Stupefacenti: attenuante di cui all'art. 73 comma V d.P.R. 309/90


             Cassazione sez. VI 17-28 febbraio 2013 n. 9723               

I militari dell’Arma sorprendono Tizio fermo nella propria autovettura con a bordo 88 grammi netti di marijuana, reputati idonei al confezionamento di 200 singole dosi droganti.

A seguito di abbreviato condizionato, posto che la quantità di droga sequestrata a Tizio è dieci volte superiore al limite di cui all’art. 73 comma 1 bis  d.P.R. 309/90, il Gup condanna questi alla pena di anni due e mesi nove di reclusione nonché euro 12.000,00 di multa.

La sentenza di I grado viene confermata in appello, ritenendo prive di fondamento le argomentazioni difensive facenti leva sulla destinazione della droga al consumo personale, l’occupazione stabile dell’imputato tale da non porlo nella condizione di spacciare per necessità, l’assenza di strumentazione idonea allo spaccio presso la sua abitazione.


L’imputato ricorre per Cassazione asserendo, tra gli altri motivi, violazione dell’art. 73 comma V d.P.R. 309/90.
Sostiene la difesa che l’elemento quantitativo non può considerarsi unico criterio valutativo per il riconoscimento o meno dell’attenuante dovendo tenersi conto anche delle modalità e delle circostanze dell’azione che possono contribuire a delineare la concreta offensività del fatto reato.

La Suprema Corte accoglie il ricorso.
Ritiene la Cassazione che, se la circostanza attenuante ex art. 73 comma V non trova applicazione quando la quantità di stupefacente si riveli senz’altro considerevole, parimenti quando la sostanza è rilevante ma non imponente è opportuna, rectius, necessaria, una valutazione globale di tutti gli elementi che fondano l’applicabilità della citata attenuante.

Nello specifico, occorre considerare i mezzi, le modalità, le circostanze dell’azione illecita nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto di imputazione. 

Sulla scorta di tale motivazione, la Corte ha annullato la sentenza impugnata rinviando gli atti alla Corte di appello affinché valuti la ricorrenza nella condotta dell’imputato dell’attenuante di cui al comma V, non potendo la Corte territoriale ignorare come la sostanza stupefacente sequestrata appartenga al genere delle droghe leggere, sia priva di un elevato indice di purezza, che l’imputato risulta incensurato e mai in precedenza sia stato coinvolto in analoghe vicende.



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