Quasi flagranza


Cassazione Sezione I 3-16 ottobre 2014 n. 43394

Non ricorre la condizione di quasi flagranza qualora l’inseguimento dell’indagato da parte della P. G. sia stato iniziato non già a seguito ed a causa della diretta percezione dei fatti da parte della P.G. bensì per effetto e solo dopo l’acquisizione di informazioni da parte di terzi.

Nel caso di specie, la Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore della Repubblica avverso il provvedimento che non ha convalidato l’arresto per difetto del requisito della quasi flagranza poiché i Carabinieri avevano proceduto all’arresto per il reato di tentato omicidio solo dopo essere stati allertati dai parenti della vittima successivamente ai fatti ed aver ascoltato la persona offesa a bordo dell’ambulanza. In difetto quindi della diretta percezione dell’azione delittuosa e dell’immediatezza dell’inseguimento.

In senso contrario a tale orientamento si veda Cassazione sez. II 10.11.2010 che ricomprende nella condizione di quasi flagranza anche le indicazioni delle vittime, dei correi o di altre persone a conoscenza dei fatti.

Art. 382 c.p.p. Stato di flagranza

1. È in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima (1).
2. Nel reato permanente [c.p. 158] lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza.

Commenti

Post popolari in questo blog

Citazione diretta a giudizio: termine a comparire

Ubicazione Uffici Giudiziari Tribunale Napoli

Imputazione coatta: necessità dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.