Stupefacenti: attenuante di cui all'art. 73 comma V d.P.R. 309/90
Cassazione
sez. VI 17-28 febbraio 2013 n. 9723
I militari dell’Arma sorprendono Tizio fermo
nella propria autovettura con a bordo 88 grammi netti di marijuana, reputati
idonei al confezionamento di 200 singole dosi droganti.
A seguito di abbreviato condizionato, posto
che la quantità di droga sequestrata a Tizio è dieci volte superiore al limite
di cui all’art. 73 comma 1 bis d.P.R. 309/90, il Gup
condanna questi alla pena di anni due e mesi nove di reclusione nonché euro
12.000,00 di multa.
La sentenza di I grado viene confermata in
appello, ritenendo prive di fondamento le argomentazioni difensive facenti leva
sulla destinazione della droga al consumo personale, l’occupazione stabile
dell’imputato tale da non porlo nella condizione di spacciare per necessità, l’assenza
di strumentazione idonea allo spaccio presso la sua abitazione.
L’imputato ricorre per Cassazione asserendo,
tra gli altri motivi, violazione dell’art. 73
comma V d.P.R. 309/90.
Sostiene la difesa che l’elemento
quantitativo non può considerarsi unico criterio valutativo per il
riconoscimento o meno dell’attenuante dovendo tenersi conto anche delle
modalità e delle circostanze dell’azione che possono contribuire a delineare la
concreta offensività del fatto reato.
La Suprema Corte accoglie il ricorso.
Ritiene la Cassazione che, se la circostanza
attenuante ex art. 73 comma V non trova applicazione quando la
quantità di stupefacente si riveli senz’altro considerevole, parimenti quando
la sostanza è rilevante ma non imponente
è opportuna, rectius, necessaria,
una valutazione globale di tutti gli elementi che fondano l’applicabilità della
citata attenuante.
Nello specifico, occorre considerare i
mezzi, le modalità, le circostanze dell’azione illecita nonché la quantità e la
qualità delle sostanze stupefacenti oggetto di imputazione.
Sulla scorta di tale motivazione, la Corte
ha annullato la sentenza impugnata rinviando gli atti alla Corte di appello
affinché valuti la ricorrenza nella condotta dell’imputato dell’attenuante di
cui al comma V, non potendo la Corte territoriale ignorare come la sostanza
stupefacente sequestrata appartenga al genere delle droghe leggere, sia priva
di un elevato indice di purezza, che l’imputato risulta incensurato e mai in
precedenza sia stato coinvolto in analoghe vicende.
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