Quasi flagranza
Cassazione Sezione I 3-16 ottobre 2014 n. 43394
Non ricorre la condizione di quasi flagranza qualora l’inseguimento dell’indagato da parte della
P. G. sia stato iniziato non già a seguito ed a causa della diretta percezione
dei fatti da parte della P.G. bensì per effetto e solo dopo l’acquisizione di
informazioni da parte di terzi.
Nel caso di specie, la Cassazione ha rigettato il ricorso
del Procuratore della Repubblica avverso il provvedimento che non ha
convalidato l’arresto per difetto del requisito della quasi flagranza poiché i
Carabinieri avevano proceduto all’arresto per il reato di tentato omicidio solo
dopo essere stati allertati dai parenti della vittima successivamente ai fatti
ed aver ascoltato la persona offesa a bordo dell’ambulanza. In difetto quindi
della diretta percezione dell’azione delittuosa e dell’immediatezza dell’inseguimento.
In senso contrario a
tale orientamento si veda Cassazione sez. II 10.11.2010 che ricomprende nella
condizione di quasi flagranza anche
le indicazioni delle vittime, dei correi o di altre persone a conoscenza dei
fatti.
Art.
382 c.p.p. Stato di flagranza
1. È in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di
commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia
giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose
o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente
prima (1).
2. Nel reato permanente [c.p. 158]
lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza.
Commenti
Posta un commento
Cosa ne pensi dell'argomento trattato? Lascia un tuo commento.