Stato di ebbrezza ed accertamento strumentale
Cassazione sez. IV 03.05 –
27.06 2012 n. 25399
La
massima: “Se lo stato di ebbrezza non è accertato
mediante idonea apparecchiatura, le mere circostanze sintomatiche riferite
dagli agenti accertatori, se non univoche e concrete, sono da ricondursi
all’ipotesi depenalizzata di cui all’art. 186 comma II lett. a) c.d.s.”
Tizio, alla guida della propria autovettura,
viene fermato dai Carabinieri.
Sottoposto ad alcoltest, per problemi
respiratori non riesce a compiere l’esame e tuttavia, dalla gravità dei sintomi
descritti dai CC si desume che lo stesso abbia un tasso alcolemico superiore ad
1,5 g/l.
L’art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007 n.
117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 ottobre 2007, n. 160 prevede una
tabella descrittiva dei principali
sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica.
Sulla scorta di tali indicazioni,
riscontrando in Tizio un equilibrio
precario, un forte alito alcolico, comportamenti disarticolati con vistosi
ondeggiamenti in avanti, continui sbalzi di umore e difficoltà di espressione
verbale si desumeva, mediante il raffronto con quanto descritto nella
citata tabella, un livello alcolemico superiore ad 1,5 g/l corrispondente alla
lett. c) dell’art. 186 c.d.s.
Tizio viene condannato in primo grado.
La sentenza è confermata dalla Corte
d’Appello, che ritiene significativi e concreti gli elementi descritti al fine
della sussistenza nell’organismo del soggetto di un tasso alcolemico superiore
ad 0,8 g/l, ossia maggiore dell’ipotesi meno grave e depenalizzata di cui al comma II lett. a) dell’art. 186 c.d.s.
Proposto ricorso per Cassazione,
quest’ultima afferma che in assenza di
significativi ed univoci elementi fattuali per ritenere un livello superiore ad
0,8 g/l è necessario optare per la
fattispecie meno grave.
Nel caso de
quo, i sintomi descritti dai Carabinieri non possono reputarsi univoci e
significativi.
A giudizio della Corte, il comportamento di
Tizio è stato descritto, seppur in buona fede, secondo parametri soggettivi.
Inoltre, la Corte distrettuale ha ricondotto
i comportamenti disarticolati con vistosi
ondeggiamenti in avanti alla marcata
difficoltà a stare in piedi e camminare che, a tenore della tabella, presuppone
un tasso alcolemico ricompreso tra 1,6 e 3,0; nonché si è ritenuto che la difficoltà di espressione verbale corrispondesse
al linguaggio mal articolato di cui
ai livelli 0,9 e 1,5.
La carenza
di un dato sintomatico certo la si desume dalla seguente circostanza: la
concentrazione ricompresa tra 0,3 e 0,4 descrive quali propri sintomi la riduzione del coordinamento motorio e dei
riflessi.
Pertanto, secondo la Suprema Corte, non è da
escludersi che i verbalizzanti abbiano valutato come comportamenti disarticolati con vistosi ondeggiamenti in avanti un
atteggiamento ascrivibile invece alla riduzione
del coordinamento motorio e dei riflessi che presuppone un tasso
decisamente inferiore e tale da non sfociare nell’illecito penale.
In mancanza di accertamento strumentale,
occorrono quindi dati sintomatici eclatanti e non equivoci per configurare le ipotesi più gravi del comma II
dell’art. 186 c.d.s. Ciò anche nel rispetto dell’art. 533 c.p.p. per il quale occorre superare ogni ragionevole
dubbio per giungere ad una sentenza di condanna.
La Cassazione quindi, annullando senza
rinvio la sentenza impugnata, riqualifica il fatto come violazione dell’art.
186 comma II lett. a) c.d.s. escludendo la configurabilità del reato nel caso
di specie.
Commenti
Posta un commento
Cosa ne pensi dell'argomento trattato? Lascia un tuo commento.