Stato di ebbrezza ed accertamento strumentale


Cassazione sez. IV 03.05 – 27.06 2012 n. 25399


La massima: “Se lo stato di ebbrezza non è accertato mediante idonea apparecchiatura, le mere circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori, se non univoche e concrete, sono da ricondursi all’ipotesi depenalizzata di cui all’art. 186 comma II lett. a) c.d.s.”

Tizio, alla guida della propria autovettura, viene fermato dai Carabinieri.
Sottoposto ad alcoltest, per problemi respiratori non riesce a compiere l’esame e tuttavia, dalla gravità dei sintomi descritti dai CC si desume che lo stesso abbia un tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/l.

L’art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007 n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1  della legge 2 ottobre 2007, n. 160 prevede una tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica.
Sulla scorta di tali indicazioni, riscontrando in Tizio un equilibrio precario, un forte alito alcolico, comportamenti disarticolati con vistosi ondeggiamenti in avanti, continui sbalzi di umore e difficoltà di espressione verbale si desumeva, mediante il raffronto con quanto descritto nella citata tabella, un livello alcolemico superiore ad 1,5 g/l corrispondente alla lett. c) dell’art. 186 c.d.s.

Tizio viene condannato in primo grado.

La sentenza è confermata dalla Corte d’Appello, che ritiene significativi e concreti gli elementi descritti al fine della sussistenza nell’organismo del soggetto di un tasso alcolemico superiore ad 0,8 g/l, ossia maggiore dell’ipotesi meno grave e depenalizzata di cui al comma II lett. a) dell’art. 186 c.d.s.

Proposto ricorso per Cassazione, quest’ultima afferma che in assenza di significativi ed univoci elementi fattuali per ritenere un livello superiore ad 0,8 g/l  è necessario optare per la fattispecie meno grave.

Nel caso de quo, i sintomi descritti dai Carabinieri non possono reputarsi univoci e significativi.
A giudizio della Corte, il comportamento di Tizio è stato descritto, seppur in buona fede, secondo parametri soggettivi.
Inoltre, la Corte distrettuale ha ricondotto i comportamenti disarticolati con vistosi ondeggiamenti in avanti alla marcata difficoltà a stare in piedi e camminare che, a tenore della tabella, presuppone un tasso alcolemico ricompreso tra 1,6 e 3,0; nonché si è ritenuto che la difficoltà di espressione verbale corrispondesse al linguaggio mal articolato di cui ai livelli 0,9 e 1,5.

La carenza di un dato sintomatico certo la si desume dalla seguente circostanza: la concentrazione ricompresa tra 0,3 e 0,4 descrive quali propri sintomi la riduzione del coordinamento motorio e dei riflessi.
Pertanto, secondo la Suprema Corte, non è da escludersi che i verbalizzanti abbiano valutato come comportamenti disarticolati con vistosi ondeggiamenti in avanti un atteggiamento ascrivibile invece alla riduzione del coordinamento motorio e dei riflessi che presuppone un tasso decisamente inferiore e tale da non sfociare nell’illecito penale.

In mancanza di accertamento strumentale, occorrono quindi dati sintomatici eclatanti e non equivoci per configurare le ipotesi più gravi del comma II dell’art. 186 c.d.s. Ciò anche nel rispetto dell’art. 533 c.p.p. per il quale occorre superare ogni ragionevole dubbio per giungere ad una sentenza di condanna.

La Cassazione quindi, annullando senza rinvio la sentenza impugnata, riqualifica il fatto come violazione dell’art. 186 comma II lett. a) c.d.s. escludendo la configurabilità del reato nel caso di specie.

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