Peculato d'uso e fermo amministrativo
Cassazione sez. VI 16.10. – 08.11. 2012 n.
43474
L’art. 314 comma II c.p. prevede, e punisce, il c.d. peculato d’uso punendo la condotta
di chi abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e subito
dopo l’abbia restituita.
Tale fattispecie, secondo la pronuncia in
commento, ricorre anche laddove il momentaneo impossessamento si sia realizzato
attraverso l’abusiva circolazione di un’autovettura sottoposta a sequestro
amministrativo da parte del custode che non ne sia proprietario e non agisca in
concorso ovvero nell’interesse di quest’ultimo.
Con tale decisione, la Cassazione non
aderisce al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza
del 28 ottobre 2010 secondo cui la condotta del proprietario del veicolo
sequestrato che circola abusivamente integra non già l’ipotesi di cui al 334
c.p. ma soltanto quella del 213 comma IV c.d.s.
Invero, la Corte ritiene che il principio
espresso dalle S. U. presupponga necessariamente una relazione personale tra la titolarità del bene sequestrato cui è
riferita la violazione e l’autore della condotta, dovendosi quindi applicare
soltanto per il proprietario o al massimo nei confronti del custode che abbia
agito con il consenso o nell’interesse del primo e non laddove questi agisca
per il proprio interesse.
Pertanto, concludendo, laddove il custode
utilizzi un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo nel suo esclusivo
interesse, integrerà il reato di peculato d’uso ex art. 314 comma II c.p. e non l’illecito amministrativo di cui al
comma IV dell’art. 213 c.d.s.
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