Art. 69 comma IV e recidiva reiterata
Corte Costituzionale
14-18 aprile 2014 n.
105
“E’ incostituzionale
l’art. 69 comma IV nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della
circostanza attenuante di cui all’art. 648 comma II c.p. sulla recidiva
reiterata di cui all’art. 99 comma IV c.p.”
La Corte di appello di Ancona solleva questione di
legittimità costituzionale in riferimento all’art. 69 comma IV c.p. nella parte
in cui prevede il divieto di prevalenza dell’attenuante di cui al comma II
dell’art. 648 c.p. sulla recidiva reiterata.
Nello specifico, si è sostenuto che il recidivo reiterato
coinvolto in una ricettazione di cui al primo comma cui siano concesse le
attenuanti generiche, sarebbe punito con la medesima pena prevista per il
recidivo reiterato coinvolto in questioni di lieve entità cui siano
riconosciute le attenuanti generiche nonché l’ipotesi di cui al comma II del
648 c.p. di guisa che la notevole differenza in termini di disvalore tra le due
condotte sarebbe annullata sotto il profilo sanzionatorio.
La Consulta ritiene fondata la questione.
Come noto, l’art. 3 della legge n. 251/2005 (c.d. Cirielli)
ha novellato l’art. 69 comma IV c.p. stabilendo il divieto di prevalenza delle
attenuanti nell’ipotesi di cui al comma IV dell’art. 99 c.p.
Tuttavia, al pari di quanto verificatosi in relazione al
comma V dell’art. 73 d.P.R. 309/90 (Corte Costituzionale n. 251/2012), le
conseguenze del divieto di prevalenza dell’attenuante del comma II del 648 c.p.
sulla recidiva risultano irragionevoli poiché si renderebbe vana la differenza
circa la cornice edittale tra le due differenti ipotesi che rispecchiano le
diverse caratteristiche oggettive delle fattispecie.
Due fatti, che il legislatore medesimo riconosce come
profondamente diversi sul piano dell’offesa, per effetto del divieto di prevalenza
sono ricondotti alla medesima cornice edittale.
L’art. 69 comma IV c.p. precludendo il divieto di prevalenza
delle attenuanti sulla recidiva reiterata deroga al principio generale che
disciplina la complessa attività commisurativa della pena da parte del giudice
impedendo il necessario adeguamento che dovrebbe avvenire mediante
l’applicazione della pena stabilita dal legislatore per il fatto di particolare
tenuità.
Se ne deduce che la norma è in contrasto altresì con la
finalità rieducativa della pena.
Sulla scorta di tali motivazioni, la Corte Costituzionale
con la sentenza citata ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 69 comma IV c.p.
nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza dell’attenuante di cui al
comma II del 648 c.p. sulla recidiva reiterata ex art. 99 comma IV c.p.
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