Misure cautelari e valutazione degli indizi
Sempronio, direttore di un’importante Asl
del nord Italia, sospettato di aver manipolato in favore di un suo parente il
concorso per l’assegnazione di un incarico di dirigente medico fornendogli in
anticipo gli argomenti della prova scritta, viene attinto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.
I gravi indizi di colpevolezza che il Gip ha
posto a fondamento della sua ordinanza si basano sulle dichiarazioni di Mevio
che tuttavia non è in grado, rectius non
vuole, indicare la fonte da cui ha
appreso la notizia.
La difesa di Sempronio è assunta dall’Avv.
Caio, noto penalista, il quale si prepara, entro i termini di legge, a proporre
Riesame ai sensi dell’art. 309 c.p.p.
Il libro IV del codice di rito, rubricato Misure cautelari, all’art. 273 c.p.p. stabilisce che al fine di applicare misure
cautelari personali nei confronti di un soggetto è necessario che a suo carico
vi siano gravi indizi di
colpevolezza. Oltre alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art.
274 c.p.p.
Occorre quindi chiedersi, innanzitutto, se la
nozione di indizi di cui all’art. 273 c.p.p.
è la stessa che ritroviamo nel comma II dell’art. 192 c.p.p.
La risposta
è negativa.
La scelta della gravità degli indizi è di
politica legislativa ed esprime l’esigenza di contemperare due interessi: da un
lato il favor libertatis, dall'altro
la necessità di scongiurare i c.d.
pericula libertatis, connessi alla esigenza di tutela della prova da
possibili inquinamenti, evitare che con la fuga l'indagato od imputato possa
poi sottrarsi all'applicazione della pena e salvaguardare la collettività dal
concreto rischio che l'indagato o l'imputato commettano nelle more del giudizio
(altri) delitti di particolare gravità.
In merito ai criteri di valutazione dei
gravi indizi la disposizione di riferimento è il comma I bis dell’art. 273 c.p.p.
La norma, al fine di valutare i gravi indizi
di colpevolezza richiama i seguenti articoli: 192 commi III e IV, 195 comma
VII, 203 e 271 comma I c.p.p.
L’art. 271 comma I c.p.p. riguarda
l’inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite fuori dai casi consentiti
dalla legge. Il regime di inutilizzabilità si estende quindi alla valutazione
dei gravi indizi di colpevolezza.
I commi III e IV dell’art. 192 c.p.p. fanno
si che il giudice, nella valutazione dei gravi indizi, necessari ai fini
dell’adozione di una misura cautelare, possa tener conto delle dichiarazioni
rese da persone imputate nello stesso reato, in un procedimento connesso o in
un reato collegato soltanto laddove le stesse siano corroborate da altri
elementi probatori idonei a confermarne l’attendibilità.
Il comma VII dell’art. 195 c.p.p. sancisce
che non può utilizzarsi la testimonianza di chi si rifiuta p non è in grado di
indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatto oggetto
dell’esame.
Il mancato
richiamo al comma II dell’art. 192 c.p.p. ha un suo rilievo.
Il giudice non è vincolato alla regola per
la quale l’esistenza di un fatto non può desumersi da indizi salvo che questi
siano gravi, precisi e concordanti.
L'introduzione dell'aggettivo
"gravi" dimostra che il legislatore ha inteso richiamare l'attenzione del giudice sul maggiore quantum quantitativo e qualitativo di indizi richiesto per poter limitare
la libertà individuale nel senso di porre come condizione primaria per la sua
privazione, la comprovata esistenza del fumus commissi delicti.
Se ne ricava dunque che, per risultare
"gravi", gli indizi devono essere forniti di un'elevata capacità di
resistenza a possibili interpretazioni alternative o alle probabilità di
ribaltamento nel prosieguo delle indagini.
L’avv. Caio potrà quindi presentare riesame
entro il termine di 10 gg dalla notifica dell’avviso di deposito dell’ordinanza
che dispone la misura ai sensi del comma III dell’art. 309 c.p.p. potendo
addurre l’assenza di gravi indizi di colpevolezza avendo il giudice della
cautela applicato la misura cautelare esclusivamente sulla scorta delle dichiarazioni
di Mevio che non avrebbe potuto utilizzare in base al disposto di cui all’art.
273 comma I bis c.p.p.
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