Coltivazione di piante da stupefacenti e detenzione di diverso stupefacente
Cassazione
sez. VI 06.10.2011 – 31.10.2011 n. 39288
Tizio coltiva piante destinate alla
produzione di sostanza stupefacente e detiene sostanza stupefacente diversa da
quella derivante dalla coltivazione.
Condannato nel merito per violazione degli
artt. 73 commi I e I bis del d. P.R. 309/90, propone
ricorso per Cassazione.
Invero, egli si duole dell’applicazione
dell’art. 81 comma II c.p. in
materia di reato continuato.
Tale norma, come noto, disciplina l’ipotesi
di un concorso materiale di reati, cui prevede l’applicazione non già del cumulo materiale di pene, bensì del più
mite cumulo giuridico di cui al
comma I dell’art. 81, laddove le molteplici condotte siano avvinte da medesimezza
del disegno criminoso.
La difesa ravvisa unitarietà della condotta
nella contestuale detenzione di sostanze stupefacenti di natura e tipo diversi:
in altri termini, si tratterebbe di un unico reato, e non già di una pluralità
di violazioni così come ravvisato in I e II grado.
Interviene la Cassazione con la pronuncia in
commento sostenendo che, poiché non è stato provato che lo stupefacente
detenuto fosse il “frutto” della coltivazione, alcuna assimilazione può
ravvisarsi tra la detenzione e la coltivazione di sostanze stupefacenti,
dovendo correttamente affermarsi la sussistenza di due reati.
Ribadendo che l’attività non autorizzata di
coltivazione di piante, anche quando sia programmata e realizzata per la
fruizione esclusivamente personale del prodotto, integra condotta penalmente
rilevante (Cass. S. U. 24.04.2008 n. 28605; sez. VI 2009 n. 49528) la Corte
delinea la diversità tra la mera condotta di detenzione e quella di
coltivazione non autorizzata individuando nel caso specifico due illeciti.
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