Il ricorso per Cassazione della persona offesa.
Cassazione sez. III, Ord. 27.11.2012
n. 11543
La massima “l’omesso avviso della richiesta di
archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la
violazione del contraddittorio e la conseguente nullità ex art. 127 comma V
c.p.p. del decreto di archiviazione, impugnabile con ricorso per cassazione,
esperibile nel termine di impugnazione ordinario di quindici giorni, che
decorre dal momento in cui la persona offesa abbia avuto notizia del
provvedimento.”
La
questione.
La
persona offesa nella denuncia-querela richiede di essere informata nell’ipotesi
di richiesta di archiviazione.
Il
Pm, presenta istanza in tal senso al Gip che accoglie con decreto.
Avverso
il decreto, presenta ricorso per Cassazione la persona offesa rilevando di non
aver ricevuto la notificazione della richiesta di archiviazione poiché il Pm ha
ritenuto che, essendo la persona offesa un’associazione dedita alla
salvaguardia dell’ambiente, non le era
riconosciuta la qualità richiesta dall’art. 90 c.p.p.
La
difesa dell’indagato, presenta memoria presso la Corte di Cassazione lamentando
la tardività del ricorso.
Investita
della questione circa il termine per la proposizione del ricorso, la Suprema
Corte ha statuito in tal senso.
Sul
punto, si distinguono tre differenti orientamenti.
1.
L’omesso
avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto
richiesta determina violazione del contraddittorio e conseguente nullità ex art. 127 comma V c.p.p del decreto di
archiviazione impugnabile entro 15 giorni dal momento in cui la persona offesa
abbia avuto notizia del provvedimento. (Cass. sez. V 30.11.2010 n. 5139).
2.
Il
ricorso non è sottoposto ai termini di cui all’art. 585 c.p.p. ma non per
questo è esercitabile al di fuori di qualsiasi termine, bensì entro 10 giorni
dal momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza del provvedimento (Cass.
sez. III 13.05.2010 n. 24063)
3.
Il
terzo orientamento non prevede termini ritenendo che l’omesso avviso alla
persona offesa determini la nullità del decreto del Gip. Nullità insanabile ex art. 127 comma V c.p.p. che può farsi
valere senza l’osservanza dei termini di cui all’art. 585 c.p.p. (sez. V
13.12.2010 n. 1508/2011)
La
Corte ritiene di aderire al primo
orientamento.
Il
rimedio esperibile in caso di omesso avviso alla persona offesa è contemplato
dall’art. 409 comma VI c.p.p. il quale stabilisce che il provvedimento di archiviazione
sia ricorribile in cassazione soltanto nelle ipotesi di cui all’art. 127 comma
V c.p.p.
Trattandosi
di un vero e proprio termine di impugnazione, deve reputarsi applicabile il
regime generale di cui all’art. 585 comma I lett. a) e comma II lett. a) c.p.p.
Il
termine è quindi di 15 giorni essendo un provvedimento emesso in camera di
consiglio, non
potendo ravvisarsi analogia con il termine di 10 giorni previsto per l'opposizione poiché quest’ultima non
riveste i connotati dell’impugnazione in quanto proponibile soltanto prima che
il giudice provveda sulla richiesta di archiviazione.
Sulla
scorta di tali considerazioni, la Cassazione ha enunciato il seguente principio
di diritto: “l’omesso avviso della
richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta
determina la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità ex art.
127 comma V c.p.p. del decreto di archiviazione, impugnabile con ricorso per
cassazione, esperibile nel termine di impugnazione ordinario di quindici giorni,
che decorre dal momento in cui la persona offesa abbia avuto notizia del
provvedimento.”
Art. 127 c.p.p. Procedimento in
camera di consiglio
1.Quando si
deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio
fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone
interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci
giorni prima della data predetta. Se l'imputato e` privo di difensore, l'avviso
è dato a quello di ufficio.
2.Fino a
cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in
cancelleria.
3.Il pubblico
ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se
compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della
circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del
giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo.
4.L'udienza è
rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato
che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o
internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.
5.Le
disposizioni dei commi 1,3 e 4 sono previste a pena di nullità.
6.L'udienza si
svolge senza la presenza del pubblico.
7.Il giudice
provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti
indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione .
8.Il ricorso
non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa
disponga diversamente con decreto motivato .
9.L'inammissibilita`
dell'atto introduttivo del procedimento e` dichiarata dal giudice con
ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti
stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.
10. Il verbale
di udienza è redatto di regola in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140
comma 2 (1).
Art. 409 c.p.p. Provvedimenti
del giudice sulla richiesta di archiviazione.
1. Fuori dei casi
in cui sia stata presentata l'opposizione prevista dall'articolo 410, il
giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato
e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone
l'archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso
del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia
cautelare.
2. Se non accoglie
la richiesta, il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne
fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e
alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste
dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in
cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia.
3. Della
fissazione dell'udienza il giudice dà inoltre comunicazione al procuratore
generale presso la corte di appello.
4. A seguito
dell'udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica
con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il
compimento di esse.
5. Fuori del caso
previsto dal comma 4, il giudice, quando non accoglie la richiesta di
archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico
ministero formuli l'imputazione. Entro due giorni dalla formulazione
dell'imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza preliminare. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419.
6. L'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei
casi di nullità previsti dall'articolo 127 comma 5.
1. Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti è:
a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel caso previsto dall’articolo 544 comma 1;
b) di trenta giorni, nel caso previsto dall’articolo 544 comma 2;
c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall’articolo 544 comma 3.
2. I termini previsti dal comma 1 decorrono:
a) dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio;
b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura;
c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza ovvero nel caso previsto dall’articolo 548 comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell’avviso di deposito;
d) dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell’avviso di deposito con l’estratto del provvedimento, per l’imputato contumace e per il procuratore generale presso la corte di appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello.
3. Quando la decorrenza è diversa per l’imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo.
4. Fino a quindici giorni prima dell’udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi nel numero di copie necessarie per tutte le parti. L’inammissibilità dell’impugnazione si estende ai motivi nuovi.
5. I termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a pena di decadenza.
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