Usura
Cassazione sez. II 25.03. – 07.05.2014 n. 18778
L’art. 644 c.p., oltre a prevedere, nei commi 1 e 2, la c.d.
usura presunta per la cui
integrazione è sufficiente la pattuizione di un tasso di interessi che ecceda
il limite consentito dalla legge n. 108 del 1996, al comma 3 punisce la c.d. usura in concreto, essendo reputati
usurai anche quegli interessi che, benché inferiori al tasso soglia, avuto
riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per
operazioni similari risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di
denaro o altra utilità quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni
di difficoltà economica o finanziaria.
In altri termini, per la configurabilità dell’usura in
concreto, è necessario accertare la sproporzione degli interessi anche se
inferiori al tasso soglia usurario ex lege
e delle condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto
passivo.
La condizione di difficoltà economica richiesta per l’usura
in concreto deve dedursi in senso oggettivo, valorizzando cioè da parametri di
mercato e non già in senso soggettivo in base a valutazioni personali della vittima.
Riguardo l’elemento soggettivo del dolo generico, esso si concreta nella consapevolezza di concludere un
contratto con interessi usurai presupponendo inoltre anche la cognizione della
condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e la
sproporzione degli interessi.
Art. 644 c.p. Usura
Chiunque,
fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto
qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di
denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari [c.c. 1448,
1815], è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro
5.000 a euro 30.000 (2).
Alla stessa
pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo
comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o
promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario [c.p.
649].
La legge
stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono
altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri
vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al
tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque
sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero
all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in
condizioni di difficoltà economica o finanziaria (3).
Per la
determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle
commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per
imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
Le pene per
i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:
1) se il
colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di
intermediazione finanziaria mobiliare;
2) se il
colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o
aziendali o proprietà immobiliari;
3) se il
reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
4) se il
reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale
o artigianale;
5) se il
reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura
di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di
applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.
Nel caso di
condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre
ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato
ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità
anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o
degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal
reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni (4) (5).
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