Parte civile e difetto di querela
Cassazione
Sezioni Unite 21.06.2012 n. 35599
La
massima: “la parte civile è priva di interesse a
proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputato per
improcedibilità dell’azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia
penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al
proponente ai fini dell’azione civilistica”.
La questione: un giudice di pace pronuncia
il non doversi procedere nei confronti di alcune imputate del reato di
diffamazione per assenza di un valido atto di querela.
La parte civile propone appello ed il
Tribunale lo dichiara inammissibile ritenendo, ex art. 568 comma IV c.p.p., che la stessa non vi avesse interesse.
Della questione viene investita la V sezione
della Corte di Cassazione che rimette, ai sensi dell’art. 618 c.p.p., la
questione alle Sezioni Unite atteso il preesistente contrasto.
L’indirizzo contrario.
Secondo Cassazione sezione V del 26.04.2005
n. 36639, l’impugnazione della parte civile deve ritenersi inammissibile per
carenza di interesse al gravame poiché la decisione di improcedibilità non
esplica efficacia preclusiva ed il danneggiato dal reato è libero di perseguire
la sua pretesa in sede civile.
L’orientamento favorevole.
A tenore di Cassazione sezione V del 27.04.2005
n. 36640, sussiste l’interesse ad impugnare il non doversi procedere della
parte civile in quanto la scelta di coltivare l’azione civile nel processo
penale rappresenta una decisione che trova tutela nel vigente ordinamento
giuridico. Mediante la costituzione di pare civile, il soggetto leso dal reato
poiché ha esercitato l’azione civile per le restituzioni ed il risarcimento nel
giudizio penale, ha interesse ad ottenere in questa sede la massima tutela che
possa essergli riconosciuta.
La soluzione delle Sezioni Unite.
Preliminarmente, si individuano i caratteri
qualificanti l’interesse ad impugnare: attualità
e concretezza.
Quest’ultimo, richiede che l’impugnazione
sia volta ad eliminare una lesione concreta di un diritto o interesse dell’impugnante.
La sentenza di non doversi procedere per
difetto di querela ha carattere esclusivamente processuale che in alcun modo
accerta il fatto storico ma statuisce su di un aspetto processuale quale la non
ricorrenza di una condizione di procedibilità.
Quindi, la pronuncia in parola non determina
alcun effetto preclusivo nell’accertamento in sede civile.
L’impugnazione della parte civile della
declaratoria di improcedibilità, risulta pertanto priva di idoneità ad apportare al proponente
vantaggi di alcun tipo.
Le Sezioni Unite, hanno quindi statuito che:“la parte civile è priva di interesse a
proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputato per
improcedibilità dell’azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di
pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio
al proponente ai fini dell’azione civilistica”.
Articolo 568. Regole Generali
1.
La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti
a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati.
2.
Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti
impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà
personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a
un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell’articolo 28.
3.
Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge
espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti,
tale diritto spetta a ciascuna di esse.
4.
Per proporre impugnazione è necessario
avervi interesse.
5.
L’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data
dalla parte che l’ha proposta. Se l’impugnazione è proposta a un giudice incompetente,
questi trasmette gli atti al giudice competente.
Articolo 618. Decisioni delle
Sezioni Unite
1.
Se una sezione della Corte rileva che la questione di diritto sottoposta al suo
esame ha dato luogo, o può dar luogo, a un contrasto giurisprudenziale, su
richiesta delle parti o di ufficio, può con ordinanza rimettere il ricorso alle
sezioni unite.
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