Illegittimità costituzionale dell'art. 69 comma IV c.p.


Corte Costituzionale sentenza 5-15 novembre 2012 n. 251



La massima: è incostituzionale l’art. 69 comma IV c.p. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 73 comma V del d.P.R. 309/1990 sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99 comma IV c.p.”

La legge n. 251/2005 (c.d. legge Cirielli) sostituendo il comma IV dell’art. 69 c.p. ha stabilito il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti su quella prevista dall’art. 99 comma IV c.p. ossia la recidiva reiterata.

Sul punto, il Tribunale di Torino, in riferimento agli artt. 3, 25 comma II e 27 comma III della Costituzione ha sollevato questione di legittimità costituzionale.
La Consulta chiarisce la manifesta irragionevolezza del divieto di prevalenza dell’attenuante di cui al comma V dell’art. 73 d.P.R. 309/90 sul profilo delle conseguenze sanzionatorie.


Il V comma prevede una pena edittale da 1 a 6 anni.
Laddove la recidiva reiterata sia riconosciuta equivalente (e non prevalente) all’attenuante, la pena massima prevista dal V comma diventerebbe la pena minima da irrogare.
In questo modo, nei confronti del recidivo reiterato il minimo della pena detentiva per il fatto di lieve entità, ossia un anno, viene moltiplicato per sei, determinando un aumento superiore e sproporzionato rispetto a quello previsto dal comma IV dell’art. 99 c.p. che varia dalla metà a due terzi.

Le rilevanti differenze sul piano edittale, continua ancora la Corte Costituzionale, tra il I ed il V comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90 rispecchiano la diversità, in merito all’offensività, delle due condotte.
Il trattamento sanzionatorio più mite riservato al fatto di lieve entità esprime una dimensione offensiva minima disconosciuta invece dalla norma censurata, ovvero l’art. 69 comma IV c.p. che esalta la componente soggettiva della recidiva reiterata a scapito delle componenti oggettive del reato.
Due fattispecie completamente diverse, (I e V comma dell’art. 73), vengono ricondotte sullo stesso piano in termini di pena.

La recidiva reiterata è reputata dalla Consulta come riflettente gli aspetti della colpevolezza e della pericolosità tuttavia, per quanto pertinenti al reato, nel processo di individualizzazione delle pena, non possono ritenersi prevalenti rispetto al fatto oggettivo, nel caso di specie la tenuità della condotta.

Inoltre la norma censurata viola anche il principio di eguaglianza poiché il recidivo reiterato autore di un fatto non lieve di cui al comma I, riceve il medesimo trattamento del recidivo reiterato la cui condotta integri il fatto di lieve entità, benché ad entrambi siano riconosciute le attenuanti generiche.

Inoltre, ad essere violato è anche l’art. 27 comma III Costituzione.
Difatti, la preclusione della prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata deroga al principio che governa l’attività commisurativa della pena da parte del giudice che diventa adeguata alla fattispecie anche mediante l’applicazione delle circostanze (Corte Costituzionale sentenza n. 183 del 2011).
Nel ipotesi di interesse, si impedirebbe l’adeguamento della pena al fatto che, ricordiamolo, è pur sempre di lieve entità.

Per tali ragioni, la Corte Costituzionale con la sentenza in commento ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69 comma IV c.p. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del comma V dell’art. 73 d.P.R. 309/90 sulla recidiva di cui all’art. 99 comma IV c.p.  

Commenti

Post popolari in questo blog

Citazione diretta a giudizio: termine a comparire

Ubicazione Uffici Giudiziari Tribunale Napoli

La colpa impropria