Mezzi di sussistenza: nozione
Cassazione sezione VI 15.06 – 09.07 2012 n.
26808
L’art. 570
c.p., rubricato violazione degli
obblighi di assistenza familiare, al comma
II n. 2 punisce chi, abbandonando il domicilio domestico o comunque
serbando una condotta contraria all’ordine ed alla morale delle famiglie fa
mancare i mezzi di sussistenza ai
discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti, o al
coniuge che non sia legalmente separato.
In merito, controversa è la nozione di mezzi
di sussistenza.
Nella pronuncia in esame, la Cassazione
chiarisce che, innanzitutto è necessario distinguere tra questi e l’assegno
stabilito dal giudice: essi sono del tutto indipendenti dalla valutazione
operata dal giudice civile.
Per mezzi di sussistenza si intende soltanto
ciò che è strettamente necessario per la sopravvivenza
dei familiari dell’obbligato, nel momento storico in cui il fatto avviene.
Laddove l’assegno non venga corrisposto, il
reato de quo si configura
automaticamente?
Invero, il giudice penale deve valutare se,
per effetto di tale condotta, siano mancati i mezzi di sussistenza verificando
l’effettivo stato di bisogno dell’avente diritto alla somministrazione degli
stessi, nonché vagliare la capacità economica del soggetto obbligato a
fornirglieli.
Pertanto, sulla scorta della decisione in
commento, il mero inadempimento dell’obbligo civilistico di per sé non integra
l’ipotesi delittuosa, dovendo necessariamente svolgersi un’indagine sullo stato
di bisogno e la concreta capacità dell’obbligato.
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