Induzione indebita
Cassazione sezione IV 01.04 – 03.07 2014 n. 28978
Il reato di induzione
indebita di cui all’art. 319 quater c.p.
si caratterizza, dal punto di vista
della condotta, come persuasione, suggestione, inganno e si manifesta sotto
forma di una pressione morale, con un valore condizionante più tenue rispetto
alla libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale disponendo di
margini decisionali più ampi finisce con il prestare acquiescenza alla
richiesta della prestazione non dovuta perché motivato dalla prospettiva di
conseguire un indebito tornaconto personale, il che lo pone in una posizione di
complicità col pubblico agente e lo rende meritevole di una sanzione a suo
carico.
Il delitto di concussione
di cui all’art. 317 c.p. come modificato dall’art. 1 comma 75 legge n. 190 del
2012 consiste invece in un comportamento del P.U. che, abusando delle sue
funzioni o dei suoi poteri, agisce con modalità o con forme di pressione tali
da non lasciare margini alla libertà
di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita che, di
conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa soltanto per evitare il
danno minacciato.
Art. 317 c.p.
Concussione. (1)
Il pubblico
ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a
dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è
punito con la reclusione da sei a dodici anni.
(1)
L'articolo che recitava: "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un
pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe
o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo,
denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici
anni." è stato così sostituito dall'art. 1, L. 6 novembre 2012,
n. 190.
Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o
promettere utilità. (1)
Salvo che il
fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di
pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce
taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra
utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è
punito con la reclusione fino a tre anni.
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