Opposizione all'archiviazione e delitto di calunnia


Cassazione Sez. VI 17-29. 01.2013 n. 4304


L’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione ex art. 410 c.p.p. è subordinata alla specifica indicazione di ulteriori elementi di prova, che devono caratterizzarsi per la pertinenza e per la rilevanza.

La pertinenza consiste nell’inerenza rispetto alla notizia di reato.
La rilevanza si identifica con l’idoneità ad incidere in concreto sulle risultanze dell’attività compiuta.

Il Gip, nella disamina di questi presupposti, non può fornire una anticipata valutazione di merito sulla fondatezza dei temi integrativi indicati ovvero un giudizio prognostico sull’esito delle indagini ulteriori 

Calunnia (art. 368 c.p.)

Cassazione sez. VI 13.11.2012 – 14.02.2013 n. 7369

Le dichiarazioni rese dall’imputato in un procedimento penale a suo carico sono manifestazione del suo diritto di difesa.

Tuttavia, vi è un limite.
Invero, si è statuito che l’animus defendendi  non esclude la calunnia laddove l’agente non si limiti soltanto a contestare i fatti attribuitigli, ma finisca con l’incolpare persone che egli sa innocenti.

Se ne ricava che: l’imputato può nel corso del procedimento penale a suo carico, negare anche mentendo la verità di fatti a lui pregiudizievoli, poiché tale condotta rientra nell’esercizio del diritto di difesa  scriminata ex art. 51 c.p. 

Ma se l’imputato renda dichiarazioni che non si limitino esclusivamente a confutare le accuse mosse nei suoi confronti ma coinvolge altre persone che sa essere innocenti, determinando il pericolo dell’inizio di un’indagine penale a loro carico, si travalicano in tal modo i limiti del diritto di difesa integrando la fattispecie del delitto di calunnia.

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