Favoreggiamento personale
Cassazione sez. VI 21.03.2013 – 10.04.2013 n. 16391
La massima: “in tema
di favoreggiamento personale, l’aiuto comprende anche la pressione esercitata
su di un terzo per indurlo a ritrattare le accuse formulate a carico del
soggetto che si intende favorire, aggiungendo che non ha rilevanza che l’agente
operi quando le investigazioni dell’autorità non siano ancora iniziate, siano
in corso ovvero concluse”
Tizio, parroco di X, viene tratto a giudizio per il delitto
di favoreggiamento ex art. 378 c.p.,
art. 61 n. 9 c.p. per aver aiutato Caio, dopo la commissione da parte di questi
del delitto di cui all’art. 609 quater c.p.
(atti sessuali con minorenne), ad eludere le investigazioni dell’autorità
poiché suggeriva alla madre della vittima di non fare nulla, dicendole che la
denuncia sarebbe stata contro la Chiesa.
In sede di udienza preliminare il Gup dichiarava il non
doversi procedere perché il fatto non sussiste non ravvisando nel caso di
specie l’elemento oggettivo del delitto.
Ebbene, si è ritenuto che in assenza di un obbligo di
denuncia da parte della madre della vittima, il suggerimento dato da terze
persone si pone sul medesimo piano della omessa denuncia di guisa che, non
punendosi l’omessa denuncia da parte di chi non ha obbligo di effettuarla, non deve punirsi colui che istiga la
predetta omissione. Inoltre, la mancata denuncia non elude le investigazioni
essendo atto neutro pur non aiutandole.
Avverso la sentenza del Gup propone ricorso per Cassazione il
Procuratore della Repubblica per erronea applicazione della legge processuale
penale e manifesta illogicità della motivazione laddove parifica l’omessa
presentazione della denuncia alla condotta di suggerire ad altri di non
sporgere denuncia.
La Cassazione accoglie il ricorso.
Invero, ritiene la Corte che nel caso di specie si versi in
una condotta commissiva autonoma dell’imputato volta a determinare l’altrui
libera condotta.
In tema di favoreggiamento personale, si è statuito che l’aiuto ricomprende anche la pressione
esercitata su di un terzo per indurlo a ritrattare le accuse formulate a carico
del soggetto che si intende favorire. Alcun rilievo assumendo lo stato delle
indagini, ben potendo le stesse essere già concluse, in corso o non ancora
avviate. (Cass. Sez. II 02.07.1985 n. 10211)
Nella fattispecie di interesse, si esula dal mero consiglio che secondo Cass. 26.04.2012
n. 18164 non assume rilievo alcuno, avendo l’imputato abusato della qualità
rivestita strumentalizzando il legame
spirituale di colei che gli si era rivolto ponendo la denuncia in conflitto
con l’istituzione e confessione religiosa. In tal modo ha inficiato la libera
determinazione della madre nonché della vittima di abusi sessuali.
L’art. 378 c.p. prevede condotte finalizzate non soltanto ad
ostacolare l’accertamento dei reati ma anche quelle indirizzate ad evitare che
l’autorità proceda ad accertamenti in ordine al reato e alla scoperta dell’autore
di esso (Cass. Sez. IV, 24.10.2003 n. 709).
E’ quindi sufficiente la prova della oggettiva idoneità
della condotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia da
ravvisarsi appunto nella omessa denuncia.
La Cassazione quindi, accogliendo il ricorso, annulla la
sentenza enunciando il seguente principio di diritto: “in tema di favoreggiamento personale, l’aiuto comprende anche la
pressione esercitata su di un terzo per indurlo a ritrattare le accuse
formulate a carico del soggetto che si intende favorire, aggiungendo che non ha
rilevanza che l’agente operi quando le investigazioni dell’autorità non siano
ancora iniziate, siano in corso ovvero concluse”.
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