Evasione

            Cassazione penale Sez. VI, 9 ottobre 2013 n. 43791

Il giovane Tizio è ristretto agli arresti domiciliari presso la casa del suocero.
A seguito di un diverbio con lo stesso, i rapporti diventano tesi fino a sfociare una sera in una colluttazione fisica.
Ad un certo punto, durante l’aggressione, Tizio per evitare conseguenze ulteriori e sottrarsi alla violenza, insieme alla moglie decide consapevolmente di allontanarsi dall’appartamento per recarsi presso la locale stazione dei Carabinieri e spiegare quanto accaduto.
I militari arrestano Tizio per il delitto di evasione ex art. 385 comma III c.p. dandone, ai sensi dell’art. 386 c.p.p., immediata notizia al Pm ed al difensore di fiducia: il sottoscritto.
Il Pm, ai sensi dell’art. 390 c.p.p. richiede la convalida al Gip del Tribunale di Napoli che entro le 48 ore successive fissa l’udienza di convalida ai sensi del comma II della citata norma.
In sede di udienza, in base al disposto dell’art. 391 c.p.p., il giudice procede all’interrogatorio di Tizio e convalida con ordinanza l’arresto.
Si procede quindi al giudizio direttissimo ai sensi dell’art. 450 c.p.p.
Il difensore, prima dell’apertura del dibattimento, ex art. 452 c.p.p. richiede il rito abbreviato ed il giudice dispone la trasformazione del rito con ordinanza.

Il Pm chiede condannarsi Tizio alla pena di 1 anno ed applicarsi la custodia in carcere quale misura cautelare.
La difesa, sottopone all’attenzione del giudice la pronuncia in commento.
La VI sezione della Cassazione, con sentenza del 9 ottobre 2013 n. 43791 si sofferma sull’elemento oggettivo del delitto di evasione.
Ed invero, per evasione si è sempre inteso il riacquisto della propria libertà personale eludendo la sorveglianza diretta delle persone incaricate.
Secondo parte della dottrina si tratta di un reato istantaneo ad effetti permanenti[1] laddove si evidenzia come la norma incrimini colui che evade e non colui che si sottrae alla custodia sottolineando altresì come l’insussistenza di un obbligo di controagire sia dimostrata dalla irrilevanza penale del mancato rientro in carcere da parte di colui che erroneamente o per eventi naturali sia stato posto in libertà.
In una risalente pronuncia (Cassazione 14.12.1984 in Cass. pen. 1986, 1078), l’elemento oggettivo del delitto di evasione veniva individuato nel sottrarsi allo stato di arresto o di detenzione.
Il delitto si reputa consumato quando l’arrestato o il detenuto sia riuscito a sottrarsi completamente alla sfera di custodia nella quale si trovava.
Presupposto necessario ed indefettibile, è quindi la sottrazione a quel controllo derivante dall’autorità delle decisioni giudiziarie.
Nell’ipotesi di cui al comma 3, ritenuto anche in tal caso reato istantaneo benché con effetti permanenti[2], la fattispecie delittuosa è integrata dall’allontanamento dal luogo in cui si ha l’obbligo di rimanere.
Ogni allontanamento, anche se limitato nel tempo e nello spazio, realizza(va) il delitto.
Il legislatore avrebbe utilizzato il verbo si allontana in luogo di evade soltanto perché più adatto a rendere l’idea nell’ipotesi in cui manchi una sorveglianza diretta.
          Ebbene, con la pronuncia in commento, la Cassazione ribalta quest’orientamento ritenendo che il comportamento dell’imputato che si reca presso l’Autorità di p.s. per motivi inerenti il suo stato di detenzione domiciliare, non risolvendosi nella sottrazione alla vigilanza immediata e non aleatoria, non integra l’elemento oggettivo del reato poiché il soggetto non si sottrae allo stato di restrizione e non sfugge ai controlli di polizia.
          Sulla scorta delle argomentazioni riportate, il Supremo Collegio ha annullato senza rinvio l’impugnata sentenza perché il fatto non sussiste.

Terminata la discussione delle parti, il giudice si ritira in camera di consiglio: accogliendo la tesi difensiva, assolve Tizio perché il fatto non costituisce reato.










[1] Manuale Antolisei, parte speciale II,  pag. 489
[2] Cassazione sez. VI, 02.06.1997, Esposito, Cass. pen. 1999, 855

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