Il calcolo della prescrizione



Come noto, ai sensi dell’art. 157 c.p. la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque in un tempo pari ad anni 6 se si tratta di delitto ed anni 4 in caso di contravvenzione.

Il decorso del tempo può sospendersi ovvero interrompersi. Soffermiamoci su quest’ultimo istituto.

A tenore dell’art. 160 c.p. il corso della prescrizione è interrotto dai seguenti atti:
- la sentenza di condanna;
- il decreto di condanna;
- l’ordinanza applicativa di misure cautelari (art. 292 c.p.p.);
- l’ordinanza di convalida del fermo o dell’arresto (art. 391 c.p.p.);
- l’interrogatorio reso dinanzi al pm o al giudice (artt. 64,65, 294 c.p.p.);
- l’invito a presentarsi al pm per rendere l’interrogatorio (art. 375 c.p.p.);
- il provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione;
- la richiesta di rinvio a giudizio;
- il decreto di fissazione della udienza preliminare;
- l’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato;
- il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena;
- la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo;
- il decreto che dispone il giudizio immediato;
- il decreto che dispone il giudizio;
- il decreto di citazione a giudizio.

Il III comma dell’art. 160 c.p. chiarisce come la prescrizione interrotta cominci nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione.
Nel caso in cui siano più gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell’articolo 157 c.p. possono essere prolungati oltre i termini di cui all’art. 161 comma II fatta eccezione per i reati di cui all’art. 51 commi 3-bis e 3-quater c.p.p.

L’art. 161 comma II c.p. stabilisce che in nessun caso l’interruzione della prescrizione possa comportare un aumento superiore ad 1/4 del tempo necessario a prescrivere, prevedendo eccezioni in tema di recidiva.

Laddove gli atti interruttivi siano molteplici, si fissa quindi un termine massimo per la prescrizione pari ad 1/4.

Tuttavia, talvolta può accadere che l’atto interruttivo intervenga in un intervallo di tempo inferiore all’aumento massimo derivante dall’interruzione.
Ad esempio, supponiamo che Tizio sia tratto a giudizio per una contravvenzione
In tal caso, il reato si prescrive in 4 anni.

Se entro 6 mesi dal fatto di reato si verifichi un atto interruttivo della prescrizione, il termine non sarà pari al massimo della pena edittale aumentata di 1/4 e quindi di 5 anni, bensì di anni 4 e mesi 6 atteso che il limite massimo all’aumento è fissato dal comma III dell’art. 160 solo nell’ipotesi in cui la molteplicità degli atti interrottivi sia tale da determinare un decorso superiore al limite massimo stabilito.

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