L'appello della parte civile


Cassazione S.U. 20.12.2012 – 08.02.2013 n. 6509

Le Sezioni Unite si pronunciano sul seguente quesito: “se la parte civile, con l’impugnazione della sentenza di proscioglimento, debba richiedere espressamente, a pena di inammissibilità, la riforma della sentenza ai soli effetti civili”.

Preliminarmente, la Corte evidenzia come la legge n. 46/2006 abbia limitato il potere di impugnare della parte civile abrogando l’art. 577 c.p.p. che consentiva alla stessa di proporre gravame anche agli effetti penali le sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e di diffamazione.

L’assetto attuale prevede quindi che la parte civile possa impugnare i capi penali della sentenza di I grado soltanto indirettamente, mediante il potere di sollecitazione del pubblico ministero ex art. 572 c.p.p.

Invero, sul punto si sono formati due distinti orientamenti.

Il primo, minoritario, ritiene che la parte civile possa proporre impugnazione chiedendo l’affermazione della responsabilità penale dell’imputato sebbene ai soli effetti civili, escludendo che nel gravame sia necessaria una espressa richiesta di riforma ai soli effetti civili. In tal senso Cass. sez. V 22.02.1999 n. 958; Cass. sez. V 02.07.2009 n. 31904.


L’orientamento restrittivo, invece, reputa inammissibile l’impugnazione della sentenza di proscioglimento proposta dalla parte civile laddove la stessa non faccia riferimento agli effetti civili che vogliono conseguirsi. Non potendo reputarsi tale riferimento implicitamente contenuto nella mera richiesta di verifica della responsabilità dell’imputato. In tal senso, Cass. sez. I 04-03.1999 n. 7241. 
La citata pronuncia evidenzia come l’art. 576 c.p.p. legittimi la parte civile a proporre impugnazione contro i capi della sentenza di proscioglimento ai soli effetti civili.
La parte civile deve indicare, giusto il disposto di cui agli artt. 581 comma I lett. b) e 591 comma I lett. c) c.p.p. , a pena di inammissibilità, gli effetti di carattere civile che intende conseguire con la proposizione del gravame.
Ne consegue, secondo tale indirizzo, che il gravame della parte civile limitato alla sola richiesta di affermazione della penale responsabilità dell’imputato prosciolto in I grado, rende inammissibile l’appello poiché chiede al giudice di deliberare solo su di un effetto penale e non civile, diverso rispetto alla legittimazione riconosciuta dal legislatore a tale parte processuale.

Le Sezioni Unite risolvono il contrasto in tal modo: ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione della parte civile contro una sentenza di proscioglimento, non è richiesto che l’atto di impugnazione contenga l’espressa indicazione che sia proposto ai soli effetti civili.

Nonostante la modifica operata con legge n. 46/2006 all’art. 576 c.p.p., la parte civile conserva il potere di impugnare le sentenze di proscioglimento agli effetti della responsabilità civile. E tale disposizione, continua la Corte, è da intendersi nel senso che la parte civile possa impugnare al fine di ottenere che il giudice effettui in via incidentale ed ai soli fini civilistici, il giudizio di responsabilità.
La pronuncia su tali domande è pur sempre legata all’accertamento della penale responsabilità.

Risulterebbe ultroneo specificare la finalizzazione dell’atto di gravame ai soli effetti civili essendo in re ipsa contenuta nell’art. 576 c.p.p.
La richiesta di affermazione della responsabilità civile dell’imputato non può avere altro significato che quello di un accertamento incidentale ai soli effetti civili.

Discorso differente per l’impugnazione dell’imputato.
Difatti, mentre la parte civile per espressa disposizione di legge può impugnare solo agli effetti civili, differente è l’impugnazione per l’imputato che ha necessità di specificare la doglianza che riguarda gli effetti civili essendo questa eventuale per l’imputato, mentre è l’unica possibile per la parte civile.








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