Decreto emergenza carceri


DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 146
Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei
detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.
(13G00190)

(GU n.300 del 23-12-2013)

Vigente al: 24-12-2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
per ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario, in
particolare, sul versante della legislazione penale in materia di
modalita' di controllo degli arresti domiciliari, di reati
concernenti le sostanze stupefacenti, di misure alternative alla
detenzione, della misura sostitutiva dell'espulsione del condannato
cittadino extracomunitario, di esecuzione presso il domicilio delle
pene detentive non superiori a diciotto mesi;
Ritenuta, altresi', la necessita' di introdurre misure
straordinarie e temporanee, complementari ai predetti interventi, in
materia di liberazione anticipata;
Ritenuta la necessita' di rafforzare la tutela dei diritti delle
persone detenute attraverso l'introduzione di un nuovo procedimento
giurisdizionale davanti al magistrato di sorveglianza ed attraverso
l'istituzione della figura del Garante nazionale dei diritti delle
persone detenute o comunque private della liberta' personale;
Ritenuta la necessita' di introdurre misure di semplificazione
nella trattazione di alcune materie devolute alla cognizione della
magistratura di sorveglianza;
Ritenuta la necessita' di chiarire che l'ammontare massimo dei
crediti di imposta mensili concessi ai datori di lavoro in favore di
detenuti ed internati e' riferito, per l'anno 2013, a tutti i mesi;
Ritenuta altresi' la necessita' di prorogare il termine per
l'adozione del regolamento di attuazione della legge 22 giugno 2000,
n. 193, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n.
381, e successive modificazioni, in modo da assicurare la
concedibilita', anche per l'anno 2013, dei benefici e degli sgravi
concessi ai datori di lavoro in favore di detenuti ed internati, in
considerazione della particolare importanza che il lavoro assume nel
percorso rieducativo e trattamentale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 17 dicembre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Vicepresidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro
dell'economia e delle finanze;

Em a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Modifiche al codice di procedura penale
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.
447, di approvazione del codice di procedura penale, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 275-bis, comma 1, primo periodo, le parole "se lo
ritiene necessario" sono sostituite dalle seguenti parole: "salvo che
le ritenga non necessarie".
b) all'articolo 678, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Salvo quanto stabilito dal successivo comma 1-bis, il
tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il
magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti ai ricoveri
previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle misure di
sicurezza e alla dichiarazione di abitualita' o professionalita' nel
reato o di tendenza a delinquere procedono, a richiesta del pubblico
ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma
dell'articolo 666. Tuttavia, quando vi e' motivo di dubitare
dell'identita' fisica di una persona, procedono a norma dell'articolo
667 comma 4.";
c) all'articolo 678, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente
comma:
"1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti
alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla
remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della
liberta' controllata, ed il tribunale di sorveglianza, nelle materie
relative alle richieste di riabilitazione ed alla valutazione
sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in
casi particolari, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4.".
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, lettera a), e'
differita al giorno successivo a quello della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della legge di
conversione del presente decreto.

Art. 2
Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Delitto di
condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di
lieve entita'
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 73, il comma 5 e' sostituito dal seguente comma:
"5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i
mezzi, la modalita' o le circostanze dell'azione ovvero per la
qualita' e quantita' delle sostanze, e' di lieve entita', e' punito
con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da
euro 3.000 a euro 26.000.";
b) all'articolo 94, il comma 5 e' abrogato.

