Violenza sessuale e tentativo
Cassazione
penale IV sezione 16.04.2013 – 22.07.2013 n. 31290
In I e II grado, Tizio viene ritenuto
colpevole del delitto di cui agli artt. 81, 56 e 609 quater c.p. per aver posto in essere condotte idonee e dirette in modo non
equivoco a compiere atti sessuali con minori.
Proposto ricorso per Cassazione, la III
sezione annulla con rinvio il
provvedimento impugnato per i seguenti motivi.
La Corte osserva che i giudici di merito,
condannando Tizio, hanno aderito all’indirizzo secondo cui in caso di violenza
sessuale su minore il bene giuridico tutelato è non già la libertà di
autodeterminazione (non essendo il minore in grado di esprimere valido consenso)
bensì l’integrità psico-fisica lesa
nel caso di specie dalle condotte dell’imputato concretatesi in approcci pesanti
ed insistenti verso i minori.
La III sezione ha ritenuto configurabile il
delitto anche in assenza di contatto
fisico tra imputato e persona offesa purché la condotta sia idonea a
violare la libertà di autodeterminazione e presenti il requisito della
intenzionalità.
In merito ai requisiti della condotta posta
in essere da Tizio – idoneità e non equivocità – i giudici di merito non
avevano fornito una motivazione sufficiente in relazione agli specifici
comportamenti ascrivibili all’imputato.
Rilevato quindi il vizio di motivazione, la
Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata invitando il giudice di
merito a valutare l’alternativa della sussistenza del tentativo di violenza
sessuale ovvero del reato contravvenzionale di mere molestie.
La Corte di appello conferma la condanna di
I grado ritenendo che le condotte poste in essere da Tizio configurano il
tentativo di violenza sessuale che, secondo la giurisprudenza più recente,
prescinde dal contatto fisico.
Propone ricorso per Cassazione l’imputato,
ritenuto infondato e rigettato dalla Suprema Corte per i seguenti motivi.
Innanzitutto, si specifica come la
giurisprudenza di legittimità abbia chiarito la differenza tra il delitto di
violenza sessuale e la contravvenzione di molestie specificando che la nozione
di atti sessuali di cui all’art. 609 bis c.p.
comporta necessariamente un coinvolgimento della corporeità sessuale della
persona offesa (Cass. sez. III 28.09.1999 n. 2941).
Se ne deduce che non possono reputarsi “atti
sessuali” tutti quegli atti i quali, pur esprimendo una concupiscenza sessuale,
non coinvolgono fisicamente la persona offesa.
La corporeità
è quindi elemento necessario per qualificare un atto come sessuale.
Non sono pertanto tipiche tutte quelle
condotte che non coinvolgono il corpo della vittima perché non costretta a
compiere o subire atti sessuali.
Nel caso di specie, occorre tener presente però
che Tizio è stato condannato non già per atti consumati ma tentati.
La Corte di merito è stata chiamata a
valutare non la corporeità degli atti commessi, bensì se gli stessi fossero
idonei, mediante un giudizio ex ante,
ad invadere la sfera corporea delle vittime.
Orbene, la condotta posta in essere da Tizio
in danno dei minori è stata caratterizzata da inviti a seguirlo in ascensore,
in casa o nel parco, accompagnando gli inviti con gesti concreti.
Correttamente dunque i giudici di merito,
prosegue la Cassazione, hanno ritenuto la condotta invasiva idonea alla
costrizione.
L’univocità emerge dal tenore delle frasi
pronunciate nonché dall’indicazione dei luoghi di consumazione.
Sulla scorta di tali considerazioni, la
Corte ha rigettato il ricorso reputando non
necessario nel caso di specie il contatto fisico per il delinearsi del reato di atti sessuali con
minorenne.
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