La colpa impropria
Ai
sensi dell’art. 43 c.p. il delitto è colposo, o
contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente
e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per
inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Nell’ipotesi
della colpa impropria invece, l’evento
naturalistico è voluto dall’agente ma vi è stato errore nei presupposti di
tale volizione.
Si
tratta delle ipotesi in cui l’errore rileva ai fini dell’attribuzione della
responsabilità a titolo di colpa.
Ad
esempio:
- l’eccesso
colposo nelle scriminanti (art. 55 c.p.): esiste una situazione di
pericolo ma si eccedono i limiti di reazione stabiliti dalla legge;
- erronea
supposizione di cause di giustificazione (art. 59 comma IV c.p.) c.d. scriminanti
putative: la situazione di pericolo non esiste ma è erroneamente e
giustificatamente supposta dall’agente;
- errore
sul fatto determinato da colpa (art. 47 comma I c.p.): se l’errore sul
fatto costituente reato è determinato da colpa, la punibilità non è
esclusa.
Nelle
ipotesi delineate, è presente la volontà dell’evento ma la situazione che il
soggetto si rappresenta è diversa da quella effettiva. In altre parole, l’errore
cade sulla rappresentazione.
Nei
delitti dolosi invece non solo vi è
la volontà del soggetto, ma essa incide su di una situazione che il soggetto si
è propriamente rappresentata.
Nella
colpa impropria, ciò che manca è la non
volontà dell’offesa, ossia l’assenza della volontà di ledere il bene giuridico
protetto dalla norma: il soggetto attivo vuole l’evento ma non l’offesa al bene
giuridico.
L’evento
viene determinato per un errore di valutazione della realtà oggettiva in cui
agisce il soggetto da cui scaturisce un atteggiamento mentale viziato nella
volizione dell’evento che si reputa (erroneamente) non lesivo.
La
carenza di volontà lesiva, giustifica l’assimilazione sul piano sanzionatorio
alla colpa propriamente detta.
A
ben vedere, iniqua risulterebbe la parificazione ai reati dolosi in quanto, al
di fuori della volontà dell’evento, mancherebbe nelle ipotesi colpose l’elemento
soggettivo del reato doloso, ossia la consapevolezza del (dis)valore sociale
dell’azione o dell’omissione da parte dell’agente.
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