Vendita di semi di canapa ed istigazione a delinquere


 Cassazione S. U. 18.10 – 07.12. 2012 n. 47604

La massima: “la vendita di semi di canapa da cui è possibile ricavare sostanza drogante, corredata da precise indicazioni sulla coltivazione delle stesse, non integra il reato di istigazione all’uso di sostanze stupefacenti di cui all’art. 82 d.P.R. 309/90 ma può configurare il reato di cui all’art. 414 c.p. con riguardo all’istigazione alla coltivazione di sostanze stupefacenti”.

Il fatto
Il Gup del Tribunale di Firenze, in sede di abbreviato, con sentenza del 01.06.2011 assolveva gli imputati dai reati loro contestati (artt. 110, 81, 414 c.p. art. 82 d.P.R. 309/90) istigazione all’uso illecito ed alla coltivazione di marijuana offrendo e pubblicizzando via internet la vendita di semi delle piante con indicazioni per la coltivazione.

Il Giudice ha ritenuto non configurabile il reato previsto dall’art. 414 c.p. essendo quello di cui all’art. 82 d.P.R. più specifico, ed ha escluso altresì l’ipotesi del proselitismo per il mancato coinvolgimento di più persone ad un determinato stile di vita caratterizzato dall’assunzione di stupefacenti: poiché mancavano consigli per estrarre dalle piante il principio attivo, difettava la spinta morale all’uso di sostanze stupefacenti, dovendo configurarsi il solo illecito amministrativo di cui all’art. 84d.P.R. 309/90.


Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, lamentando l’erronea applicazione di legge, sottolineando come la vendita di semi di cannabis in internet integri la più grave ipotesi di cui all’art. 82 e non già quella di cui all’art. 84.

Le Sezioni Unite sono chiamate a pronunciarsi sul seguente quesito: se la pubblicizzazione e la messa in vendita di semi di piante idonee a produrre sostanze con indicazione delle modalità di coltivazione e della resa, integri il reato di istigazione all’uso di sostanze stupefacenti di cui all’art. 82 d.P.R. 309/90. 

La Corte, innanzitutto rileva i differenti indirizzi.
Secondo un primo orientamento (ex plurimis Cass. sez. IV 20.05.2009 n. 26430) la condotta istigatoria di cui all’art. 82 comprende l’attività di pubblicizzazione di semi di piante idonee a produrre sostanze stupefacenti con precisazioni sulla coltivazione delle stesse. Anche se manca la pubblicità per esaltare la qualità del prodotto, la finalità propria della coltivazione è pur sempre l’ottenimento e l’utilizzazione della droga.

A tenore del secondo orientamento (Cass. sez. IV 17.01.2012 n. 6972) la vendita di semi di piante da cui poter ricavare sostanze stupefacenti non costituisce reato perché riconducibile agli atti preparatori privi di potenzialità causale rispetto alle attività vietate. Se la pubblicità illustra soltanto le caratteristiche delle piante e le modalità di coltivazione non si configura il reato di cui all’art. 82 non essendo l’azione idonea a provocare il pericolo dell’uso di sostanze stupefacenti da parte dei destinatari del messaggio.

Preliminarmente, le Sezioni Unite ricordano come sia vietata ogni forma di pubblicità avente ad oggetto prodotti droganti.
Invero, il divieto è contenuto nell’art. 10 comma II della Convenzione di Vienna del 1971, ratificata dall’Italia con legge n. 385/1981: “ciascuna parte, tenendo debito conto delle norme della sua Costituzione, proibirà le inserzioni pubblicitarie riguardanti le sostanze psicotrope e destinate al grosso pubblico”.

Ritiene la Corte che, poiché gli imputati istigavano a commettere un reato con le modalità di cui all’art. 266 comma IV c.p., la fattispecie possa farsi rientrare nella previsione di cui all’art. 414 c.p. (istigazione a delinquere) che sarebbe norma generale non applicabile in presenza di reati di istigazione più specifici.

Nel caso di interesse, tuttavia, la Corte ritiene non configurabile l’ipotesi di cui all’art. 82 d.P.R. poiché non è possibile equiparare la nozione di stupefacente a quella di pianta da cui è ricavabile una sostanza drogante. Tale esegesi, non rientra nell’ambito dell’interpretazione letterale del termine stupefacente finendo per violare il principio di tassatività ed il divieto di analogia.

Il fatto in esame può sussumersi nell’alveo del delitto di istigazione a delinquere di cui all’art. 414 c.p. a nulla rilevando che la pubblicità fosse carente di indicazioni circa le modalità di estrazione dello stupefacente, essendo la mera coltivazione punita in ogni caso dall’art. 73 d.P.R. 309/90.
Si evidenzia altresì che il delitto di cui all’art. 414 c.p. si configura a prescindere dalla punibilità in concreto della condotta scaturente dall’istigazione. In alcun modo emerge altresì che la pubblicità posta in essere dagli imputati a mezzo internet fosse inoffensiva, tale cioè da non istigare alla commissione di reati.

Le Sezioni Unite delineano infine il seguente principio di diritto: l’offerta in vendita di semi di piante dalle quali è ricavabile una sostanza drogante, correlata da precise indicazioni botaniche sulla coltivazione delle stesse, non integra il reato di cui all’art. 82 d.P.R. 390/90, salva la possibilità di sussistenza dei presupposti di cui all’art. 414 c.p. con riferimento alla condotta di istigazione alla coltivazione di sostanze stupefacenti”.

Spetterà dunque al giudice procedente valutare l’idoneità della condotta in rapporto alla peculiarità del caso.




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