Legge 190/2012: il nuovo reato di concussione.


Cassazione sezione VI 05.12.2012 – 22.01.2013 n. 3251

Come noto, la legge 190/2012 ha modificato la fattispecie della concussione di cui all’art. 317 c.p.
Innanzitutto, è stato espulso dai soggetti attivi l’incaricato di pubblico servizio, potendo oggi la concussione essere commessa dal solo pubblico ufficiale.

Parimenti, non trova più spazio nella formulazione della norma la condotta dell’induzione, in passato alternativa alla costrizione.
Invero, l’induzione diventa momento costitutivo di un’altra fattispecie: l’art. 319 quater c.p. rubricato “induzione indebita a dare o promettere utilità”.

Poiché nella vecchia formulazione i due verbi (costringere ed indurre) venivano utilizzati in maniera alternativa ed equipollente, non vi era mai stata un’attenta riflessione sul loro significato specifico e sui tratti differenziali degli stessi.


Nella pronuncia in commento, la Cassazione procede a delinearne le peculiarità distintive.
Invero, a giudizio dalla Suprema Corte, costringere è verbo descrittivo di un’azione e di un suo effetto. Indurre connota soltanto l’effetto, rectius il risultato, e non già il modo in cui questo venga raggiunto.

L’induzione, per la atipicità della relativa condotta è un fenomeno residuale, comprendendo tutto ciò che si realizza senza la costrizione.
Costringere invece è descrittivo e corrisponde al fatto di chi impiega violenza fisica o morale ovvero usa violenza o minaccia per piegare qualcuno ad un’azione non gradita.

Compie il reato di cui all’art. 317 c.p. chi costringe e cioè chi, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, prospetta un danno ingiusto per ricevere indebitamente la consegna o la promessa di denaro o altre utilità.

Integra la fattispecie di cui all’art. 319 quater colui che, per ricevere indebitamente il medesimo risultato prospetta una qualsiasi conseguenza dannosa che non sia contraria alla legge.

Nella prima ipotesi il P.U. prospetta che egli, violando la legge, recherà un detrimento; nella seconda che tale nocumento deriva o è consentito dall’applicazione della legge stessa.

Sulla scorta delle considerazioni effettuate, la Cassazione ha elaborato il seguente principio di diritto:“il termine costringe di cui all’art. 317 c.p., modificato dalla legge n. 190/2012 è da intendersi come qualunque violenza morale attuata con abuso di qualità o di poteri che si risolva in una minaccia, esplicita o implicita, di un male ingiusto recante lesione non patrimoniale o patrimoniale, costituita da danno emergente o da lucro cessante.
Rientra, invece, nell’induzione di cui all’art. 319 quater c.p. la condotta del pubblico ufficiale che prospetti conseguenze sfavorevoli derivanti dall’applicazione della legge per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altre utilità. In tal caso è punibile anche il soggetto indotto che mira ad un risultato illegittimo a lui favorevole, salva l’irretroattività della legge penale”.

Art. 317 c.p. (precedente formulazione). Concussione. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Art. 317 c.p. (nuova formulazione) Concussione. Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 319 quater c.p.  Induzione indebita a dare o promettere utilità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.




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