Giudizio immediato e patteggiamento
A seguito della richiesta di giudizio
immediato ex art. 453 c.p.p.,
l’imputato ai sensi dell’art. 458 c.p.p. può, entro il termine di giorni 15
giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, chiedere il
giudizio abbreviato.
Alcuna menzione è fatta dalla norma circa la
possibilità di richiedere la definizione ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
Nel caso di specie, la norma di riferimento è
l’art. 446 c.p.p.
Invero, il comma I stabilisce che in caso di
notifica del decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il
termine e con le forme di cui all’art. 458 c.p.p., quindi sempre entro 15
giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato.
Sul punto, si è sancito che il termine di
giorni 15 per la richiesta del rito alternativo a seguito di notifica di
decreto di giudizio immediato è perentorio.
Cassazione 20.09.1990, Frisina, CP 91, II, 335;
L’art. 446 comma IV c.p.p. stabilisce altresì
che il consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti dal
comma I, anche se in precedenza era stato negato.
Art. 453.
Casi e
modi di giudizio immediato.
1. Quando
la prova appare evidente, il pubblico ministero può chiedere il giudizio
immediato se la persona sottoposta alle indagini è stata interrogata sui fatti
dai quali emerge l'evidenza della prova ovvero, a seguito di invito a
presentarsi emesso con l'osservanza delle forme indicate nell'articolo 375
comma 3 secondo periodo, la stessa abbia omesso di comparire, sempre che non
sia stato adottato un legittimo impedimento e che non si tratti di persona
irreperibile.
2. Quando
il reato per cui è richiesto il giudizio immediato risulta connesso con altri
reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale
rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri
imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione
risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario.
Art. 458.
Richiesta
di giudizio abbreviato. (1) (2)
2. Se la
richiesta è ammissibile, il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso
almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e
alla persona offesa. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso
di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui
era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio
immediato.
3. Le disposizioni
del presente articolo non si applicano quando il giudizio immediato è stato
richiesto dall'imputato a norma dell'articolo 419 comma 5.
Art. 446.
Richiesta
di applicazione della pena e consenso.
1. Le
parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, fino
alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422,
comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado
nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio
immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite
dall'articolo 458, comma 1.
2. La
richiesta e il consenso nell'udienza sono formulati oralmente; negli altri casi
sono formulati con atto scritto.
3. La
volontà dell'imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore
speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo
583 comma 3.
4. Il
consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti dal comma 1,
anche se in precedenza era stato negato.
5. Il
giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta o del
consenso, dispone la comparizione dell'imputato.
6. Il
pubblico ministero, in caso di dissenso, deve, enunciarne le ragioni.
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