La nullità del decreto che dispone il giudizio

L'art. 429 comma II c.p.p. prevede la nullità del decreto che dispone il giudizio laddove l'imputato non sia identificato in modo certo ovvero se manchi o sia insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma I lettera c) e f)
Ossia, l’enunciazione in forma chiara e precisa del fatto nonché l’indicazione delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono.

Che tipo di nullità si determina nel caso di specie?
Ed invero, la giurisprudenza ritiene trattarsi di una nullità relativa ex art. 181 comma III c.p.p. e come tale rilevabile a pena di decadenza fino alle questioni preliminari di cui all’art. 491 c.p.p.
La Cassazione ha stabilito che la mancata enunciazione del fatto oggetto dell’imputazione prevista dall’art. 429 comma II c.p.p. non attiene all’intervento dell’imputato né alla sua assistenza o rappresentanza, e la nullità che ne deriva non può ricomprendersi fra quelle di ordine generale di cui all’art. 178 lett. c) bensì tra quelle previste dall’art. 181 c.p.p.
                                                       

Art. 429 c.p.p.
Il decreto che dispone il giudizio (1) contiene:
a) le generalità dell'imputatoe le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori (2);
b) l'indicazione della persona offesa[90] dal reato qualora risulti identificata;
c) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, (3) del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge [417423516517518520521];
d) l'indicazione sommaria delle fonti di provae dei fatti cui esse si riferiscono [187(4);
e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio (5) (6);
f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione [465], con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato incontumacia[487];
g) la data e la sottoscrizione del giudice [110111] e dell'ausiliario [126] che l'assiste.
2. Il decreto è nullo [178 1 lett. c, 179] se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c) e f) (7).
3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni [174(8).
3bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale, il termine di cui al comma 3 non puo' essere superiore a sessanta giorni.
4. Il decreto è notificato all'imputato contumace nonché all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio (9).


Art. 178 c.p.p.
1.  È sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti
a) le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario;
b) l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale  e la sua partecipazione al procedimento;
c) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante.

Art. 181 c.p.p.

1. Le nullità diverse da quelle previste dagli articoli 178 e 179 comma 2 sono dichiarate su eccezione di parte.
2. Le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari[326-415] e quelli compiuti nell'incidente probatorio[392] e le nullità concernenti gli atti dell'udienza preliminare[416] devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto dall'articolo 424. Quando manchi l'udienza preliminare, le nullità devono essere eccepite entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1.
3. Le nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio[429] ovvero gli atti preliminari al dibattimento[465-469] devono essere eccepite entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1. Entro lo stesso termine, ovvero con l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere[425], devono essere riproposte le nullità eccepite a norma del primo periodo del comma 2, che non siano state dichiarate dal giudice.

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