Registrazione giornale telematico


Cassazione sez. III 10.05 – 13.06 2012 n. 23230

La stampa, come noto, trova il proprio fondamento normativo nella legge n. 47dell’8 febbraio 1948.
Invero, l’art. 5 della predetta legge stabilisce che nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del Tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.

Nella pronuncia in esame, la Corte chiarisce se tale registrazione valga, e quindi debba essere effettuata, anche quando il giornale abbia una diffusione esclusivamente telematica.
Innanzitutto, si evidenzia come, ai sensi dell’art. 1, siano considerate stampe o stampati, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.


Sulla scorta di tale definizione, si chiarisce che il prodotto stampa, sotto un profilo giuridico, ricorre laddove sussistano due condizioni: a) un’attività di riproduzione tipografica, b) la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività.

Nel caso in cui non si ottemperi al dovere di registrazione, l’ art. 16 della legge 47/1948, rubricato Stampa clandestina prevede la reclusione fino a due anni o la multa fino a lire 500.000.
La risposta al quesito sottoposto alla Corte è negativa. Per i seguenti motivi.
Il Supremo Collegio, invero, ritiene che il giornale telematico difetti dei due requisiti reputati essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa: a) un’attività di riproduzione tipografica, b) la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività.

La legge n. 62 del 7 marzo 2001, modificando la legge n. 416 del 5 agosto 1981,  ha introdotto la registrazione dei giornali on line soltanto al fine di usufruire delle provvidenze economiche previste per l’editoria.

L’estensione dell’obbligo di registrazione per il giornale telematico, comporterebbe dunque un’interpretazione analogica in malam partem vietata dall’art. 25 comma II della Costituzione nonché dall’art. 14 disposizioni sulla legge in generale.

Pertanto, concludendo, nessun obbligo di registrazione sussiste per il giornale on line quando non si voglia accedere agli aiuti economici previsti per l’editoria e la relativa condotta non integra l’ipotesi delittuosa prevista e punita dagli artt. 5 e 16 della legge  47/1948.

Commenti

Post popolari in questo blog

Citazione diretta a giudizio: termine a comparire

Ubicazione Uffici Giudiziari Tribunale Napoli

La colpa impropria