Art. 3
Modifiche all'ordinamento penitenziario
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 35 e' cosi' sostituito:
"Art. 35. (Diritto di reclamo). - I detenuti e gli internati
possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta
chiusa:
1) al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al
direttore dell'ufficio ispettivo, al capo del dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia;
2) alle autorita' giudiziarie e sanitarie in visita
all'istituto;
3) al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei
diritti dei detenuti;
4) al presidente della giunta regionale;
5) al magistrato di sorveglianza;
6) al Capo dello Stato";
b) dopo l'articolo 35 e' aggiunto il seguente:
"35-bis (Reclamo giurisdizionale). - 1. Il procedimento
relativo al reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, si svolge ai
sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Salvi
i casi di manifesta inammissibilita' della richiesta a norma
dell'articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale, il
magistrato di sorveglianza fissa la data dell'udienza e ne fa dare
avviso anche all'amministrazione interessata, che ha diritto di
comparire ovvero di trasmettere osservazioni e richieste.
2. Il reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, lettera a) e'
proposto nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del
provvedimento.
3. In caso di accoglimento, il magistrato di sorveglianza,
nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6, lettera a), dispone
l'annullamento del provvedimento di irrogazione della sanzione
disciplinare. Nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6, lettera
b), accertate la sussistenza e l'attualita' del pregiudizio, ordina
all'amministrazione di porre rimedio.
4. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza e'
ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, nel termine
di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di
deposito.
5. In caso di mancata esecuzione del provvedimento non piu'
soggetto ad impugnazione, l'interessato o il suo difensore munito di
procura speciale possono richiedere l'ottemperanza al magistrato di
sorveglianza che ha emesso il provvedimento. Si osservano le
disposizioni di cui agli articoli 666 e 678 del codice di procedura
penale.
6. Il magistrato di sorveglianza, se accoglie la richiesta:
a) ordina l'ottemperanza, indicando modalita' e tempi di
adempimento, tenuto conto del programma attuativo predisposto
dall'amministrazione al fine di dare esecuzione al provvedimento,
sempre che detto programma sia compatibile con il soddisfacimento del
diritto;
b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione
del provvedimento rimasto ineseguito;
c) se non sussistono ragioni ostative, determina, su
richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'amministrazione
per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni
ritardo nell'esecuzione del provvedimento, entro il limite massimo di
100 euro per ogni giorno. La statuizione costituisce titolo
esecutivo;
d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta.
7. Il magistrato di sorveglianza conosce di tutte le questioni
relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli
atti del commissario.
8. Avverso il provvedimento emesso in sede di ottemperanza e'
sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.";
c) all'articolo 47, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente
comma:
"3-bis. L'affidamento in prova puo', altresi', essere concesso
al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore
a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno
nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in
espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in
liberta', un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al
comma 2.";
d) all'articolo 47, il comma 4 e' sostituito dal seguente comma:
"4. L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e'
proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al
tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo
dell'esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla
protrazione dello stato di detenzione, l'istanza puo' essere proposta
al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di
detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte
concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per
l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio
derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia
pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e
l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con ordinanza.
L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di
sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti,
che decide entro sessanta giorni.";
e) all'articolo 47, comma 8, infine e' aggiunto il seguente
periodo:
"Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, su
proposta del direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, dal
magistrato di sorveglianza, anche in forma orale nei casi di
urgenza.";
f) all'articolo 47-ter, il comma 4-bis e' abrogato;
g) l'articolo 51-bis e' cosi' sostituito:
"51-bis (Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della
liberta'). - 1. Quando, durante l'attuazione dell'affidamento in
prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare o della
detenzione domiciliare speciale o del regime di semiliberta',
sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il
pubblico ministero informa immediatamente il magistrato di
sorveglianza, formulando contestualmente le proprie richieste. Il
magistrato di sorveglianza, se rileva, tenuto conto del cumulo delle
pene, che permangono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 47
o ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 47-ter o ai commi 1 e 2
dell'articolo 47-quinquies o ai primi tre commi dell'articolo 50,
dispone con ordinanza la prosecuzione della misura in corso; in caso
contrario, ne dispone la cessazione.
2. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 e' ammesso
reclamo ai sensi dell'articolo 69-bis.";
h) dopo l'articolo 58-quater e' aggiunto il seguente articolo:
"58-quinquies (Particolari modalita' di controllo
nell'esecuzione della detenzione domiciliare). - 1. Nel disporre la
detenzione domiciliare, il magistrato o il tribunale di sorveglianza
possono prescrivere procedure di controllo anche mediante mezzi
elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche
funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia
abbiano l'effettiva disponibilita'. Allo stesso modo puo' provvedersi
nel corso dell'esecuzione della misura. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice
di procedura penale.".
i) all'articolo 69 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 5, le parole "nel corso del trattamento" sono
soppresse;
2) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Provvede a norma dell'articolo 35-bis sui reclami dei
detenuti e degli internati concernenti:
a) le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la
costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la
contestazione degli addebiti e la facolta' di discolpa; nei casi di
cui all'articolo 39, comma 1, numeri 4 e 5, e' valutato anche il
merito dei provvedimenti adottati;
b) l'inosservanza da parte dell'amministrazione di
disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo
regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un
attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti.".
2. L'efficacia della disposizione contenuta nel comma 1, lettera
h), capoverso 1, e' differita al giorno successivo a quello della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della legge di conversione del presente decreto.

