Colpa medica lieve
Cassazione sezione IV penale sentenza n. del
29.01.2012 n.268
L’articolo 3 della legge n.189/2012 sancisce che “L'esercente
la professione sanitaria che nello
svolgimento della propria attività si attiene a linee guida
e buone pratiche accreditate dalla comunità
scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta
comunque fermo l'obbligo
di cui all'articolo 2043
del codice civile.
Il giudice, anche
nella determinazione del risarcimento del danno, tiene
debitamente conto della condotta
di cui al primo periodo».
Nella pronuncia in commento, la Cassazione
si è pronunciata sul seguente quesito: la norma in questione ha determinato la parziale abrogazione della fattispecie
colposa commessa dagli esercenti le professioni sanitarie?
Il Supremo Collegio ha ritenuto che la nuova
normativa abbia decriminalizzato parzialmente le fattispecie colpose de qua ed in tal modo reputando
applicabile il comma II dell’art. 2 c.p.
secondo cui, come noto, nessuno può
essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e se vi è stata condanna,
ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali”: c.d. abolitio criminis.
La novità legislativa esclude la rilevanza
penale di quelle condotte mediche connotate da colpa lieve che abbiano rispettato le linee guida accreditate dalla
comunità scientifica.
Nel caso concreto, si è annullata con rinvio
la condanna di un chirurgo per colpa lieve nell’esecuzione dell’intervento.
Il Giudice
di merito doveva chiarire due aspetti:
1) se nell’esecuzione di quello specifico
intervento esistevano linee guida accreditate dalla comunità scientifica;
2) se il medico si è attenuto ad esse e,
nell’ipotesi affermativa, se vi sia stata colpa lieve o grave.
Ascritta la condotta nell’alveo delle
pratiche mediche accreditate e ravvisata la colpa lieve, la Cassazione ha
quindi ritenuto abrogate le fattispecie colpose commesse dagli esercenti le
professioni sanitarie con colpa lieve.
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