Colpa medica lieve


Cassazione sezione IV penale sentenza n. del 29.01.2012 n.268

L’articolo 3 della legge n.189/2012 sancisce che “L'esercente la professione sanitaria  che  nello  svolgimento della propria attività si attiene a linee  guida  e  buone  pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde  penalmente  per colpa lieve. In tali casi  resta  comunque  fermo  l'obbligo  di  cui all'articolo  2043  del  codice  civile.  Il  giudice,  anche   nella determinazione del risarcimento del danno,  tiene  debitamente  conto della condotta di cui al primo periodo».



Nella pronuncia in commento, la Cassazione si è pronunciata sul seguente quesito: la norma in questione ha determinato la parziale abrogazione della fattispecie colposa commessa dagli esercenti le professioni sanitarie?


Il Supremo Collegio ha ritenuto che la nuova normativa abbia decriminalizzato parzialmente le fattispecie colpose de qua ed in tal modo reputando applicabile il comma II dell’art. 2 c.p. secondo cui, come noto, nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali”: c.d. abolitio criminis.

La novità legislativa esclude la rilevanza penale di quelle condotte mediche connotate da colpa lieve che abbiano rispettato le linee guida accreditate dalla comunità scientifica.

Nel caso concreto, si è annullata con rinvio la condanna di un chirurgo per colpa lieve nell’esecuzione dell’intervento.
Il Giudice di merito doveva chiarire due aspetti:
1)      se nell’esecuzione di quello specifico intervento esistevano linee guida accreditate dalla comunità scientifica;
2)      se il medico si è attenuto ad esse e, nell’ipotesi affermativa, se vi sia stata colpa lieve o grave.
Ascritta la condotta nell’alveo delle pratiche mediche accreditate e ravvisata la colpa lieve, la Cassazione ha quindi ritenuto abrogate le fattispecie colpose commesse dagli esercenti le professioni sanitarie con colpa lieve.

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