La responsabilità del medico per colpa lieve
Esclusa la responsabilità per colpa lieve del medico che si
attiene alle linee guida.
Il c.d. decreto sanità ha introdotto
un’importante riforma nell’ambito della responsabilità medica.
Difatti, l’articolo 3 rubricato Responsabilità professionale dell'esercente
le professioni sanitarie testualmente recita: “L’esercente la professione
sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida
e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per
colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente
conto della condotta di cui al primo periodo”.
La norma, come è evidente, esclude la
responsabilità penale del medico laddove questi abbia informato la sua condotta
al rispetto delle pratiche ritenute idonee dalla comunità scientifica.
Il medico risponderà penalmente soltanto nell’ipotesi
di colpa grave, ossia nel caso in cui lo scostamento dai parametri basilari
universalmente riconosciuti sia stato eccessivo rispetto alla diligenza dovuta
nel caso concreto.
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