Opposizione all'archiviazione e delitto di calunnia
Cassazione Sez. VI 17-29. 01.2013 n. 4304
L’opposizione della persona offesa alla
richiesta di archiviazione ex art.
410 c.p.p. è subordinata alla specifica indicazione
di ulteriori elementi di prova, che devono caratterizzarsi per la
pertinenza e per la rilevanza.
La pertinenza
consiste nell’inerenza rispetto alla notizia di reato.
La rilevanza
si identifica con l’idoneità ad incidere in concreto sulle risultanze
dell’attività compiuta.
Il Gip, nella disamina di questi
presupposti, non può fornire una anticipata valutazione di merito sulla
fondatezza dei temi integrativi indicati ovvero un giudizio prognostico
sull’esito delle indagini ulteriori
Calunnia (art. 368 c.p.)
Cassazione sez. VI 13.11.2012 – 14.02.2013
n. 7369
Le dichiarazioni rese dall’imputato in un
procedimento penale a suo carico sono manifestazione del suo diritto di difesa.
Tuttavia, vi è un limite.
Invero, si è statuito che l’animus defendendi non esclude la calunnia laddove l’agente non
si limiti soltanto a contestare i fatti attribuitigli, ma finisca con
l’incolpare persone che egli sa innocenti.
Se ne ricava che: l’imputato può nel corso
del procedimento penale a suo carico, negare anche mentendo la verità di fatti
a lui pregiudizievoli, poiché tale condotta rientra nell’esercizio del diritto
di difesa scriminata ex art. 51 c.p.
Ma se l’imputato renda
dichiarazioni che non si limitino esclusivamente a confutare le accuse mosse
nei suoi confronti ma coinvolge altre persone che sa essere innocenti,
determinando il pericolo dell’inizio di un’indagine penale a loro carico, si
travalicano in tal modo i limiti del diritto di difesa integrando la
fattispecie del delitto di calunnia.
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