Interruzione della prescrizione
L'interrogatorio dell'indagato
compiuto dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero ai sensi
dell'art. 370 c.p.p., è atto interruttivo della prescrizione ex art. 160 c.p.p.?
Il tema è controverso.
Invero, gli orientamenti sono
contrastanti.
Un primo indirizzo ritiene che
l'invito a presentarsi rivolto all'indagato dal p.m. per rendere interrogatorio
abbia efficacia interruttiva della prescrizione del reato anche se
all'interrogatorio abbia poi proceduto un ufficiale di p.g. delegato dal pm (Cass.
sez. VI 12.01.1999 - 24.02.1999 n. 144; Cass. 27.03.2003 n. 34450; Cass. sez. V
16.12.2005 - 24.01.2006 n. 2787).
In senso difforme si è sostenuto
che, non può ritenersi atto interruttivo della prescrizione l'invito
sottoscritto dal pm, rivolto all'indagato per rendere interrogatorio dinanzi
agli ufficiali di p.g. delegati e ciò perché l'elenco degli atti interruttivi
della prescrizione di cui all'art. 160 c.p.ha natura tassativa e non è
ammissibile alcuna interpretazione analogica, preclusa in sede penale laddove
sia in malam partem (Cass.
S. U. 11.07.2001Cass. sez. V 30.05.2000 - 27.06.2000 n. 939).
Articolo 160
codice penale. Interruzione del corso della prescrizione.
Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di
condanna o dal decreto di condanna.
Interrompono pure la prescrizione l’ordinanza che applica le
misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell’arresto,
l’interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l’invito a
presentarsi al pubblico ministero per rendere l’interrogatorio, il
provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per
la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a
giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l’ordinanza che
dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la
decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la
citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio
immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a
giudizio (1).
La
prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della
interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre
dall’ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell’articolo 157
possono essere prolungati oltre la metà.
(1)
Comma così sostituito dall’Articolo 239 delle disposizioni di coordinamento del
codice di procedura penale.
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