Il rito abbreviato
Il Giudizio Abbreviato
Libro
VI
Art.
438 c.p.p.
§
Si elimina il dibattimento, si arresta
all’udienza preliminare;
§
Si utilizzano gli atti del fascicolo
delle indagini;
§
Richiesta imputato o procuratore
speciale, due possibilità:
§
Non condizionato (stato degli atti), il
giudice è obbligato a disporre il rito
§
Condizionato, nessun obbligo per il
giudice (438 comma 5);
§
Il giudice ha poteri integrativi di
ufficio che adopera se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti (441
comma 5);
§
Pena ridotta di 1/3, all’ergastolo si
sostituisce la reclusione di 30 anni;
Abbreviato
non condizionato (438 comma 1):
§
Termine per richiesta: conclusioni
udienza preliminare (438 comma 2);
§
Camera di consiglio, ovvero con il
pubblico se gli imputati lo richiedono;
§
L’abbreviato non consente la modifica
dell’imputazione salvo che il giudice non disponga integrazione probatoria;
§
Se il giudice dispone integrazione
probatoria ai sensi del 441 comma 5, il Pm può modificare l’imputazione ai
sensi del 423;
Abbreviato
condizionato (438 comma 5):
§
Discrezionalità del giudice, solo se l’integrazione
è:
§
Necessaria per la decisione e
compatibile con finalità di economia processuale;
§
Se ammesse prove richiesta
dall’imputato, il Pm può chiedere prova contraria (438 comma 5);
§
Se il giudice rigetta l’abbreviato
condizionato, l’imputato ripropone la richiesta fino alle conclusione
dell’udienza preliminare (438 comma 6);
§
L’abbreviato condizionato può
richiedersi fino all’apertura del dibattimento di I grado; lo si deduce dalla
decisione della Consulta del 23.05.2003 n. 169 che ha dichiarato l’art. 438
comma 6 illegittimo nella parte in cui non prevede tale possibilità;
§
Se il giudice rigetta la richiesta, e
poi al termine del dibattimento accerta la sussistenza dei presupposti, deve
applicare lo sconto di pena; Cass. S. U. 27.10.2004 n.44711;
§
Se a seguito dell’integrazione,
richiesta dall’imputato o disposta dal giudice, il Pm contesta un fatto
diverso, l’imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme
ordinarie (441 bis comma 1);
§
Per ponderare la scelta l’imputato può
chiedere un termine a difesa (441 bis comma
3);
§
Se l’imputato o il suo procuratore
speciale chiede il rito ordinario non è più possibile tornare indietro (441 bis comma 4);
§
Se prosegue il rito abbreviato,
l’imputato può chiedere nuove prove in relazione alla nuova contestazione (441 bis comma 5);
§
Il Pm, in relazione alle prove
richieste dall’imputato, può chiedere prove contrarie (441 bis comma 5);
Ruolo della Parte Civile;
§
Se il giudice dispone il rito
abbreviato la parte civile può non accettare tale rito e la sentenza di
assoluzione in tal caso non ha efficacia di giudicato (441 comma 4; 651 e 652);
§
La parte civile esercita l’azione
risarcitoria in sede civile ed il processo non si sospende;
§
Se accetta il rito (441 comma 2), il
giudizio civile si sospende e la sentenza penale fa giudicato ai sensi del 652
comma 2;
§
Il diritto alla controprova in caso di
nuove prove e successive contestazioni spetta solo al Pm e non anche alla parte
civile;
§
La sentenza di condanna decide sul risarcimento
e l’eventuale provvisionale;
Abbreviati
atipici;
§
L’abbreviato può essere richiesto anche
nel giudizio direttissimo (452 comma 2), nel giudizio immediato (458 comma 1) e
nel decreto penale (461 comma 3);
§
Appello:
§
Sentenze
di condanna
§
Le sentenze di condanna alla sola pena
pecuniaria sono inappellabili (593 comma 3);
§
L’imputato può appellare le sentenze di
condanna pronunciate in sede di abbreviato(593 comma 1);
§
Il Pm non può appellare, tranne
nell’ipotesi in cui il giudice ha modificato il titolo del reato (443 comma 3;
593 comma 1);
Sentenze
di proscioglimento:
§
La legge n.46/06 non consentiva al Pm e
all’imputato di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento nel
giudizio abbreviato;
§
La Consulta con sentenza del 20.07.2007
n. 320 ha ritenuto la disparità tra imputato e Pm. Il primo poteva impugnare la
condanna al secondo è preclusa la possibilità del proscioglimento. Per questo
la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità del divieto posto al Pm di impugnare
la sentenza di proscioglimento pronunciata nel rito abbreviato;
§
Inoltre la Corte Costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità dell’art. 10 della legge n.46/06 nella parte in cui
prevedeva che fosse inammissibile l’appello proposto dal Pm prima dell’entrata
in vigore della legge stessa che non consentiva la proposizione dell’appello al
Pm nei confronti delle sentenze di condanna emesse in dibattimento;
§
L’imputato non può quindi proporre
appello avverso sentenza di proscioglimento emessa in sede di abbreviato (443
comma 1);
§
Le sentenze pronunciate in abbreviato,
quando non appellabili, sono pur sempre ricorribili per cassazione;
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