Registrazione giornale telematico
Cassazione
sez. III 10.05 – 13.06 2012 n. 23230
La stampa, come noto, trova il proprio
fondamento normativo nella legge n. 47dell’8 febbraio 1948.
Invero, l’art. 5 della predetta legge
stabilisce che nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia
stato registrato presso la cancelleria del Tribunale, nella cui circoscrizione
la pubblicazione deve effettuarsi.
Nella pronuncia in esame, la Corte chiarisce
se tale registrazione valga, e quindi debba essere effettuata, anche quando il
giornale abbia una diffusione esclusivamente telematica.
Innanzitutto, si evidenzia come, ai sensi
dell’art. 1, siano considerate stampe o stampati, tutte le riproduzioni
tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in
qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.
Sulla scorta di tale definizione, si
chiarisce che il prodotto stampa, sotto un profilo giuridico, ricorre laddove
sussistano due condizioni: a) un’attività di riproduzione tipografica, b) la
destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività.
Nel caso
in cui non si ottemperi al dovere di registrazione, l’ art. 16 della legge
47/1948, rubricato Stampa
clandestina prevede la reclusione fino a due anni o la multa fino a
lire 500.000.
La risposta al quesito sottoposto alla Corte
è negativa. Per i seguenti motivi.
Il Supremo Collegio, invero, ritiene che il
giornale telematico difetti dei due requisiti reputati essenziali ai fini della
sussistenza del prodotto stampa: a) un’attività di riproduzione tipografica, b)
la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività.
La legge
n. 62 del 7 marzo 2001, modificando la legge n. 416 del 5 agosto 1981, ha
introdotto la registrazione dei giornali on
line soltanto al fine di usufruire delle provvidenze economiche previste per l’editoria.
L’estensione dell’obbligo di registrazione
per il giornale telematico, comporterebbe dunque un’interpretazione analogica in
malam partem vietata dall’art. 25 comma II della Costituzione nonché
dall’art. 14 disposizioni sulla legge in generale.
Pertanto, concludendo, nessun obbligo di registrazione sussiste per il giornale on line quando non si voglia accedere
agli aiuti economici previsti per l’editoria e la relativa condotta non integra
l’ipotesi delittuosa prevista e punita dagli artt. 5 e 16 della legge 47/1948.
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