La responsabilità del medico per colpa lieve



Esclusa la responsabilità per colpa lieve del medico che si attiene alle linee guida.



Il c.d. decreto sanità ha introdotto un’importante riforma nell’ambito della responsabilità medica.
Difatti, l’articolo 3 rubricato Responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie testualmente recita: “L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del  risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo  periodo”. 

La norma, come è evidente, esclude la responsabilità penale del medico laddove questi abbia informato la sua condotta al rispetto delle pratiche ritenute idonee dalla comunità scientifica.

Il medico risponderà penalmente soltanto nell’ipotesi di colpa grave, ossia nel caso in cui lo scostamento dai parametri basilari universalmente riconosciuti sia stato eccessivo rispetto alla diligenza dovuta nel caso concreto.

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