Impugnazione parte civile



Cassazione sezione IV 03.05. – 12.06. 2012 n. 23155

Come noto, ai sensi dell’art. 576 c.p.p. la parte civile può proporre impugnazione ai soli effetti della responsabilità civile.
La Suprema Corte, nella sentenza in commento riconosce l’incertezza in merito alla espressa indicazione degli effetti civili.
Ossia se il danneggiato dal reato debba, espressamente riferirsi agli effetti civili, ovvero se tale riferimento possa desumersi implicitamente dai motivi quando emerga in maniera univoca dalla richiesta formulata.
Nel dubbio, sempre meglio farvi esplicito riferimento.

E’ invece inammissibile l’impugnazione della parte civile volta unicamente ad ottenere l’affermazione della responsabilità dell’imputato priva di qualsiasi riferimento, anche implicito, agli effetti di carattere civile che intendono conseguirsi.

In tal caso, secondo la Corte, la parte civile si sostituirebbe al pubblico ministero, esorbitando dalle facoltà concesse dal codice.

Sulla scorta di tali argomentazioni, è stato rigettato il ricorso della parte civile avverso una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato poiché con l’impugnazione ci si era limitati a sollecitare una delibazione esclusivamente su aspetti penali, senza articolare deduzione alcuna in ordine alla pretesa risarcitoria.

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