Legge 190/2012: il nuovo reato di concussione.
Cassazione sezione VI 05.12.2012 –
22.01.2013 n. 3251
Come noto, la legge 190/2012 ha modificato la fattispecie della concussione di
cui all’art. 317 c.p.
Innanzitutto, è stato espulso dai soggetti
attivi l’incaricato di pubblico servizio, potendo oggi la concussione essere
commessa dal solo pubblico ufficiale.
Parimenti, non trova più spazio nella
formulazione della norma la condotta dell’induzione, in passato alternativa
alla costrizione.
Invero, l’induzione diventa momento
costitutivo di un’altra fattispecie: l’art. 319 quater c.p. rubricato
“induzione indebita a dare o promettere utilità”.
Poiché nella vecchia formulazione i due
verbi (costringere ed indurre) venivano utilizzati in maniera alternativa ed
equipollente, non vi era mai stata un’attenta riflessione sul loro significato
specifico e sui tratti differenziali degli stessi.
Nella pronuncia in commento, la Cassazione
procede a delinearne le peculiarità distintive.
Invero, a giudizio dalla Suprema Corte, costringere è verbo descrittivo di
un’azione e di un suo effetto. Indurre
connota soltanto l’effetto, rectius
il risultato, e non già il modo in cui questo venga raggiunto.
L’induzione, per la atipicità della relativa
condotta è un fenomeno residuale, comprendendo tutto ciò che si realizza senza
la costrizione.
Costringere
invece è descrittivo e
corrisponde al fatto di chi impiega violenza fisica o morale ovvero usa
violenza o minaccia per piegare qualcuno ad un’azione non gradita.
Compie il reato di cui all’art. 317 c.p. chi
costringe e cioè chi, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, prospetta
un danno ingiusto per ricevere indebitamente la consegna o la promessa di
denaro o altre utilità.
Integra la fattispecie di cui all’art. 319 quater colui che, per ricevere
indebitamente il medesimo risultato prospetta una qualsiasi conseguenza dannosa
che non sia contraria alla legge.
Nella prima ipotesi il P.U. prospetta che
egli, violando la legge, recherà un detrimento; nella seconda che tale
nocumento deriva o è consentito dall’applicazione della legge stessa.
Sulla scorta delle considerazioni
effettuate, la Cassazione ha elaborato il seguente principio di diritto:“il termine costringe di cui all’art. 317 c.p., modificato dalla legge
n. 190/2012 è da intendersi come qualunque violenza morale attuata con abuso di
qualità o di poteri che si risolva in una minaccia, esplicita o implicita, di
un male ingiusto recante lesione non patrimoniale o patrimoniale, costituita da
danno emergente o da lucro cessante.
Rientra,
invece, nell’induzione di cui all’art. 319 quater c.p. la condotta del pubblico
ufficiale che prospetti conseguenze sfavorevoli derivanti dall’applicazione
della legge per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altre
utilità. In tal caso è punibile anche il soggetto indotto che mira ad un
risultato illegittimo a lui favorevole, salva l’irretroattività della legge
penale”.
Art. 317 c.p. (precedente formulazione). Concussione. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico
servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce
taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od
altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
Art. 317 c.p. (nuova
formulazione) Concussione. Il pubblico ufficiale che, abusando
della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere
indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la
reclusione da sei a dodici anni.
Art. 319 quater c.p. Induzione
indebita a dare o promettere utilità. Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che,
abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a
promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito
con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà
o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.
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