Opposizione all'archiviazione: valutabile anche se tardiva.
Cassazione sez. VI 22.04.2014 n. 17624
L’opposizione alla richiesta di archiviazione, anche se tardiva,
deve essere presa in considerazione dal giudice, se perviene alla sua
attenzione prima che il provvedimento sia stato deliberato.
Il Gip presso il Tribunale di Nola, ritenendo tardiva l’opposizione
presentata dalla persona offesa, emette decreto di archiviazione.
Invero, il giudice ha ritenuto inammissibile l’opposizione giudicandola
tardiva poiché sottoposta alla sua attenzione oltre il termine di giorni 10
dalla notifica alla persona offesa della richiesta di archiviazione del Pm.
Propone ricorso per Cassazione la persona offesa ai sensi del comma VI
dell’art. 409 c.p.p.
che sancisce la nullità nei casi di cui al comma V dell’art. 127 c.p.p.
Secondo il ricorrente, la dichiarazione con la quale si sancisce
l’inammissibilità dell’opposizione lede il diritto della persona offesa ad
ottenere una valutazione nel contraddittorio tra le parti delle censure mosse
alla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero ed è dunque
sindacabile in sede di legittimità.
Pertanto, laddove il provvedimento di inammissibilità sia assunto de plano, nonostante l’opposizione sia
ammissibile, deve applicarsi la sanzione della nullità di cui all’art. 127
c.p.p.
Si sostiene altresì che l’opposizione sia una forma di impugnazione
dovendo quindi applicarsi il comma II dell’art. 583 c.p.p. a tenore del
quale l’atto si reputa presentato nella data di spedizione del servizio
postale.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso.
Si è ritenuto che lo stesso debba essere accolto per l’essenziale ragione
che l’opposizione avrebbe dovuto essere presa in considerazione anche se fosse
stata effettivamente tardiva.
Ciò, ovviamente, non impedisce di dichiararne l’inammissibilità per
carenza dei presupposti di cui all’art. 410 c.p.p.
E’ pacifico il principio secondo cui il termine di 10 giorni non sia
perentorio salva la possibilità per il giudice di provvedere legittimamente
dopo la sua scadenza.
Tale principio è stato violato nel caso di specie considerando che il
decreto impugnato rende conto di come il giudice avesse preso cognizione
dell’opposizione prima di deliberare.
La Corte chiarisce altresì come debba reputarsi correttamente presentata
la dichiarazione di opposizione per mezzo della posta non stabilendo il
comma III dell’art. 408 c.p.p. in proposito alcuna formalità e senza indicare
luogo ed ufficio di presentazione dell’atto.
Introdurre delle formalità non prescritte dalla legge restringerebbe
eccessivamente il diritto della persona offesa introducendo difficoltà
logistiche e necessità di spesa non giustificate da alcuna prescrizione
esplicita del legislatore.
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