamento (Cass. sez. I 10.06.2004 n. 37156; Cass. sez. I 05.07.2011 n. 34686; Cass. sez. II 05.10.2011 n. 39756) è invece favorevole alla proponibilità dell’eccezione di incompetenza territoriale in sede di abbreviato.

La scelta del rito abbreviato non deve tradursi in effetti discriminatori per l’imputato e la possibilità di contestare la scelta del giudice effettuata dal Pm. La preclusione all’imputato della possibilità di richiedere il rispetto delle norme sul principio del giudice naturale viola gli artt. 24 comma II (la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento) e 25 comma I (nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge) della Costituzione.
Non vi è alcuna regola normativa per la quale l’imputato per essere giudicato dal giudice naturalmente competente debba rinunciare a riti alternativi.

Le Sezioni Unite accolgono il secondo indirizzo.
Sul punto richiamano una pronuncia della Consulta (n. 155 del 1996) in cui si riconosce che l’accesso al rito abbreviato rappresenta un vero e proprio diritto per l’imputato, escludendo che la richiesta di accedere al rito alternativo comporti per lo stesso tacita accettazione del giudice, in grado di superarne i difetti di imparzialità.
Si evidenzia inoltre che i “requisiti costituzionali” dei soggetti giudicanti prima ancora che una pretesa di parte rappresentano esigenza irrinunciabile dell’ordinamento.

Le Sezioni Unite ribadiscono inoltre l’assenza di qualsiasi dato normativo che prevede la rinunzia dell’imputato, qualora opti per l’abbreviato, a rinunciare nel perseguimento della legalità in tema di competenza.  
Non si condivide inoltre la tesi per la quale nel rito predetto manchi un segmento processuale dedicato alla trattazione delle questioni preliminari: in ogni rito è individuabile una prima fase dedicata alla verifica della regolare costituzione delle parti e proprio l’abbreviato, caratterizzato da agibilità procedimentale, non richiede l’imposizione di alcuna rigida scansione procedimentale.

Concludendo quindi per l’ammissione dell’eccezione di competenza, le Sezioni Unite operano un distinguo.

Nel giudizio abbreviato atipico, ossia non preceduto dall’udienza preliminare, si pensi al giudizio immediato ovvero al procedimento per decreto, l’eccezione di competenza può essere proposta all’inizio dell’udienza destinata alla trattazione di tale giudizio, rectius, in limine.

Nell’ipotesi di abbreviato tipico, preceduto dall’udienza preliminare, essa è proponibile, sempre in limine, purché sia stata già proposta e rigettata in sede di udienza preliminare. Ne deriva che la mancata proposizione in udienza preliminare dell’eccezione di incompetenza territoriale, preclude la possibilità di proporre l’incidente all’atto della costituzione delle parti in sede di abbreviato.





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