Notificazioni e decreto di citazione


Cassazione sezione VI 27.09 – 08.10 2012 n. 39745

L’art. 161 c.p.p., come noto, detta la disciplina per le notificazioni presso il domicilio.
Il comma IV della disposizione in commento sancisce che, laddove non sia possibile effettuare la notificazione nel domicilio eletto o dichiarato di cui al comma II, la stessa sia effettuata presso il difensore di fiducia.

Cosa accade invece qualora sia possibile effettuare la notifica presso il domicilio dichiarato o eletto ma ciò non accada?

Con la pronuncia in commento la Suprema Corte ha statuito che si verifica una nullità a regime intermedio ex art. 180 c.p.p. che si reputa sanata provando che non abbia impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto ed inoltre, non ha effetti se non dedotta entro un certo termine.


Entro quando deve dedursi la nullità del decreto di citazione a giudizio?
Tale nullità è priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184 comma I c.p.p. “La nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni é sanata se la parte interessata é comparsa o ha rinunciato a comparire”, alla sanatoria generale di cui all’art. 183 c.p.p. “Salvo che sia diversamente stabilito, le nullità sono sanate:
a) se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirle ovvero ha accettato gli effetti dell'atto;
b) se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è preordinato.”.
Sottoposta alle regole di deducibilità di cui all’art. 182 c.p.p.
“1. Le nullità previste dagli articoli 180 e 181 non possono essere eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa ovvero non ha interesse all'osservanza della disposizione violata.
2. Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Negli altri casi la nullità deve essere eccepita entro i termini previsti dagli articoli 180 e 181 commi 2, 3 e 4.
3. I termini per rilevare o eccepire le nullità sono stabiliti a pena di decadenza”.
Nonché ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 c.p.p.Salvo quanto disposto dall'articolo 179, le nullità previste dall'articolo 178 sono rilevate anche di ufficio, ma non possono più essere rilevate nè dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo”.
Nell’ipotesi di interesse, la Cassazione ha ritenuto sanata la nullità in quanto all’udienza del giudizio di appello in merito alla quale era stata prospettata l’eccezione, era presente il difensore di fiducia che nulla aveva eccepito al riguardo

Commenti

Post popolari in questo blog

Citazione diretta a giudizio: termine a comparire

Ubicazione Uffici Giudiziari Tribunale Napoli

Imputazione coatta: necessità dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.