Art. 600 bis c.p.


Cassazione Sezioni Unite
19.12.2013 – 14.04.2014 n. 16207

La massima: “la condotta di promessa o dazione di denaro o altra utilità, attraverso cui si convinca un minore ad intrattenere rapporti sessuali esclusivamente con il soggetto agente, integra gli estremi della fattispecie di cui al comma II dell’art. 600 bis c.p., non ravvisandosi la sussistenza delle condotte descritte dal comma I della norma”.

La Corte di appello di Brescia condannava Tizio per il reato di cui all’art. 600 bis comma I c.p. per avere indotto i minori Mevio, Caio e Sempronio a prostituirsi concedendosi a lui che compiva atti sessuali vari su di loro ricompensati con piccole somme di denaro.

Propone ricorso per Cassazione l’imputato lamentando, tra gli altri motivi, l’erronea applicazione della legge penale quanto all’inquadramento della condotta nell’alveo di cui al comma I.
Ed invero, si prospetta che in mancanza di tracce di pressione o coartazione morale da parte dell’imputato nei confronti delle vittime, gli atti sessuali compiuti con costoro in cambio di ospitalità e regalie in denaro devono inquadrarsi nella fattispecie di minore gravità di cui al comma II dell’art. 600 bis c.p.

Le Sezioni Unite vengono investite del seguente quesito: “se la promessa o dazione di altre utilità, mediante la quale si convinca un minore ad intrattenere rapporti sessuali esclusivamente con il soggetto agente sia ascrivibile al I ovvero al II comma dell’art. 600 bis c.p.
La Suprema Corte, ricordando come la norma di interesse sia stata riscritta dall’art. 4 della Convenzione di Lanzarote del 25.10.2007 entrata in vigore in Italia con la legge di ratifica del 01.10.2012 n. 172  chiarisce come, trattandosi di fatti avvenuti nel segmento temporale ricompreso tra il 2005 ed il 2009, debba trovare applicazione la precedente disciplina di cui alle leggi n. 269 del 1998 e n. 38 del 2006.
Il Collegio rileva che la condotta di induzione alla prostituzione di cui al comma I dell’art. 600 bis c.p. assume rilievo penale solo se sganciata dall’occasione in cui l’agente è parte del rapporto sessuale e oggettivamente rivolta ad operare sulla prostituzione esercitata nei confronti di terzi.
L’induzione del minore alla prostituzione prescinde dall’effettuazione diretta dell’atto sessuale con l’induttore e può riguardare soltanto chi determina, persuade o convince il soggetto passivo a concedere il proprio corpo per pratiche sessuali da tenere non esclusivamente con il persuasore ma con terzi, che possono consistere anche in una sola persona purché non si identifichi con l’induttore.
Invero, con il comma II dell’art. 600 bis c.p. si introduce la figura del cliente.
Orbene, con riguardo all’induzione di soggetto maggiorenne, se si fosse ritenuto di punire il cliente, il legislatore sarebbe caduto in una contraddizione posto che da un lato considera lecito il meretricio (cioè l’offerta) e dall’altro sanziona la domanda.
L’incriminazione del cliente in ambito minorile rappresenta dunque un’eccezione giustificata dalla diversità di oggetto giuridico e dalla differente finalità della tutela che, in quanto tale, vista a contrario conferma l’impossibilità di ravvisare l’induzione nella condotta di chi domanda ad un minore prestazioni sessuali come consumatore in cambio o promessa di denaro. Condotta che quindi rientra necessariamente nella fattispecie di cui al comma II dell’art. 600 bis c.p.
Sulla scorta di tali argomentazioni, le Sezioni Unite hanno enucleato il seguente principio di diritto: la condotta di promessa o dazione di denaro o altra utilità, attraverso cui si convinca un minore ad intrattenere rapporti sessuali esclusivamente con il soggetto agente, integra gli estremi della fattispecie di cui al comma II e non al comma I dell’art. 600 bis c.p.

 Art. 600-bis. Prostituzione minorile. (1)
1. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
(1) L'articolo che recitava: "Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.
Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.
Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi
." è stato così sostituito dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.

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