Notificazioni e decreto di citazione
Cassazione
sezione VI 27.09 – 08.10 2012 n. 39745
L’art.
161 c.p.p., come noto, detta la disciplina per le notificazioni presso il
domicilio.
Il comma IV della disposizione in commento
sancisce che, laddove non sia possibile
effettuare la notificazione nel domicilio eletto o dichiarato di cui al comma
II, la stessa sia effettuata presso il difensore di fiducia.
Cosa accade invece qualora sia possibile effettuare la notifica
presso il domicilio dichiarato o eletto ma ciò non accada?
Con la pronuncia in commento la Suprema
Corte ha statuito che si verifica una nullità
a regime intermedio ex art. 180
c.p.p. che si reputa sanata provando che non abbia impedito all’imputato di
conoscere l’esistenza dell’atto ed inoltre, non ha effetti se non dedotta entro
un certo termine.
Entro quando deve dedursi la nullità del
decreto di citazione a giudizio?
Tale nullità è priva di effetti se non
dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184 comma I c.p.p. “La nullità di una citazione o di un avviso
ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni é sanata se la parte
interessata é comparsa o ha rinunciato a comparire”, alla sanatoria
generale di cui all’art. 183 c.p.p. “Salvo che sia diversamente stabilito, le
nullità sono sanate:
a)
se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirle ovvero ha
accettato gli effetti dell'atto;
b)
se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è
preordinato.”.
Sottoposta alle regole di deducibilità di
cui all’art. 182 c.p.p.
“1.
Le nullità previste dagli articoli 180 e 181 non possono essere eccepite da chi
vi ha dato o ha concorso a darvi causa ovvero non ha interesse all'osservanza
della disposizione violata.
2.
Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima
del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Negli
altri casi la nullità deve essere eccepita entro i termini previsti dagli
articoli 180 e 181 commi 2, 3 e 4.
3.
I termini per rilevare o eccepire le nullità sono stabiliti a pena di decadenza”.
Nonché ai termini di rilevabilità di cui
all’art. 180 c.p.p. “Salvo
quanto disposto dall'articolo 179, le nullità previste dall'articolo 178 sono
rilevate anche di ufficio, ma non possono più essere rilevate nè dedotte dopo
la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate
nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo”.
Nell’ipotesi di interesse, la Cassazione ha
ritenuto sanata la nullità in quanto all’udienza del giudizio di appello in
merito alla quale era stata prospettata l’eccezione, era presente il difensore
di fiducia che nulla aveva eccepito al riguardo
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