La colpa impropria


 Ai sensi dell’art. 43 c.p. il delitto è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Nell’ipotesi della colpa impropria invece, l’evento naturalistico è voluto dall’agente ma vi è stato errore nei presupposti di tale volizione.
Si tratta delle ipotesi in cui l’errore rileva ai fini dell’attribuzione della responsabilità a titolo di colpa.
Ad esempio:
  • l’eccesso colposo nelle scriminanti (art. 55 c.p.): esiste una situazione di pericolo ma si eccedono i limiti di reazione stabiliti dalla legge;
  • erronea supposizione di cause di giustificazione (art. 59 comma IV c.p.) c.d. scriminanti putative: la situazione di pericolo non esiste ma è erroneamente e giustificatamente supposta dall’agente;
  • errore sul fatto determinato da colpa (art. 47 comma I c.p.): se l’errore sul fatto costituente reato è determinato da colpa, la punibilità non è esclusa.
Nelle ipotesi delineate, è presente la volontà dell’evento ma la situazione che il soggetto si rappresenta è diversa da quella effettiva. In altre parole, l’errore cade sulla rappresentazione.
Nei delitti dolosi invece non solo vi è la volontà del soggetto, ma essa incide su di una situazione che il soggetto si è propriamente rappresentata.
Nella colpa impropria, ciò che manca è la non volontà dell’offesa, ossia l’assenza della volontà di ledere il bene giuridico protetto dalla norma: il soggetto attivo vuole l’evento ma non l’offesa al bene giuridico.
L’evento viene determinato per un errore di valutazione della realtà oggettiva in cui agisce il soggetto da cui scaturisce un atteggiamento mentale viziato nella volizione dell’evento che si reputa (erroneamente) non lesivo.
La carenza di volontà lesiva, giustifica l’assimilazione sul piano sanzionatorio alla colpa propriamente detta.
A ben vedere, iniqua risulterebbe la parificazione ai reati dolosi in quanto, al di fuori della volontà dell’evento, mancherebbe nelle ipotesi colpose l’elemento soggettivo del reato doloso, ossia la consapevolezza del (dis)valore sociale dell’azione o dell’omissione da parte dell’agente.


                                                                      

                           


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