Recidiva e circostanze generiche
Cassazione sez. II 12.01. – 09.02.2012 n. 4969
L’art.3 della legge n. 251/2005, c.d. ex Cirielli modificando il comma IV
dell’art. 69 c.p. impediva il giudizio
di comparazione tra attenuanti e
recidiva reiterata di cui al comma IV dell’art. 99 c.p.
Tuttavia, come noto, con numerose pronunce (ex plurimis Cass. sez. V 15.05.2009 n.
22871) la Cassazione ha ritenuto che la recidiva reiterata di cui al comma IV
dell’art. 99 c.p. anche dopo le
modifiche della legge n. 251/2005 debba ritenersi facoltativa e non obbligatoria, con possibilità di comparazione tra
le circostanze attenuanti e la recidiva reiterata.
Pacifico tale assunto, ci si è chiesti quali
siano i parametri che il giudice debba valutare per effettuare la comparazione.
Invero, nella pronuncia in commento, la
Suprema Corte ritiene sufficiente che il giudice dimostri di aver considerato e
sottoposto a disamina gli elementi enunciati nell’art. 133 c.p. e gli altri dati significativi ritenuti assorbenti,
equivalenti o prevalenti su quelli di segno opposto.
Laddove il giudicante abbia correttamente
effettuato tali valutazioni, espressione del suo potere discrezionale nella
valutazione dei fatti e nella concreta determinazione della pena, è escluso il sindacato di legittimità della
Cassazione sul supporto motivazionale, nell’ipotesi in cui quest’ultimo sia
aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia
corretto sotto il profilo logico.
Nella fattispecie, tra le doglianze del
ricorso per Cassazione si prospettava l’erronea applicazione della legge penale
e l’illogicità della motivazione in relazione al giudizio di comparazione tra
le generiche e la recidiva, avendo (a giudizio del ricorrente) la corte
territoriale ritenuto le prime solo equivalenti alla seconda.
Con la pronuncia in commento, la Cassazione
ha ritenuto quindi di non poter sindacare l’esercizio del potere discrezionale
del giudice laddove esso sia corretto sotto il profilo logico e processuale.
Commenti
Posta un commento
Cosa ne pensi dell'argomento trattato? Lascia un tuo commento.