Coltivazione di piante da stupefacenti e detenzione di diverso stupefacente


Cassazione sez. VI 06.10.2011 – 31.10.2011 n. 39288

Tizio coltiva piante destinate alla produzione di sostanza stupefacente e detiene sostanza stupefacente diversa da quella derivante dalla coltivazione.
Condannato nel merito per violazione degli artt. 73 commi I e I bis del d. P.R. 309/90, propone ricorso per Cassazione.

Invero, egli si duole dell’applicazione dell’art. 81 comma II c.p. in materia di reato continuato.
Tale norma, come noto, disciplina l’ipotesi di un concorso materiale di reati, cui prevede l’applicazione non già del cumulo materiale di pene, bensì del più mite cumulo giuridico di cui al comma I dell’art. 81, laddove le molteplici condotte siano avvinte da medesimezza del disegno criminoso.

La difesa ravvisa unitarietà della condotta nella contestuale detenzione di sostanze stupefacenti di natura e tipo diversi: in altri termini, si tratterebbe di un unico reato, e non già di una pluralità di violazioni così come ravvisato in I e II grado.

Interviene la Cassazione con la pronuncia in commento sostenendo che, poiché non è stato provato che lo stupefacente detenuto fosse il “frutto” della coltivazione, alcuna assimilazione può ravvisarsi tra la detenzione e la coltivazione di sostanze stupefacenti, dovendo correttamente affermarsi la sussistenza di due reati.

Ribadendo che l’attività non autorizzata di coltivazione di piante, anche quando sia programmata e realizzata per la fruizione esclusivamente personale del prodotto, integra condotta penalmente rilevante (Cass. S. U. 24.04.2008 n. 28605; sez. VI 2009 n. 49528) la Corte delinea la diversità tra la mera condotta di detenzione e quella di coltivazione non autorizzata individuando nel caso specifico due illeciti.



Commenti

Post popolari in questo blog

Citazione diretta a giudizio: termine a comparire

Ubicazione Uffici Giudiziari Tribunale Napoli

Imputazione coatta: necessità dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.