Il rito abbreviato


Il Giudizio Abbreviato
Libro VI
Art. 438 c.p.p.

§       Si elimina il dibattimento, si arresta all’udienza preliminare;
§       Si utilizzano gli atti del fascicolo delle indagini;
§       Richiesta imputato o procuratore speciale, due possibilità:
§       Non condizionato (stato degli atti), il giudice è obbligato a disporre il rito
§       Condizionato, nessun obbligo per il giudice (438 comma 5);
§       Il giudice ha poteri integrativi di ufficio che adopera se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti (441 comma 5);
§       Pena ridotta di 1/3, all’ergastolo si sostituisce la reclusione di 30 anni;
     
Abbreviato non condizionato (438 comma 1):
§       Termine per richiesta: conclusioni udienza preliminare (438 comma 2);
§       Camera di consiglio, ovvero con il pubblico se gli imputati lo richiedono;
§       L’abbreviato non consente la modifica dell’imputazione salvo che il giudice non disponga integrazione probatoria;
§       Se il giudice dispone integrazione probatoria ai sensi del 441 comma 5, il Pm può modificare l’imputazione ai sensi del 423;

Abbreviato condizionato (438 comma 5):
§       Discrezionalità del giudice, solo se l’integrazione è:
§       Necessaria per la decisione e compatibile con finalità di economia processuale;
§       Se ammesse prove richiesta dall’imputato, il Pm può chiedere prova contraria (438 comma 5);
§       Se il giudice rigetta l’abbreviato condizionato, l’imputato ripropone la richiesta fino alle conclusione dell’udienza preliminare (438 comma 6);
§       L’abbreviato condizionato può richiedersi fino all’apertura del dibattimento di I grado; lo si deduce dalla decisione della Consulta del 23.05.2003 n. 169 che ha dichiarato l’art. 438 comma 6 illegittimo nella parte in cui non prevede tale possibilità;
§       Se il giudice rigetta la richiesta, e poi al termine del dibattimento accerta la sussistenza dei presupposti, deve applicare lo sconto di pena; Cass. S. U. 27.10.2004 n.44711;
§       Se a seguito dell’integrazione, richiesta dall’imputato o disposta dal giudice, il Pm contesta un fatto diverso, l’imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie (441 bis comma 1);
§       Per ponderare la scelta l’imputato può chiedere un termine a difesa (441 bis comma 3);
§       Se l’imputato o il suo procuratore speciale chiede il rito ordinario non è più possibile tornare indietro (441 bis comma 4);
§       Se prosegue il rito abbreviato, l’imputato può chiedere nuove prove in relazione alla nuova contestazione (441 bis comma 5);
§       Il Pm, in relazione alle prove richieste dall’imputato, può chiedere prove contrarie (441 bis comma 5);

Ruolo della Parte Civile;
§       Se il giudice dispone il rito abbreviato la parte civile può non accettare tale rito e la sentenza di assoluzione in tal caso non ha efficacia di giudicato (441 comma 4; 651 e 652);
§       La parte civile esercita l’azione risarcitoria in sede civile ed il processo non si sospende;
§       Se accetta il rito (441 comma 2), il giudizio civile si sospende e la sentenza penale fa giudicato ai sensi del 652 comma 2;
§       Il diritto alla controprova in caso di nuove prove e successive contestazioni spetta solo al Pm e non anche alla parte civile;
§       La sentenza di condanna decide sul risarcimento e l’eventuale provvisionale;

Abbreviati atipici;
§       L’abbreviato può essere richiesto anche nel giudizio direttissimo (452 comma 2), nel giudizio immediato (458 comma 1) e nel decreto penale (461 comma 3);
§       
Appello:
§       Sentenze di condanna
§       Le sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria sono inappellabili (593 comma 3);
§       L’imputato può appellare le sentenze di condanna pronunciate in sede di abbreviato(593 comma 1);
§       Il Pm non può appellare, tranne nell’ipotesi in cui il giudice ha modificato il titolo del reato (443 comma 3; 593 comma 1);
    
Sentenze di proscioglimento:
§       La legge n.46/06 non consentiva al Pm e all’imputato di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio abbreviato;
§       La Consulta con sentenza del 20.07.2007 n. 320 ha ritenuto la disparità tra imputato e Pm. Il primo poteva impugnare la condanna al secondo è preclusa la possibilità del proscioglimento. Per questo la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità del divieto posto al Pm di impugnare la sentenza di proscioglimento pronunciata nel rito abbreviato;
§       Inoltre la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 10 della legge n.46/06 nella parte in cui prevedeva che fosse inammissibile l’appello proposto dal Pm prima dell’entrata in vigore della legge stessa che non consentiva la proposizione dell’appello al Pm nei confronti delle sentenze di condanna emesse in dibattimento;
§       L’imputato non può quindi proporre appello avverso sentenza di proscioglimento emessa in sede di abbreviato (443 comma 1);
§       Le sentenze pronunciate in abbreviato, quando non appellabili, sono pur sempre ricorribili per cassazione;

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