Favoreggiamento personale


Cassazione sez. VI 21.03.2013 – 10.04.2013 n. 16391

La massima: “in tema di favoreggiamento personale, l’aiuto comprende anche la pressione esercitata su di un terzo per indurlo a ritrattare le accuse formulate a carico del soggetto che si intende favorire, aggiungendo che non ha rilevanza che l’agente operi quando le investigazioni dell’autorità non siano ancora iniziate, siano in corso ovvero concluse”

Tizio, parroco di X, viene tratto a giudizio per il delitto di favoreggiamento ex art. 378 c.p., art. 61 n. 9 c.p. per aver aiutato Caio, dopo la commissione da parte di questi del delitto di cui all’art. 609 quater c.p. (atti sessuali con minorenne), ad eludere le investigazioni dell’autorità poiché suggeriva alla madre della vittima di non fare nulla, dicendole che la denuncia sarebbe stata contro la Chiesa.

In sede di udienza preliminare il Gup dichiarava il non doversi procedere perché il fatto non sussiste non ravvisando nel caso di specie l’elemento oggettivo del delitto.
Ebbene, si è ritenuto che in assenza di un obbligo di denuncia da parte della madre della vittima, il suggerimento dato da terze persone si pone sul medesimo piano della omessa denuncia di guisa che, non punendosi l’omessa denuncia da parte di chi non ha obbligo di effettuarla, non deve punirsi colui che istiga la predetta omissione. Inoltre, la mancata denuncia non elude le investigazioni essendo atto neutro pur non aiutandole.

Avverso la sentenza del Gup propone ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica per erronea applicazione della legge processuale penale e manifesta illogicità della motivazione laddove parifica l’omessa presentazione della denuncia alla condotta di suggerire ad altri di non sporgere denuncia.

La Cassazione accoglie il ricorso.

Invero, ritiene la Corte che nel caso di specie si versi in una condotta commissiva autonoma dell’imputato volta a determinare l’altrui libera condotta.
In tema di favoreggiamento personale, si è statuito che l’aiuto ricomprende anche la pressione esercitata su di un terzo per indurlo a ritrattare le accuse formulate a carico del soggetto che si intende favorire. Alcun rilievo assumendo lo stato delle indagini, ben potendo le stesse essere già concluse, in corso o non ancora avviate. (Cass. Sez. II 02.07.1985 n. 10211)

Nella fattispecie di interesse, si esula dal mero consiglio che secondo Cass. 26.04.2012 n. 18164 non assume rilievo alcuno, avendo l’imputato abusato della qualità rivestita strumentalizzando il legame spirituale di colei che gli si era rivolto ponendo la denuncia in conflitto con l’istituzione e confessione religiosa. In tal modo ha inficiato la libera determinazione della madre nonché della vittima di abusi sessuali.

L’art. 378 c.p. prevede condotte finalizzate non soltanto ad ostacolare l’accertamento dei reati ma anche quelle indirizzate ad evitare che l’autorità proceda ad accertamenti in ordine al reato e alla scoperta dell’autore di esso (Cass. Sez. IV, 24.10.2003 n. 709).
E’ quindi sufficiente la prova della oggettiva idoneità della condotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia da ravvisarsi appunto nella omessa denuncia.

La Cassazione quindi, accogliendo il ricorso, annulla la sentenza enunciando il seguente principio di diritto: “in tema di favoreggiamento personale, l’aiuto comprende anche la pressione esercitata su di un terzo per indurlo a ritrattare le accuse formulate a carico del soggetto che si intende favorire, aggiungendo che non ha rilevanza che l’agente operi quando le investigazioni dell’autorità non siano ancora iniziate, siano in corso ovvero concluse”.







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