Giudizio immediato e patteggiamento


 A seguito della richiesta di giudizio immediato ex art. 453 c.p.p., l’imputato ai sensi dell’art. 458 c.p.p. può, entro il termine di giorni 15 giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, chiedere il giudizio abbreviato.
Alcuna menzione è fatta dalla norma circa la possibilità di richiedere la definizione ai sensi dell’art. 444 c.p.p.

Nel caso di specie, la norma di riferimento è l’art. 446 c.p.p.
Invero, il comma I stabilisce che in caso di notifica del decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme di cui all’art. 458 c.p.p., quindi sempre entro 15 giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato.

Sul punto, si è sancito che il termine di giorni 15 per la richiesta del rito alternativo a seguito di notifica di decreto di giudizio immediato è perentorio. Cassazione 20.09.1990, Frisina, CP 91, II, 335;

L’art. 446 comma IV c.p.p. stabilisce altresì che il consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti dal comma I, anche se in precedenza era stato negato.

Art. 453.
Casi e modi di giudizio immediato.
1. Quando la prova appare evidente, il pubblico ministero può chiedere il giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini è stata interrogata sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova ovvero, a seguito di invito a presentarsi emesso con l'osservanza delle forme indicate nell'articolo 375 comma 3 secondo periodo, la stessa abbia omesso di comparire, sempre che non sia stato adottato un legittimo impedimento e che non si tratti di persona irreperibile.
2. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio immediato risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario.
3. L'imputato può chiedere il giudizio immediato a norma dell'articolo 419 comma 5.

Art. 458.
Richiesta di giudizio abbreviato. (1) (2)
1. L'imputato, a pena di decadenza, può chiedere il giudizio abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. [Il pubblico ministero ha il termine di cinque giorni dalla notificazione della richiesta per esprimere il proprio consenso.] (3)
2. Se la richiesta è ammissibile, il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio immediato è stato richiesto dall'imputato a norma dell'articolo 419 comma 5.

Art. 446.
Richiesta di applicazione della pena e consenso.
1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'articolo 458, comma 1.
2. La richiesta e il consenso nell'udienza sono formulati oralmente; negli altri casi sono formulati con atto scritto.
3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583 comma 3.
4. Il consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato.
5. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell'imputato.
6. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve, enunciarne le ragioni.

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