Mezzi di sussistenza: nozione


Cassazione sezione VI 15.06 – 09.07 2012 n. 26808

L’art. 570 c.p., rubricato violazione degli obblighi di assistenza familiare, al comma II n. 2 punisce chi, abbandonando il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all’ordine ed alla morale delle famiglie fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti, o al coniuge che non sia legalmente separato.

In merito, controversa è la nozione di mezzi di sussistenza.
Nella pronuncia in esame, la Cassazione chiarisce che, innanzitutto è necessario distinguere tra questi e l’assegno stabilito dal giudice: essi sono del tutto indipendenti dalla valutazione operata dal giudice civile.
Per mezzi di sussistenza si intende soltanto ciò che è strettamente necessario per la sopravvivenza dei familiari dell’obbligato, nel momento storico in cui il fatto avviene.

Laddove l’assegno non venga corrisposto, il reato de quo si configura automaticamente?

Invero, il giudice penale deve valutare se, per effetto di tale condotta, siano mancati i mezzi di sussistenza verificando l’effettivo stato di bisogno dell’avente diritto alla somministrazione degli stessi, nonché vagliare la capacità economica del soggetto obbligato a fornirglieli.

Pertanto, sulla scorta della decisione in commento, il mero inadempimento dell’obbligo civilistico di per sé non integra l’ipotesi delittuosa, dovendo necessariamente svolgersi un’indagine sullo stato di bisogno e la concreta capacità dell’obbligato.


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