Guida e sostanze stupefacenti
Cassazione Sezione IV 13.02. –
11.04.2014 n. 16059
Tizio, alla guida
della propria autovettura, cagiona un incidente stradale.
Trasportato
in ospedale, dall’esame delle urine risulta avere assunto sostanze
stupefacenti.
Tratto a
giudizio, viene condannato in I e II grado perché reputato responsabile del
reato p. e p. dall’art. 187 c.d.s.
Propone
ricorso per Cassazione il difensore.
Sul punto, la
Suprema Corte, ritiene che la contravvenzione de qua è integrata dalla condotta di guida in stato di alterazione psico-fisica determinato
dall’assunzione di sostanze e non dalla mera condotta di guida tenuta dopo l’assunzione
di sostanze stupefacenti.
E’ quindi necessario,
per fondare un giudizio di responsabilità, non soltanto provare la precedente assunzione
di sostanze stupefacenti, ma altresì che l’agente abbia guidato in stato di
alterazione cagionata proprio da tale assunzione.
In altri
termini, poiché le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, l’esame
tecnico potrebbe avere un esito positivo anche per un soggetto che ha assunto
la sostanza giorni prima e che, pertanto, al momento del fatto non si trova in
stato di alterazione.
Sulla scorta
di queste argomentazioni, la Cassazione ha annullato la sentenza di condanna
rinviando per la valutazione circa la sussistenza di altre circostanze
ulteriori rispetto all’esame delle urine da cui desumere lo stato di
alterazione al momento del sinistro.
Art. 187 c.d.s.
Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (1)
(2)
1. Chiunque guida in stato di alterazione
psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con
l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno.
All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il
veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione
della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo
186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma
sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4
dell'articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo
II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti
di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso
di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione
della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione
condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale
è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona
estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 224-ter.
1-bis. Se il conducente in stato di
alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope
provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e,
fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la
patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
VI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.
1-ter. Competente a giudicare dei reati di
cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.
1-quater. l'ammenda prevista dal comma 1 è
aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e
prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi
2-septies e 2-octies
2. Al fine di acquisire elementi utili per
motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli
organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le
direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza
personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i
conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso
apparecchi portatili.
2-bis. Quando gli accertamenti di cui al
comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole
motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto
conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel
rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita'
fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e
strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a
cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio
superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli
accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti
da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la
neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può
prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati,
anziche' su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo
orale.
3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora
non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario
ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di
sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo
12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge,
accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti
ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie
pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il
prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli
esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con
le attività di rilevamento e di soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3,
su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e
2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti
stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi
possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto
nell'articolo 186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli
organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi
delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in
base alle vigenti disposizioni di legge. Copia del referto sanitario positivo
deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha
proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione
per gli eventuali provvedimenti di competenza. 5-bis. Qualora l'esito degli
accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli
accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono
fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione
psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli
organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida
fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a
dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto
compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da
cui dipende l'organo accertatore.
6. Il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al
comma 2-bis, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma
3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi
dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente
fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le
modalità indicate dal regolamento.
(...) (3)
8. Salvo che il fatto costituisca reato, in
caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il
conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con
l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto
ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo
119.
8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal
comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere
sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da
parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui
all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le
modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non
retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel
campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni,
le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di
volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e
socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli
articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il
giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui
all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare
l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto
previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di
pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva
irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un
giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del
lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto
il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della
patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è
ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il
giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione
degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il
giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico
ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di
procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze
della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di
quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente
e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può
sostituire la pena per non più di una volta.
(3) Questo comma che recitava: "7. Chiunque guida in condizioni di alterazione
fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope,
ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni
dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo
periodo, dell'articolo 186." è
stato abrogato dall'art. 5, D.L. 3 agosto 2007, n. 117.
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