Riesame misure cautelari reali
Cassazione
sez. VI 05.10 – 05.11.2012 n. 42531
Nella pronuncia in commento, la Cassazione
detta i criteri cui occorre ispirarsi nel vagliare la fondatezza di una misura
cautelare reale.
Invero, il Tribunale del Riesame, nel verificare la fondatezza
dell’applicazione di una misura
cautelare reale, nel caso di specie un sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., deve vagliare non
già la concreta fondatezza dell’accusa, non essendo richiesto il presupposto
della gravità indiziaria ma, d’altra parte, non può neppure limitarsi alla
astratta configurabilità del reato.
Nel procedimento di riesame di cui all’art.
324 c.p.p. il Tribunale, per non ridurre il suo controllo a funzioni meramente
cartolari e formali, nel valutare il presupposto del fumus commissi delicti,
deve tener conto in modo puntuale e coerente, delle risultanze processuali e
della situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti.
Art. 321 c.p.p. Oggetto del sequestro preventivo
1.
Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di
una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso
ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico
ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il
sequestro con decreto motivato. Prima dell`esercizio dell`azione penale
provvede il giudice per le indagini preliminari.
2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca.
2 bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca. (1)
3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell`interessato quando risultano mancanti anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell`interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria .
3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria .
3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3 bis ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.
2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca.
2 bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca. (1)
3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell`interessato quando risultano mancanti anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell`interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria .
3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria .
3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3 bis ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.
Art. 324 c.p.p. Procedimento di riesame
1. La richiesta di riesame è presentata,
nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla
data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla
diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto
sequestro.
2. La richiesta è presentata con le forme previste dall`art. 582. Se la richiesta è proposta dall`imputato non detenuto né internato, questi, ove non abbia già dichiarato o eletto domicilio o non si sia proceduto a norma dell`art. 161 comma 2, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l`avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l`avviso è notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta è proposta da un`altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio, l`avviso è notificato mediante deposito in cancelleria.
3. La cancelleria dà immediato avviso all`autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame.
4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell`inizio della discussione.
5. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l`ufficio che ha emesso il provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.
6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall`art. 127. Almeno tre giorni prima, l`avviso della data fissata per l`udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell`udienza gli atti restano depositati in cancelleria.
7. Si applicano le disposizioni dell`art. 309 commi 9 e 10. La revoca del provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati nell`art. 240 comma 2 del codice penale.
8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile mantenendo nel frattempo il sequestro.
2. La richiesta è presentata con le forme previste dall`art. 582. Se la richiesta è proposta dall`imputato non detenuto né internato, questi, ove non abbia già dichiarato o eletto domicilio o non si sia proceduto a norma dell`art. 161 comma 2, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l`avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l`avviso è notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta è proposta da un`altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio, l`avviso è notificato mediante deposito in cancelleria.
3. La cancelleria dà immediato avviso all`autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame.
4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell`inizio della discussione.
5. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l`ufficio che ha emesso il provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.
6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall`art. 127. Almeno tre giorni prima, l`avviso della data fissata per l`udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell`udienza gli atti restano depositati in cancelleria.
7. Si applicano le disposizioni dell`art. 309 commi 9 e 10. La revoca del provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati nell`art. 240 comma 2 del codice penale.
8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile mantenendo nel frattempo il sequestro.
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