Interruzione della prescrizione


L'interrogatorio dell'indagato compiuto dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero ai sensi dell'art. 370 c.p.p., è atto interruttivo della prescrizione ex art. 160 c.p.p.?

Il tema è controverso.
Invero, gli orientamenti sono contrastanti.

Un primo indirizzo ritiene che l'invito a presentarsi rivolto all'indagato dal p.m. per rendere interrogatorio abbia efficacia interruttiva della prescrizione del reato anche se all'interrogatorio abbia poi proceduto un ufficiale di p.g. delegato dal pm (Cass. sez. VI 12.01.1999 - 24.02.1999 n. 144; Cass. 27.03.2003 n. 34450; Cass. sez. V 16.12.2005 - 24.01.2006 n. 2787).

In senso difforme si è sostenuto che, non può ritenersi atto interruttivo della prescrizione l'invito sottoscritto dal pm, rivolto all'indagato per rendere interrogatorio dinanzi agli ufficiali di p.g. delegati e ciò perché l'elenco degli atti interruttivi della prescrizione di cui all'art. 160 c.p.ha natura tassativa e non è ammissibile alcuna interpretazione analogica, preclusa in sede penale laddove sia in malam partem (Cass. S. U. 11.07.2001Cass. sez. V 30.05.2000 - 27.06.2000 n. 939).

Articolo 160 codice penale. Interruzione del corso della prescrizione. 
Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.
Interrompono pure la prescrizione l’ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell’arresto, l’interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l’invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l’interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio (1).
La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre la metà.
(1) Comma così sostituito dall’Articolo 239 delle disposizioni di coordinamento del codice di procedura penale.

Commenti

Post popolari in questo blog

Citazione diretta a giudizio: termine a comparire

Ubicazione Uffici Giudiziari Tribunale Napoli

Imputazione coatta: necessità dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.