Art. 4
Liberazione anticipata speciale
1. Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, la detrazione di pena concessa con la liberazione
anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n.
354 e' pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena
scontata.
2. Ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abbiano gia'
usufruito della liberazione anticipata, e' riconosciuta per ogni
singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che
nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del
beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera
di rieducazione.
3. La detrazione prevista dal comma precedente si applica anche ai
semestri di pena in corso di espiazione alla data dell'1° gennaio
2010.
4. Ai condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo
4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 la liberazione anticipata
puo' essere concessa nella misura di settantacinque giorni, a norma
dei commi precedenti, soltanto nel caso in cui abbiano dato prova,
nel periodo di detenzione, di un concreto recupero sociale,
desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della
personalita'.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai
condannati ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione
domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte,
in esecuzione di tali misure alternative.


Art. 5
Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a
diciotto mesi
1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, modificata
dall'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, le
parole: "Fino alla completa attuazione del piano straordinario
penitenziario nonche' in attesa della riforma della disciplina delle
misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31
dicembre 2013," sono soppresse.

Art. 6
Modifiche al testo unico in materia di immigrazione
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, il secondo periodo e' sostituito dal seguente
periodo:
"Essa non puo' essere disposta nei casi di condanna per i
delitti previsti dal presente testo unico, per i quali e' stabilita
la pena detentiva superiore nel massimo a due anni, ovvero per uno o
piu' delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a) del
codice di procedura penale, fatta eccezione per quelli consumati o
tentati di cui agli articoli 628, terzo comma e 629, secondo comma,
del codice penale.";
b) al comma 5, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente:
"In caso di concorso di reati o di unificazione di pene
concorrenti, l'espulsione e' disposta anche quando sia stata espiata
la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la
consentono.";
c) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:
"5-bis. Nei casi di cui al comma 5, all'atto dell'ingresso in
carcere di un cittadino straniero, la direzione dell'istituto
penitenziario richiede al questore del luogo le informazioni sulla
identita' e nazionalita' dello stesso. Nei medesimi casi, il questore
avvia la procedura di identificazione interessando le competenti
autorita' diplomatiche e procede all'eventuale espulsione dei
cittadini stranieri identificati. A tal fine, il Ministro della
giustizia ed il Ministro dell'interno adottano i necessari strumenti
di coordinamento.
5-ter. Le informazioni sulla identita' e nazionalita' del
detenuto straniero sono inserite nella cartella personale dello
stesso prevista dall'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.";
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente comma:
"6. Salvo che il questore comunichi che non e' stato possibile
procedere all'identificazione dello straniero, la direzione
dell'istituto penitenziario trasmette gli atti utili per l'adozione
del provvedimento di espulsione al magistrato di sorveglianza
competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. Il
magistrato decide con decreto motivato, senza formalita'. Il decreto
e' comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo
difensore, i quali, entro il termine di dieci giorni, possono
proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Se lo
straniero non e' assistito da un difensore di fiducia, il magistrato
provvede alla nomina di un difensore d'ufficio. Il tribunale decide
nel termine di 20 giorni.".

