Induzione indebita

Cassazione sezione IV 01.04 – 03.07 2014 n. 28978

Il reato di induzione indebita di cui all’art. 319 quater c.p.  si caratterizza, dal punto di vista della condotta, come persuasione, suggestione, inganno e si manifesta sotto forma di una pressione morale, con un valore condizionante più tenue rispetto alla libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale disponendo di margini decisionali più ampi finisce con il prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta perché motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale, il che lo pone in una posizione di complicità col pubblico agente e lo rende meritevole di una sanzione a suo carico.

Il delitto di concussione di cui all’art. 317 c.p. come modificato dall’art. 1 comma 75 legge n. 190 del 2012 consiste invece in un comportamento del P.U. che, abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri, agisce con modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margini alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita che, di conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa soltanto per evitare il danno minacciato.

Art. 317 c.p.  Concussione. (1)
Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
(1) L'articolo che recitava: "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni." è stato così sostituito dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità. (1)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.
(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.

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