Peculato d'uso e fermo amministrativo


Cassazione sez. VI 16.10. – 08.11. 2012 n. 43474

L’art. 314 comma II c.p. prevede, e punisce, il c.d. peculato d’uso punendo la condotta di chi abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e subito dopo l’abbia restituita.

Tale fattispecie, secondo la pronuncia in commento, ricorre anche laddove il momentaneo impossessamento si sia realizzato attraverso l’abusiva circolazione di un’autovettura sottoposta a sequestro amministrativo da parte del custode che non ne sia proprietario e non agisca in concorso ovvero nell’interesse di quest’ultimo.

Con tale decisione, la Cassazione non aderisce al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza del 28 ottobre 2010 secondo cui la condotta del proprietario del veicolo sequestrato che circola abusivamente integra non già l’ipotesi di cui al 334 c.p. ma soltanto quella del 213 comma IV c.d.s.


Invero, la Corte ritiene che il principio espresso dalle S. U. presupponga necessariamente una relazione personale tra la titolarità del bene sequestrato cui è riferita la violazione e l’autore della condotta, dovendosi quindi applicare soltanto per il proprietario o al massimo nei confronti del custode che abbia agito con il consenso o nell’interesse del primo e non laddove questi agisca per il proprio interesse.

Pertanto, concludendo, laddove il custode utilizzi un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo nel suo esclusivo interesse, integrerà il reato di peculato d’uso ex art. 314 comma II c.p. e non l’illecito amministrativo di cui al comma IV dell’art. 213 c.d.s.

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