L'appello della parte civile
Cassazione S.U. 20.12.2012 – 08.02.2013 n.
6509
Le Sezioni Unite si pronunciano sul seguente
quesito: “se la parte civile, con l’impugnazione della sentenza di
proscioglimento, debba richiedere espressamente, a pena di inammissibilità, la
riforma della sentenza ai soli effetti civili”.
Preliminarmente, la Corte evidenzia come la
legge n. 46/2006 abbia limitato il potere di impugnare della parte civile
abrogando l’art. 577 c.p.p. che consentiva alla stessa di proporre gravame anche agli effetti penali le sentenze
di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e di diffamazione.
L’assetto attuale prevede quindi che la
parte civile possa impugnare i capi penali della sentenza di I grado soltanto
indirettamente, mediante il potere di
sollecitazione del pubblico ministero ex
art. 572 c.p.p.
Invero, sul punto si sono formati due distinti orientamenti.
Il primo, minoritario, ritiene che la parte
civile possa proporre impugnazione chiedendo l’affermazione della
responsabilità penale dell’imputato sebbene ai soli effetti civili, escludendo
che nel gravame sia necessaria una espressa richiesta di riforma ai soli
effetti civili. In tal senso Cass. sez. V 22.02.1999 n. 958; Cass. sez. V
02.07.2009 n. 31904.
L’orientamento restrittivo, invece, reputa
inammissibile l’impugnazione della sentenza di proscioglimento proposta dalla
parte civile laddove la stessa non faccia riferimento agli effetti civili che
vogliono conseguirsi. Non potendo reputarsi tale riferimento implicitamente
contenuto nella mera richiesta di verifica della responsabilità dell’imputato.
In tal senso, Cass. sez. I 04-03.1999 n. 7241.
La citata pronuncia evidenzia come l’art.
576 c.p.p. legittimi la parte civile a proporre impugnazione contro i capi
della sentenza di proscioglimento ai soli effetti civili.
La parte civile deve indicare, giusto il
disposto di cui agli artt. 581 comma I lett. b) e 591 comma I lett. c) c.p.p. ,
a pena di inammissibilità, gli effetti di carattere civile che intende
conseguire con la proposizione del gravame.
Ne consegue, secondo tale indirizzo, che il
gravame della parte civile limitato alla sola richiesta di affermazione della
penale responsabilità dell’imputato prosciolto in I grado, rende inammissibile
l’appello poiché chiede al giudice di deliberare solo su di un effetto penale e
non civile, diverso rispetto alla legittimazione riconosciuta dal legislatore a
tale parte processuale.
Le Sezioni
Unite risolvono il contrasto in tal modo: ai fini dell’ammissibilità
dell’impugnazione della parte civile contro una sentenza di proscioglimento,
non è richiesto che l’atto di impugnazione contenga l’espressa indicazione che
sia proposto ai soli effetti civili.
Nonostante la modifica operata con legge n.
46/2006 all’art. 576 c.p.p., la parte civile conserva il potere di impugnare le
sentenze di proscioglimento agli effetti della responsabilità civile. E tale
disposizione, continua la Corte, è da intendersi nel senso che la parte civile
possa impugnare al fine di ottenere che il giudice effettui in via incidentale
ed ai soli fini civilistici, il giudizio di responsabilità.
La pronuncia su tali domande è pur sempre
legata all’accertamento della penale responsabilità.
Risulterebbe ultroneo specificare la
finalizzazione dell’atto di gravame ai soli effetti civili essendo in re ipsa contenuta nell’art. 576
c.p.p.
La richiesta di affermazione della
responsabilità civile dell’imputato non può avere altro significato che quello
di un accertamento incidentale ai soli effetti civili.
Discorso differente per l’impugnazione dell’imputato.
Difatti, mentre la parte civile per espressa
disposizione di legge può impugnare solo agli effetti civili, differente è
l’impugnazione per l’imputato che ha necessità di specificare la doglianza che
riguarda gli effetti civili essendo questa eventuale per l’imputato, mentre è
l’unica possibile per la parte civile.
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