Art. 7
Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della
liberta' personale
1. E' istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante
nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta'
personale, di seguito denominato «Garante nazionale».
2. Il Garante nazionale e' costituito in collegio, composto dal
presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni
non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza
nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani, e sono
nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del
presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti
commissioni parlamentari.
3. I componenti del Garante nazionale non possono assumere cariche
istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi di responsabilita' in
partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di
dimissioni, morte, incompatibilita' sopravvenuta, accertato
impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti
all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna penale
definitiva per delitto non colposo. Essi non hanno diritto ad
indennita' od emolumenti per l'attivita' prestata, fermo restando il
diritto al rimborso delle spese.
4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle
strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della
giustizia, e' istituito un ufficio composto da personale dello stesso
Ministero, scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti
di competenza del Garante. La struttura e la composizione
dell'ufficio sono determinate con successivo regolamento del Ministro
della giustizia, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti di
collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure
istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse
materie:
a) vigila, affinche' l'esecuzione della custodia dei detenuti,
degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in
carcere o ad altre forme di limitazione della liberta' personale sia
attuata in conformita' alle norme e ai principi stabiliti dalla
Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani
ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;
b) visita, senza necessita' di autorizzazione, gli istituti
penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture
sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di
sicurezza detentive, le comunita' terapeutiche e di accoglienza o
comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone
sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti
domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunita' di
accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria, nonche', previo avviso e senza che da cio' possa
derivare danno per le attivita' investigative in corso, le camere di
sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a
qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze
restrittive;
c) prende visione, previo consenso anche verbale
dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona
detenuta o privata della liberta' personale e comunque degli atti
riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della
liberta';
d) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture
indicate alla lettera b) le informazioni e i documenti necessari; nel
caso in cui l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di
trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente e
puo' richiedere l'emissione di un ordine di esibizione;
e) verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti
previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e
successive modificazioni, presso i centri di identificazione e di
espulsione previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque
locale;
f) formula specifiche raccomandazioni all'amministrazione
interessata, se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero
la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai sensi
dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
L'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il
dissenso motivato nel termine di trenta giorni;
g) tramette annualmente una relazione sull'attivita' svolta ai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati,
nonche' al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia.

Art. 8
Disposizioni di proroga per l'adozione dei decreti relativi alle
agevolazioni e agli sgravi per l'anno 2013 da riconoscersi ai
datori di lavoro in favore di detenuti ed internati
1. E' prorogato per un periodo massimo di sei mesi, a decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto, il termine per
l'adozione, per l'anno 2013, dei decreti del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previsti
dall'articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193, come
successivamente modificata, e dall'articolo 4, comma 3-bis, della
legge 8 novembre 1991, n. 381, come successivamente modificata, ai
fini rispettivamente della determinazione delle modalita' e
dell'entita' delle agevolazioni e degli sgravi fiscali, concessi per
l'anno 2013 sulla base delle risorse destinate dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell'articolo 1,
comma 270, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in favore delle
imprese che assumono lavoratori detenuti o internati, anche ammessi
al lavoro all'esterno, e per l'individuazione della misura
percentuale della riduzione delle aliquote complessive della
contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed
assistenziale dovute alle cooperative sociali per la retribuzione
corrisposta ai lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al
lavoro all'esterno, o ai lavoratori ex degenti degli ospedali
psichiatrici giudiziari.
2. L'ammontare massimo dei crediti di imposta mensili concessi a
norma dell'articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e
successive modificazioni, deve intendersi esteso all'intero anno
2013.

Art. 9
Copertura finanziaria
1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 10
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 23 dicembre 2013

NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri
Alfano, Vicepresidente del Consiglio dei
ministri e Ministro dell'interno
Cancellieri, Ministro della giustizia
Saccomanni, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Commenti

Post popolari in questo blog

Citazione diretta a giudizio: termine a comparire

Ubicazione Uffici Giudiziari Tribunale Napoli

Imputazione coatta: necessità dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.