Usura

Cassazione sez. II 25.03. – 07.05.2014 n. 18778

L’art. 644 c.p., oltre a prevedere, nei commi 1 e 2, la c.d. usura presunta per la cui integrazione è sufficiente la pattuizione di un tasso di interessi che ecceda il limite consentito dalla legge n. 108 del 1996, al comma 3 punisce la c.d. usura in concreto, essendo reputati usurai anche quegli interessi che, benché inferiori al tasso soglia, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o altra utilità quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
In altri termini, per la configurabilità dell’usura in concreto, è necessario accertare la sproporzione degli interessi anche se inferiori al tasso soglia usurario ex lege e delle condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo.
La condizione di difficoltà economica richiesta per l’usura in concreto deve dedursi in senso oggettivo, valorizzando cioè da parametri di mercato e non già in senso soggettivo in base a valutazioni personali della vittima.

Riguardo l’elemento soggettivo del dolo generico, esso si concreta nella consapevolezza di concludere un contratto con interessi usurai presupponendo inoltre anche la cognizione della condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e la sproporzione degli interessi.

Art. 644 c.p. Usura
Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari [c.c. 1448, 1815], è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000 (2).
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario [c.p. 649].
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria (3).
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:
1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni (4) (5).


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