Avvocatura dello Stato e costituzione parte civile
Ai fini della costituzione di parte civile dell’Avvocatura dello Stato è necessaria idonea autorizzazione.
Invero, la legge del 3 gennaio
1991, n. 3 (misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato) all’art. 1 comma
IV stabilisce che: “La costituzione di parte
civile dello Stato nei procedimenti penali deve essere autorizzata dal
Presidente del Consiglio dei Ministri”.
Ai sensi della citata norma, affinché sia valida la costituzione occorre
specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Sul punto, la dottrina ha ritenuto che la volontà
dell’amministrazione statale di costituirsi parte civile non sembra potersi
ritenere implicita nella riserva ex lege all’Avvocatura
dello Stato della difesa degli organismi statali ma deve essere attestata con
idonea documentazione, in mancanza della quale la costituzione è da
considerarsi invalida[1].
La giurisprudenza, anche se risalente,
ha statuito che: “è invalida la
costituzione di parte civile dell’Avvocatura dello Stato senza idonea
documentazione attestante la volontà della P.A. di esercitare nel processo
penale la pretesa risarcitoria o restitutoria, volontà che non può desumersi
nella riserva ex lege all’Avvocatura dello Stato della difesa degli organismi statuali”[2].
Dalla lettura di quanto sopra, è
legittimo interrogarsi circa l’ammissibilità della costituzione laddove siano
due i Ministeri potenzialmente legittimati a costituirsi parte civile in un
procedimento penale ma il Presidente del Consiglio abbia rilasciato espressa
autorizzazione alla costituzione per uno
solo dei due.
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