Parte civile e difetto di querela

Cassazione Sezioni Unite 21.06.2012 n. 35599

La massima: “la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputato per improcedibilità dell’azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell’azione civilistica”.

La questione: un giudice di pace pronuncia il non doversi procedere nei confronti di alcune imputate del reato di diffamazione per assenza di un valido atto di querela.
La parte civile propone appello ed il Tribunale lo dichiara inammissibile ritenendo, ex art. 568 comma IV c.p.p., che la stessa non vi avesse interesse.
Della questione viene investita la V sezione della Corte di Cassazione che rimette, ai sensi dell’art. 618 c.p.p., la questione alle Sezioni Unite atteso il preesistente contrasto.

L’indirizzo contrario.
Secondo Cassazione sezione V del 26.04.2005 n. 36639, l’impugnazione della parte civile deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse al gravame poiché la decisione di improcedibilità non esplica efficacia preclusiva ed il danneggiato dal reato è libero di perseguire la sua pretesa in sede civile.

L’orientamento favorevole.
A tenore di Cassazione sezione V del 27.04.2005 n. 36640, sussiste l’interesse ad impugnare il non doversi procedere della parte civile in quanto la scelta di coltivare l’azione civile nel processo penale rappresenta una decisione che trova tutela nel vigente ordinamento giuridico. Mediante la costituzione di pare civile, il soggetto leso dal reato poiché ha esercitato l’azione civile per le restituzioni ed il risarcimento nel giudizio penale, ha interesse ad ottenere in questa sede la massima tutela che possa essergli riconosciuta.


La soluzione delle Sezioni Unite.
Preliminarmente, si individuano i caratteri qualificanti l’interesse ad impugnare: attualità e concretezza.
Quest’ultimo, richiede che l’impugnazione sia volta ad eliminare una lesione concreta di un diritto o interesse dell’impugnante.

La sentenza di non doversi procedere per difetto di querela ha carattere esclusivamente processuale che in alcun modo accerta il fatto storico ma statuisce su di un aspetto processuale quale la non ricorrenza di una condizione di procedibilità.
Quindi, la pronuncia in parola non determina alcun effetto preclusivo nell’accertamento in sede civile.
L’impugnazione della parte civile della declaratoria di improcedibilità, risulta pertanto priva  di idoneità ad apportare al proponente vantaggi di alcun tipo.
  
Le Sezioni Unite, hanno quindi statuito che:“la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputato per improcedibilità dell’azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell’azione civilistica”.
                                
Articolo 568. Regole Generali
1. La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati.
2. Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell’articolo 28.
3. Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse.
4. Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse.
5. L’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l’ha proposta. Se l’impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente.


Articolo 618. Decisioni delle Sezioni Unite
1. Se una sezione della Corte rileva che la questione di diritto sottoposta al suo esame ha dato luogo, o può dar luogo, a un contrasto giurisprudenziale, su richiesta delle parti o di ufficio, può con ordinanza rimettere il ricorso alle sezioni unite.

                                                                                     

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