Circolazione stradale
Cassazione sez. VI 18.03.-22.04 2014 n. 17621
I reati di cui all'art. 189 comma 6 e 7 del codice della
strada si configurano esclusivamente nelle ipotesi di coinvolgimento dell’agente
in un incidente stradale che consegua alla violazione di regole cautelari
contemplate dal c.d.s., sorrette quindi dall’elemento soggettivo della colpa.
Tali reati non si configurano rispetto a condotte dolose
trovando invece il proprio fondamento nell’art. 2 della Costituzione che si
impone ai consociati a meno che gli stessi non si siano già resi responsabili
della sua violazione in termini più radicali attentando volontariamente (e non
già con colpa) alla vita ed alla incolumità della persona cui dovrebbero
prestare soccorso.
Art. 189 c.d.s. Comportamento in caso di
incidente
1. L'utente della strada, in caso di
incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi
e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano
subito danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente
devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione
e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinchè non venga modificato
lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle
responsabilità.
3. Ove dall'incidente siano derivati
danni alle sole cose, conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto
devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le
disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali
casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione,
salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi
necessari per appurare le modalità dell'incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono,
altresì, fornire le proprie generalità, nonchè le altre informazioni utili,
anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono
presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
5. Chiunque, nelle condizioni di cui al
comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno
alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 294 a euro 1.174. In tale caso, se dal fatto deriva un grave
danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione
di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due
mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
6. Chiunque, nelle condizioni di cui
comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo
di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di
cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281,
282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti
previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto,
ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori
dei limiti di pena ivi previsti.
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al
comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle
persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per
un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni,
ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
8. Il conducente che si fermi e,
occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona,
mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria,
quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni
personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di
flagranza di reato.
8-bis. Nei confronti del conducente
che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette
a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le
disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6.
9. Chiunque non ottempera alle
disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.
9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile
al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da
reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura
idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che
abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo
precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 410 a euro 1.643. Le persone coinvolte in un incidente con danno a
uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni
misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non
ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 82 a euro 328.
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