Avvocatura dello Stato e costituzione parte civile


 

Ai fini della costituzione di parte civile dell’Avvocatura dello Stato è necessaria idonea autorizzazione.

Invero, la legge del 3 gennaio 1991, n. 3 (misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato) all’art. 1 comma IV stabilisce che: “La costituzione di parte civile dello Stato nei procedimenti penali deve essere autorizzata dal Presidente del Consiglio dei Ministri”.


Ai sensi della citata norma, affinché sia valida la costituzione occorre specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Sul punto, la dottrina ha ritenuto che la volontà dell’amministrazione statale di costituirsi parte civile non sembra potersi ritenere implicita nella riserva ex lege all’Avvocatura dello Stato della difesa degli organismi statali ma deve essere attestata con idonea documentazione, in mancanza della quale la costituzione è da considerarsi invalida[1].

La giurisprudenza, anche se risalente, ha statuito che: “è invalida la costituzione di parte civile dell’Avvocatura dello Stato senza idonea documentazione attestante la volontà della P.A. di esercitare nel processo penale la pretesa risarcitoria o restitutoria, volontà che non può desumersi nella riserva ex lege all’Avvocatura dello Stato della difesa degli organismi statuali”[2].

Dalla lettura di quanto sopra, è legittimo interrogarsi circa l’ammissibilità della costituzione laddove siano due i Ministeri potenzialmente legittimati a costituirsi parte civile in un procedimento penale ma il Presidente del Consiglio abbia rilasciato espressa autorizzazione alla costituzione per  uno solo dei due.


[1] Alfonso Chiliberti, Azione civile e nuovo processo penale, Giuffrè 2006 pag. 335
[2] Cass. sez. VI 16.12.1994 – 17.06.1995 n. 6980 in Cass. pen. 1996, pag. 3749

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