Misure cautelari e valutazione degli indizi


Sempronio, direttore di un’importante Asl del nord Italia, sospettato di aver manipolato in favore di un suo parente il concorso per l’assegnazione di un incarico di dirigente medico fornendogli in anticipo gli argomenti della prova scritta, viene attinto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.
I gravi indizi di colpevolezza che il Gip ha posto a fondamento della sua ordinanza si basano sulle dichiarazioni di Mevio che tuttavia non è in grado, rectius non vuole,  indicare la fonte da cui ha appreso la notizia.
La difesa di Sempronio è assunta dall’Avv. Caio, noto penalista, il quale si prepara, entro i termini di legge, a proporre Riesame ai sensi dell’art. 309 c.p.p.



Il libro IV del codice di rito, rubricato Misure cautelari, all’art. 273 c.p.p. stabilisce che al fine di applicare misure cautelari personali nei confronti di un soggetto è necessario che a suo carico vi siano gravi indizi di colpevolezza. Oltre alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p.

Occorre quindi chiedersi, innanzitutto, se la nozione di indizi di cui all’art. 273 c.p.p.  è la stessa che ritroviamo nel comma II dell’art. 192 c.p.p.

La risposta è negativa.

La scelta della gravità degli indizi è di politica legislativa ed esprime l’esigenza di contemperare due interessi: da un lato il favor libertatis, dall'altro la necessità di scongiurare i c.d. pericula libertatis, connessi alla esigenza di tutela della prova da possibili inquinamenti, evitare che con la fuga l'indagato od imputato possa poi sottrarsi all'applicazione della pena e salvaguardare la collettività dal concreto rischio che l'indagato o l'imputato commettano nelle more del giudizio (altri) delitti di particolare gravità.

In merito ai criteri di valutazione dei gravi indizi la disposizione di riferimento è il comma I bis dell’art. 273 c.p.p.
La norma, al fine di valutare i gravi indizi di colpevolezza richiama i seguenti articoli: 192 commi III e IV, 195 comma VII, 203 e 271 comma I c.p.p.

L’art. 271 comma I c.p.p. riguarda l’inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge. Il regime di inutilizzabilità si estende quindi alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza.

I commi III e IV dell’art. 192 c.p.p. fanno si che il giudice, nella valutazione dei gravi indizi, necessari ai fini dell’adozione di una misura cautelare, possa tener conto delle dichiarazioni rese da persone imputate nello stesso reato, in un procedimento connesso o in un reato collegato soltanto laddove le stesse siano corroborate da altri elementi probatori idonei a confermarne l’attendibilità.

Il comma VII dell’art. 195 c.p.p. sancisce che non può utilizzarsi la testimonianza di chi si rifiuta p non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatto oggetto dell’esame.


Il mancato richiamo al comma II dell’art. 192 c.p.p. ha un suo rilievo.
Il giudice non è vincolato alla regola per la quale l’esistenza di un fatto non può desumersi da indizi salvo che questi siano gravi, precisi e concordanti.

L'introduzione dell'aggettivo "gravi" dimostra che il legislatore ha inteso richiamare  l'attenzione del giudice  sul maggiore quantum quantitativo e qualitativo di indizi richiesto per poter limitare la libertà individuale nel senso di porre come condizione primaria per la sua privazione, la comprovata esistenza del fumus commissi delicti.

Se ne ricava dunque che, per risultare "gravi", gli indizi devono essere forniti di un'elevata capacità di resistenza a possibili interpretazioni alternative o alle probabilità di ribaltamento nel prosieguo delle indagini.

L’avv. Caio potrà quindi presentare riesame entro il termine di 10 gg dalla notifica dell’avviso di deposito dell’ordinanza che dispone la misura ai sensi del comma III dell’art. 309 c.p.p. potendo addurre l’assenza di gravi indizi di colpevolezza avendo il giudice della cautela applicato la misura cautelare esclusivamente sulla scorta delle dichiarazioni di Mevio che non avrebbe potuto utilizzare in base al disposto di cui all’art. 273 comma I bis c.p.p.





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