Concorso di reati in materia di circolazione stradale
Cassazione
sez. IV 03.10 – 30.11. 2012 n. 46441
Tizio, alla guida della propria auto sotto
l’effetto di sostanze stupefacenti, investe ed uccide Caio.
Nel caso di specie, la contravvenzione di
cui all’art. 187 c.d.s è assorbita dal delitto di omicidio colposo ex art. 589 comma III n. 2 c.p. in tal
modo delineandosi l’ipotesi del reato complesso di cui all’art. 84 del codice
penale?
Il Supremo Collegio, nella sentenza in
commento argomenta in tal modo.
Preliminarmente, la Corte ha evidenziato come
l’art. 589 c.p. utilizzi la parola soggetto
sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope di guisa che, la
fattispecie aggravata risulti applicabile anche a soggetti diversi dal
conducente del veicolo, ma pur sempre obbligati al rispetto delle norme sulla circolazione
stradale.
La guida di un veicolo nelle condizioni di
cui al comma III dell’art. 589 c.p. si configura come un quid pluris rispetto alla identica condotta realizzata dal soggetto
non alla guida di un veicolo ma
tuttavia responsabile dell’incidente.
Ciò spiega perché la condotta del soggetto
che non si pone alla guida deve in ogni caso ricevere autonoma risposta
sanzionatoria mediante la contestazione della contravvenzione di cui all’art.
187 c.d.s.
La configurabilità del reato complesso porterebbe
ad escludere altresì l’applicabilità della confisca
obbligatoria del veicolo (contemplata dagli artt. 186 e 187 c.d.s.) nel
caso di fatto commesso dal conducente, non essendo prevista la misura ablatoria
dall’art. 589 c.p.
Ostacolo alla configurabilità è da
individuarsi, inoltre, nella diversità di bene giuridico tutelato: l’art. 589
c.p. tutela la vita e l’incolumità individuale mentre la contravvenzione di cui
all’art. 187 c.p. l’incolumità pubblica.
La Cassazione conclude quindi per la
configurabilità del concorso di reati tra
la contravvenzione della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di
sostanze stupefacenti ed il delitto di omicidio colposo di cui all’art. 589
comma III c.p.
Analogo discorso vale per il concorso tra
l’art. 186 comma II lett. c) c.d.s. (guida sotto l’influenza dell’alcool) ed il
delitto di lesioni personali colpose di cui all’art. 590 comma III c.p.
La normativa.
Art. 589 c.p.
Omicidio colposo
I) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è
punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
II) Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a seianni.
III) Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
IV) Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.
II) Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a seianni.
III) Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
IV) Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.
Art. 187
c.d.s. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze
stupefacenti
1. Chiunque
guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze
stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e
l'arresto da sei mesi ad un anno.
All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il
veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione
della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1
dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del
presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le
disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente di guida è
sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il
reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato
comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la
sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti,
anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena,
è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato
commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al
reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo
224-ter.
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica
dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente
stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e
dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai
sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso
l'applicazione dell'articolo 222.
1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente
articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.
1-quater. L’ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da
un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore
7. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 186, commi 2-septies e
2-octies.
2. Al
fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli
accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero
dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per
l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi
non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito
positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il
conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza
personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti
ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su
campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario
ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della
giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo
precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti
medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al
precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di
cui al presente comma siano effettuati, anzichè su campioni di mucosa del cavo
orale, su campioni di fluido del cavo orale.
3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile
effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di
polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli
agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli
ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture
sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale
ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o
comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi
biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la
presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si
applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento
e di soccorso.
4. Le
strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia
stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli
accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle
cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente
riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.
5. Le
strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa
certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il
rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di
legge. Copia del referto sanitario positivo deve essere
tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli
accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali
provvedimenti di competenza.
5.bis Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e
5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2
abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il
conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono
disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e,
comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le
disposizioni dell’articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è
depositata presso l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore.
6. Il
prefetto, sulla base dell'esito
degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero della
certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il
conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone
la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di
revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal
regolamento.
7. Abrogato
8. Salvo
che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il
conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 186, comma 7. Con
l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto
ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo
119. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c),
quinto e sesto periodo, nonchè quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo
articolo 186.
8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente
articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il
decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte
dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54
del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi
previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore
della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e
dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o
presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonchè
nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del
soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio
locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del
decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del
lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del
decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una
durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della
conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro
di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica
utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato,
dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e
revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in
cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha
emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi
connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che
procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di
ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura
penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della
violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella
sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e
della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può
sostituire la pena per non più di una volta.
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