Diffamazione e comunicazione con più persone
Cassazione
sez. V 17.05 – 24.07 2012 n. 30329
Tizio affida all’Avv. Caio la sua difesa in un procedimento penale.
Non contento dell’operato del legale, Tizio
invia al Presidente dell’Ordine una missiva dai toni denigratori nei confronti
di Caio, chiedendo di accertarne l’operato mediante procedimento disciplinare: si configura la diffamazione nei confronti del difensore?
Nella pronuncia in commento, la Suprema
Corte ha sancito che nell’ambito della diffamazione è ravvisabile la
comunicazione con più persone, elemento costitutivo del reato de quo, anche laddove lo scritto
offensivo sia diretto ad una sola persona ma con modalità tali per le quali le
espressioni offensive vengano sicuramente a conoscenza di altri ed il soggetto
attivo ne sia ben consapevole.
Nel caso di specie è stata ravvisata la
sussistenza della consapevole diffusione in un esposto a carico di un avvocato
formalmente diretto al Presidente del Consiglio dell’Ordine con la
consapevolezza che questi ne avrebbe investito tutto il Consiglio, poiché volto
a sollecitare un eventuale procedimento disciplinare.
Nella fattispecie, non trova applicazione l’art. 598 c.p. che prevede la non
punibilità delle offese contenute in scritti o discorsi pronunciati dalle parti
o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi l’Autorità giudiziaria,
poiché l’autore dello scritto non è parte nel successivo procedimento
disciplinare e quindi non opera
l’esimente.
Il diritto di critica, che trova il suo fondamento nell’art. 51 c.p. è
applicabile soltanto nei confronti di una segnalazione volta ad attivare un
controllo sulle regole deontologiche.
Le espressioni devono comunque mantenersi nei
limiti della continenza, travalicati ogni qualvolta per il loro carattere
infamante trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato,
denigrandone la persona.
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