Difetto di querela ed interesse ad impugnare della parte civile
Cassazione
Sezioni Unite 21.06.2012 n. 35599
Le Sezioni Unite si sono pronunciate sul
seguente quesito: “ se sussiste o meno l’interesse della parte civile a proporre
impugnazione contro la declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela".
Sul punto, vi erano due differenti orientamenti.
Il primo, secondo cui la parte civile non è
legittimata ad impugnare la pronuncia di improcedibilità per difetto di querela
che riguarda esclusivamente l’azione penale e non incide sull’eventuale diritto
al risarcimento del danno.
Non può accogliersi un ricorso volto
soltanto a contestare la pronuncia di natura penale che non indichi l’interesse
civilistico collegato al suo accoglimento.
Si è altresì chiarito come la decisione di
non doversi procedere per difetto di querela non spieghi alcun effetto pregiudizievole nell’eventuale giudizio
civile. (Cass. sez. V 26.4.2005 n. 36639; Sez. V 11.1.2008 n. 5373).
L’indirizzo contrario riteneva che l’assenza
di pregiudizio per il processo civile avesse un valore inferiore rispetto al
principale interesse della parte civile: affrontare in sede penale le questioni
di merito da cui dipende l’accoglimento della domanda di risarcimento. (Cass.
Sez. V 14.10.2011 n. 238)
Le Sezioni Unite, innanzitutto chiariscono
come il vigente codice di procedura penale abbia adottato la regola della
separazione delle giurisdizioni civile e penale prevedendo solo in determinate,
tassative, ipotesi la possibilità che il giudicato penale esplichi effetti in
ambito civile: artt. 2, 3 comma IV, 651, 652, 653 e 654 c.p.p.
L’azione civile solo eventualmente si
inserisce nel processo penale, avendo carattere accessorio e subordinato ed i
comportamenti processuali della stessa sono disciplinati dal codice di rito.
Intanto in giudice può occuparsi dei capi
civili, in quanto accerti contestualmente la responsabilità dell’autore
dell’illecito (artt. 538, 578 c.p.p.)
La sentenza di non doversi procedere per
mancanza di querela ha meramente carattere
processuale e non contiene un accertamento circa il fatto storico-reato.
La partecipazione della parte civile è
strumentale alla cognizione del giudice penale che presuppone l’accertamento
del fatto reato.
L’interesse
ad impugnare ex art. 568 comma IV
c.p.p. va valutato in relazione a tali peculiarità.
Ed invero, il proscioglimento per difetto di
querela non preclude alla parte civile l’accertamento in sede civile né,
tantomeno, con l’impugnazione può ottenere l’affermazione di responsabilità
dell’imputato mancando un previo accertamento sul fatto.
Sulla scorta di tali argomentazioni, le
Sezioni Unite hanno quindi elaborato il seguente principio di diritto: “la parte civile è priva di interesse a
proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputato per
improcedibilità dell’azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia
meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai
fini dell’azione civilistica”.
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