Opposizione all'archiviazione: valutabile anche se tardiva.

Cassazione sez. VI 22.04.2014 n. 17624

L’opposizione alla richiesta di archiviazione, anche se tardiva, deve essere presa in considerazione dal giudice, se perviene alla sua attenzione prima che il provvedimento sia stato deliberato.

Il Gip presso il Tribunale di Nola, ritenendo tardiva l’opposizione presentata dalla persona offesa, emette decreto di archiviazione.
Invero, il giudice ha ritenuto inammissibile l’opposizione giudicandola tardiva poiché sottoposta alla sua attenzione oltre il termine di giorni 10 dalla notifica alla persona offesa della richiesta di archiviazione del Pm.

Propone ricorso per Cassazione la persona offesa ai sensi del comma VI dell’art. 409 c.p.p.
che sancisce la nullità nei casi di cui al comma V dell’art. 127 c.p.p.
Secondo il ricorrente, la dichiarazione con la quale si sancisce l’inammissibilità dell’opposizione lede il diritto della persona offesa ad ottenere una valutazione nel contraddittorio tra le parti delle censure mosse alla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero ed è dunque sindacabile in sede di legittimità.
Pertanto, laddove il provvedimento di inammissibilità sia assunto de plano, nonostante l’opposizione sia ammissibile, deve applicarsi la sanzione della nullità di cui all’art. 127 c.p.p.  

Si sostiene altresì che l’opposizione sia una forma di impugnazione dovendo quindi applicarsi il comma II dell’art. 583 c.p.p. a tenore del quale l’atto si reputa presentato nella data di spedizione del servizio postale.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso.
Si è ritenuto che lo stesso debba essere accolto per l’essenziale ragione che l’opposizione avrebbe dovuto essere presa in considerazione anche se fosse stata effettivamente tardiva.
Ciò, ovviamente, non impedisce di dichiararne l’inammissibilità per carenza dei presupposti di cui all’art. 410 c.p.p.
E’ pacifico il principio secondo cui il termine di 10 giorni non sia perentorio salva la possibilità per il giudice di provvedere legittimamente dopo la sua scadenza.
Tale principio è stato violato nel caso di specie considerando che il decreto impugnato rende conto di come il giudice avesse preso cognizione dell’opposizione prima di deliberare.

La Corte chiarisce altresì come debba reputarsi correttamente presentata la dichiarazione di opposizione per mezzo della posta non stabilendo il comma III dell’art. 408 c.p.p. in proposito alcuna formalità e senza indicare luogo ed ufficio di presentazione dell’atto.
Introdurre delle formalità non prescritte dalla legge restringerebbe eccessivamente il diritto della persona offesa introducendo difficoltà logistiche e necessità di spesa non giustificate da alcuna prescrizione esplicita del legislatore.



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