Impugnazione parte civile
Cassazione
sezione IV 03.05. – 12.06. 2012 n. 23155
Come noto, ai sensi dell’art. 576 c.p.p. la
parte civile può proporre impugnazione ai soli effetti della responsabilità
civile.
La Suprema Corte, nella sentenza in commento
riconosce l’incertezza in merito alla espressa indicazione degli effetti
civili.
Ossia se il danneggiato dal reato debba, espressamente riferirsi agli effetti civili, ovvero se
tale riferimento possa desumersi implicitamente dai motivi quando emerga in
maniera univoca dalla richiesta formulata.
Nel dubbio, sempre meglio farvi esplicito
riferimento.
E’ invece inammissibile l’impugnazione della parte civile volta unicamente ad
ottenere l’affermazione della responsabilità dell’imputato priva di qualsiasi
riferimento, anche implicito, agli effetti di carattere civile che intendono
conseguirsi.
In tal caso, secondo la Corte, la parte
civile si sostituirebbe al pubblico ministero, esorbitando dalle facoltà
concesse dal codice.
Sulla scorta di tali argomentazioni, è stato
rigettato il ricorso della parte
civile avverso una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del
reato poiché con l’impugnazione ci si era limitati a sollecitare una
delibazione esclusivamente su aspetti penali, senza articolare deduzione alcuna
in ordine alla pretesa risarcitoria.
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