Riesame misure cautelari reali
Cassazione
Sezioni Unite 28.03.2013 – 17.06.2013 n. 26268
La massima “Nel
procedimento di riesame del provvedimento di sequestro non è applicabile il
termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale
previsto dall’art. 309 comma 5 c.p.p., ma il diverso termine indicato dall’art.
324 comma 3 c.p.p. avente natura ordinatoria”.
Il
Tribunale del Comune di Y, sezione impugnazioni misure cautelari penali,
conferma il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip avente ad oggetto un
sito web nel procedimento penale a carico di Tizio, indagato del delitto di
diffamazione ex art. 595 commi 1 e 3
c.p.
Avverso
l’ordinanza confermativa, l’indagato propone ricorso per Cassazione, lamentando
violazione della legge processuale.
A
tenore del ricorso, è da dichiararsi la perdita di efficacia del provvedimento
di sequestro poiché gli atti erano giunti al giudice del riesame 6 giorni dopo
la richiesta.
La
Suprema Corte, nella sua composizione più autorevole è chiamata a pronunciarsi
sul seguente quesito di diritto: “se, in sede di riesame del provvedimento di
sequestro sia applicabile il termine perentorio di 5 giorni di cui all’art. 309
comma 5 c.p.p. per la trasmissione degli atti al tribunale”.
L’art.
324 comma 7 c.p.p., rinvia ai commi 9 e 10 dell’art. 309 c.p.p.
Tali
ultimi commi, fissano il termine perentorio di trasmissione degli atti nonché
quello entro cui deve decidere il Tribunale.
Preliminarmente,
precisa la Corte, la struttura dell’art. 324 c.p.p. è rimasta identica dal 24 ottobre
1989, mentre l’art. 309 c.p.p. ha subito notevoli modificazioni da successivi
interventi legislativi, in particolare dalla legge n. 332 del 1995.
Originariamente,
il termine di cui al comma 5 dell’art. 309 c.p.p. prevedeva che gli atti
fossero trasmessi entro un giorno e che il termine avesse natura ordinatoria.
Bisogna
quindi stabilire se le modifiche apportate all’art. 309 c.p.p. abbiano o meno
interessato anche l’art. 324 c.p.p. prevedendo una natura perentoria del
termine di trasmissione.
La
Cassazione ritiene che la legge del 1995 abbia incentrato la sua attenzione
esclusivamente sulla figura del soggetto la cui libertà sia stata compressa o
limitata concludendo quindi che non sia stata introdotta alcuna modifica al
regime delle misure cautelari reali potendosi presumere che il legislatore
abbia operato una precisa scelta e non sia incorso in una inescusabile
disattenzione.
A
sostegno di tale tesi, depone il dettato di cui all’art. 100 disposizioni di attuazione del codice di rito secondo cui
quando è impugnato un provvedimento concernente la libertà personale, gli atti
devono essere trasmessi con precedenza assoluta su ogni altro affare.
La
norma, a ben vedere, menziona soltanto i provvedimenti inerenti la libertà
personale senza riferimento alcuno alle res.
Anche
a seguito della riforma del 1995, l’art. 100 disp. att. è rimasto intatto.
Inoltre,
continua ancora la Corte, le procedure relative all’esecuzione di un sequestro
conservativo o preventivo, l’esame della relativa documentazione, la decisione
sulla legittimità degli stessi, possono essere ben più gravosi e complicati
della valutazione delle problematiche inerenti un procedimento de libertate.
Pertanto,
il silenzio legislativo mantenuto sul punto non è privo di significato ed anzi
palesa la volontà di non modificare la disciplina in tema di misure cautelari
reali.
Concludendo,
le Sezioni Unite ritengono che il termine di cui all’art. 324 comma 3 c.p.p. per
la trasmissione degli atti al tribunale, sia di un giorno ed abbia natura ordinatoria.
Art. 309 c.p.p. Riesame delle
ordinanze che dispongono una misura coercitiva
1.
Entro dieci giorni (2) dalla esecuzione o notificazione [293] del
provvedimento, l'imputatopuò proporre richiesta di riesame, anche nel merito,
della ordinanza che dispone una misura coercitiva[281-286] (3), salvo che si
tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero[310]
(4).
2.
Per l'imputato latitante [296] il termine decorre dalla data di notificazione
eseguita a norma dell'articolo 165. Tuttavia, se sopravviene l'esecuzione della
misura, il termine decorre da tale momento quando l'imputato prova di non aver
avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.
3.
Il difensoredell'imputato può proporre la richiesta di riesame entro dieci
giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone
la misura [293 3, 296 2] (5).
3bis.
Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è
stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell'articolo 104, comma
3 (6).
4.
La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato
nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583 (7).
5.
Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria
procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto
giorno (8), trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'articolo
291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona
sottoposta alle indagini (9).
6.
Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha
proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al
giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della
discussione (10).
7.
Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, (11) il
tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione
distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio
del giudice che ha emesso l'ordinanza (12).
8.
Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle
forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza è
comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale
indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l'applicazione
della misura; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all'imputato
ed al suo difensore (13). Fino al giorno dell'udienza gli atti restano
depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di
estrarne copia.
8bis.
Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura può
partecipare all'udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale
indicato nel comma 7 (14).
9.
Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale (15), se non deve
dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma
l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi
addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Il tribunale può annullare il
provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per
motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse
da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso (16).
10.
Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la
decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine
prescritto, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia (7)
(17).
Art. 324 c.p.p. Procedimento di
riesame
1.
La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato
nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che
ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto
conoscenza dell'avvenuto sequestro.
2.
La richiesta è presentata con le forme previste dall'articolo 582 (1). Se la
richiesta è proposta dall'imputatonon detenuto né internato, questi, ove non
abbia già dichiarato o eletto domicilio o non si sia proceduto a norma
dell'articolo 161 comma 2, deve indicare il domicilio presso il quale intende
ricevere l'avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l'avviso è notificato
mediante consegna al difensore. Se la richiesta è proposta da un'altra persona
e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio, l'avviso è notificato
mediante deposito in cancelleria (2) (3).
3.
La cancelleria dà immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che,
entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il
provvedimento oggetto del riesame (4).
4.
Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha
proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al
giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della
discussione.
5.
Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, (5) il tribunale
del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il
provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.
6.
Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle
forme previste dall'articolo 127. Almeno tre giorni prima, l'avviso della data
fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato al
difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell'udienza gli
atti restano depositati in cancelleria.
7.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 309 commi 9 e 10. La revoca del
provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei
casi indicati nell'articolo 240 comma 2 del codice penale.
8.
Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la
decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il
sequestro.
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