Recidiva e circostanze generiche


Cassazione sez. II 12.01. – 09.02.2012 n. 4969

            L’art.3 della legge n. 251/2005, c.d. ex Cirielli modificando il comma IV dell’art. 69 c.p. impediva il giudizio di comparazione tra attenuanti e recidiva reiterata di cui al comma IV dell’art. 99 c.p.

Tuttavia, come noto, con numerose pronunce (ex plurimis Cass. sez. V 15.05.2009 n. 22871) la Cassazione ha ritenuto che la recidiva reiterata di cui al comma IV dell’art. 99 c.p.  anche dopo le modifiche della legge n. 251/2005 debba ritenersi facoltativa e non obbligatoria, con possibilità di comparazione tra le circostanze attenuanti e la recidiva reiterata.

Pacifico tale assunto, ci si è chiesti quali siano i parametri che il giudice debba valutare per effettuare la comparazione.

Invero, nella pronuncia in commento, la Suprema Corte ritiene sufficiente che il giudice dimostri di aver considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nell’art. 133 c.p. e gli altri dati significativi ritenuti assorbenti, equivalenti o prevalenti su quelli di segno opposto.

Laddove il giudicante abbia correttamente effettuato tali valutazioni, espressione del suo potere discrezionale nella valutazione dei fatti e nella concreta determinazione della pena, è escluso il sindacato di legittimità della Cassazione sul supporto motivazionale, nell’ipotesi in cui quest’ultimo sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia corretto sotto il profilo logico.

Nella fattispecie, tra le doglianze del ricorso per Cassazione si prospettava l’erronea applicazione della legge penale e l’illogicità della motivazione in relazione al giudizio di comparazione tra le generiche e la recidiva, avendo (a giudizio del ricorrente) la corte territoriale ritenuto le prime solo equivalenti alla seconda.

Con la pronuncia in commento, la Cassazione ha ritenuto quindi di non poter sindacare l’esercizio del potere discrezionale del giudice laddove esso sia corretto sotto il profilo logico e processuale.


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