Misure cautelari: termini di durata
Tizio è in regime
di sorveglianza speciale con obbligo
di permanenza presso l’abitazione familiare dalle ore 19,00 alle ore 8,00 di
ogni giorno.
In data 18.12.2013, a
seguito di un tumultuoso litigio con il padre, alle ore 23,00 esce di casa
violando le prescrizioni.
I militari, recatisi
presso il domicilio per il regolare controllo, ne constatano l’assenza.
Trascorsi due giorni in
cui Tizio si rende irreperibile, lo stesso si reca spontaneamente dai
Carabinieri per costituirsi spiegando l’accaduto.
Ai sensi del comma 3 dell’art.
75 D. Lgs. 159/2011, i Militari,
pur non versando Tizio in una situazione di flagranza, procedono all’arresto.
Il 19.12.2013 in sede di
direttissima, optando per il rito abbreviato, viene condannato alla pena di
anni 1 e mesi 6 di reclusione con applicazione della custodia cautelare in
carcere.
Nell’attesa della
fissazione del giudizio di appello, trascorsi tre mesi dall’applicazione della
misura coercitiva personale, l’imputato chiede al proprio difensore se
possibile inoltrare istanza per dichiarare la perdita di efficacia della
misura.
Ed invero, la norma cui
fare riferimento è l’art. 303 c.p.p.
rubricato “termini di durata massima
della custodia cautelare”.
In particolare, nella
fattispecie proposta assume rilievo la lettera c) n. 1 del comma I laddove si
statuisce che la custodia cautelare (artt. 284-286 c.p.p.) perde efficacia
quando dalla pronuncia della sentenza di condanna di
primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi nove
mesi se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a tre anni,
senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello.
Avendo Tizio riportato una
condanna alla reclusione per anni 1 e mesi 6, la misura cautelare coercitiva
perderà dunque efficacia soltanto nell’ipotesi in cui, entro 9 mesi dalla
condanna di primo grado (e cioè entro il 19.09.2014), non sia stata pronunciata
condanna in grado di appello.
Fino a quella data, la
misura cautelare applicata conserverà la sua efficacia.
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