Compatibilità tra Gip e Giudice del dibattimento
Corte Costituzionale sentenza 21.06.2012 n.
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La
massima: “è infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa
esercitare funzioni di giudice del dibattimento il giudice che, precedentemente
investito della richiesta di convalida dell’arresto dell’imputato e di
successivo giudizio direttissimo, non abbia convalidato l’arresto restituendo
gli atti al Pm”.
Il giudice a quo, (Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò) ritiene
che la norma censurata violerebbe i principi di terzietà ed imparzialità del
giudice di cui al comma II dell’art. 111Costituzione poiché la decisione precedente, collocandosi in una distinta
fase processuale, pregiudicherebbe la fondatezza dell’accusa nel successivo
giudizio di merito.
Risulterebbe violato anche l’art. 3
Costituzione per disparità di trattamento rispetto all’ipotesi affine di cui al
comma II bis dell’art. 34 c.p.p.
quando la pronuncia negativa in merito all’applicazione di una misura cautelare
ovvero di convalida dell’arresto sia stata adottata dal Gip.
La Consulta ha ritenuto non fondata la questione.
Si è osservato che il remittente non solo ha
respinto la richiesta di applicazione di una misura cautelare, ma ha altresì
restituito gli atti al Pm.
Tale restituzione ha determinato la
regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari determinando
una frattura tra la fase prodromica
al giudizio direttissimo in cui si è adottata la decisione negativa sulla
convalida e sulla richiesta di applicazione della misura cautelare e la
successiva fase dibattimentale ordinaria instaurata a seguito di citazione
diretta a giudizio da parte del Pm.
In tale ipotesi, ritiene la Corte, la
precedente decisione assunta prima della
restituzione degli atti, non è da reputarsi come incidentale rispetto al
giudizio dibattimentale di cui è investito il medesimo giudicante.
Come tale, essa è inidonea a far apparire
compromessa la funzione giudicante.
Pertanto, la Corte Costituzionale conclude
per la compatibilità tra le funzioni
di giudice del dibattimento e giudice che non ha convalidato l’arresto per
insussistenza del reato.
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