Compatibilità tra Gip e Giudice del dibattimento


Corte Costituzionale sentenza 21.06.2012 n. 253

La massima: “è infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa esercitare funzioni di giudice del dibattimento il giudice che, precedentemente investito della richiesta di convalida dell’arresto dell’imputato e di successivo giudizio direttissimo, non abbia convalidato l’arresto restituendo gli atti al Pm”.

Il giudice a quo, (Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò) ritiene che la norma censurata violerebbe i principi di terzietà ed imparzialità del giudice di cui al comma II dell’art. 111Costituzione poiché la decisione precedente, collocandosi in una distinta fase processuale, pregiudicherebbe la fondatezza dell’accusa nel successivo giudizio di merito.


Risulterebbe violato anche l’art. 3 Costituzione per disparità di trattamento rispetto all’ipotesi affine di cui al comma II bis dell’art. 34 c.p.p. quando la pronuncia negativa in merito all’applicazione di una misura cautelare ovvero di convalida dell’arresto sia stata adottata dal Gip.

La Consulta ha ritenuto non fondata la questione.

Si è osservato che il remittente non solo ha respinto la richiesta di applicazione di una misura cautelare, ma ha altresì restituito gli atti al Pm.
Tale restituzione ha determinato la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari determinando una frattura tra la fase prodromica al giudizio direttissimo in cui si è adottata la decisione negativa sulla convalida e sulla richiesta di applicazione della misura cautelare e la successiva fase dibattimentale ordinaria instaurata a seguito di citazione diretta a giudizio da parte del Pm.

In tale ipotesi, ritiene la Corte, la precedente decisione assunta prima della restituzione degli atti, non è da reputarsi come incidentale rispetto al giudizio dibattimentale di cui è investito il medesimo giudicante.
Come tale, essa è inidonea a far apparire compromessa la funzione giudicante.
Pertanto, la Corte Costituzionale conclude per la compatibilità tra le funzioni di giudice del dibattimento e giudice che non ha convalidato l’arresto per insussistenza del reato.
   

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