Art. 69 comma IV e recidiva reiterata

Corte Costituzionale
14-18 aprile 2014 n. 105

“E’ incostituzionale l’art. 69 comma IV nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 648 comma II c.p. sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99 comma IV c.p.”

La Corte di appello di Ancona solleva questione di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 69 comma IV c.p. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza dell’attenuante di cui al comma II dell’art. 648 c.p. sulla recidiva reiterata.

Nello specifico, si è sostenuto che il recidivo reiterato coinvolto in una ricettazione di cui al primo comma cui siano concesse le attenuanti generiche, sarebbe punito con la medesima pena prevista per il recidivo reiterato coinvolto in questioni di lieve entità cui siano riconosciute le attenuanti generiche nonché l’ipotesi di cui al comma II del 648 c.p. di guisa che la notevole differenza in termini di disvalore tra le due condotte sarebbe annullata sotto il profilo sanzionatorio.

La Consulta ritiene fondata la questione.

Come noto, l’art. 3 della legge n. 251/2005 (c.d. Cirielli) ha novellato l’art. 69 comma IV c.p. stabilendo il divieto di prevalenza delle attenuanti nell’ipotesi di cui al comma IV dell’art. 99 c.p.
Tuttavia, al pari di quanto verificatosi in relazione al comma V dell’art. 73 d.P.R. 309/90 (Corte Costituzionale n. 251/2012), le conseguenze del divieto di prevalenza dell’attenuante del comma II del 648 c.p. sulla recidiva risultano irragionevoli poiché si renderebbe vana la differenza circa la cornice edittale tra le due differenti ipotesi che rispecchiano le diverse caratteristiche oggettive delle fattispecie.
Due fatti, che il legislatore medesimo riconosce come profondamente diversi sul piano dell’offesa, per effetto del divieto di prevalenza sono ricondotti alla medesima cornice edittale.

L’art. 69 comma IV c.p. precludendo il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata deroga al principio generale che disciplina la complessa attività commisurativa della pena da parte del giudice impedendo il necessario adeguamento che dovrebbe avvenire mediante l’applicazione della pena stabilita dal legislatore per il fatto di particolare tenuità.
Se ne deduce che la norma è in contrasto altresì con la finalità rieducativa della pena.
Sulla scorta di tali motivazioni, la Corte Costituzionale con la sentenza citata ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 69 comma IV c.p. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza dell’attenuante di cui al comma II del 648 c.p. sulla recidiva reiterata ex art. 99 comma IV c.p.



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