Illegittimità costituzionale dell'art. 69 comma IV c.p.
Corte
Costituzionale sentenza 5-15 novembre 2012 n. 251
La
massima: “è incostituzionale l’art. 69 comma IV c.p.
nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza
attenuante di cui all’art. 73 comma V del d.P.R. 309/1990 sulla recidiva reiterata
di cui all’art. 99 comma IV c.p.”
La legge n. 251/2005 (c.d. legge Cirielli) sostituendo il comma IV
dell’art. 69 c.p. ha stabilito il divieto di prevalenza delle circostanze
attenuanti su quella prevista dall’art. 99 comma IV c.p. ossia la recidiva reiterata.
Sul punto, il Tribunale di Torino, in
riferimento agli artt. 3, 25 comma II e 27 comma III della Costituzione ha
sollevato questione di legittimità costituzionale.
La Consulta chiarisce la manifesta
irragionevolezza del divieto di prevalenza dell’attenuante di cui al comma V
dell’art. 73 d.P.R. 309/90 sul profilo delle conseguenze sanzionatorie.
Il V comma prevede una pena edittale da 1 a
6 anni.
Laddove
la recidiva reiterata sia riconosciuta equivalente
(e non prevalente) all’attenuante, la pena massima prevista dal V comma
diventerebbe la pena minima da irrogare.
In
questo modo, nei confronti del recidivo reiterato il minimo della pena
detentiva per il fatto di lieve entità, ossia un anno, viene moltiplicato per
sei, determinando un aumento superiore e sproporzionato rispetto a quello
previsto dal comma IV dell’art. 99 c.p. che varia dalla metà a due terzi.
Le
rilevanti differenze sul piano edittale, continua ancora la Corte
Costituzionale, tra il I ed il V comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90 rispecchiano la diversità, in merito all’offensività,
delle due condotte.
Il
trattamento sanzionatorio più mite riservato al fatto di lieve entità esprime
una dimensione offensiva minima disconosciuta invece dalla norma censurata,
ovvero l’art. 69 comma IV c.p. che esalta la componente soggettiva della
recidiva reiterata a scapito delle componenti oggettive del reato.
Due
fattispecie completamente diverse, (I e V comma dell’art. 73), vengono
ricondotte sullo stesso piano in termini di pena.
La
recidiva reiterata è reputata dalla Consulta come riflettente gli aspetti della
colpevolezza e della pericolosità tuttavia, per quanto pertinenti al reato, nel
processo di individualizzazione delle pena,
non possono ritenersi prevalenti rispetto al fatto oggettivo, nel caso di
specie la tenuità della condotta.
Inoltre
la norma censurata viola anche il principio di eguaglianza poiché il recidivo
reiterato autore di un fatto non lieve di cui al comma I, riceve il medesimo
trattamento del recidivo reiterato la cui condotta integri il fatto di lieve
entità, benché ad entrambi siano riconosciute le attenuanti generiche.
Inoltre,
ad essere violato è anche l’art. 27
comma III Costituzione.
Difatti,
la preclusione della prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata
deroga al principio che governa l’attività commisurativa della pena da parte
del giudice che diventa adeguata alla fattispecie anche mediante l’applicazione
delle circostanze (Corte Costituzionale sentenza n. 183 del 2011).
Nel
ipotesi di interesse, si impedirebbe l’adeguamento della pena al fatto che,
ricordiamolo, è pur sempre di lieve entità.
Per
tali ragioni, la Corte Costituzionale con la sentenza in commento ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale
dell’art. 69 comma IV c.p. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza
della circostanza attenuante del comma V dell’art. 73 d.P.R. 309/90 sulla
recidiva di cui all’art. 99 comma IV c.p.
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