Reato di rapina

Cassazione sez. II, 10-19 03. 2015 n. 11467


Nel reato di rapina l'ingiustizia del profitto sussiste quando l'agente, impossessandosi della cosa altrui (nella fattispecie un cellulare), persegua esclusivamente una utilità morale, consistente nel prendere cognizione dei messaggi che la persona offesa abbia ricevuto da altro soggetto, trattandosi di finalità antigiuridica in quanto, violando il diritto alla riservatezza, incide sul bene primario dell'autodeterminazione della persona offesa nella sfera delle relazioni umane.



Art. 628  c.p.  Rapina

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona [581 c. 2] o minaccia [612], s'impossessa della cosa mobile altrui [624 c. 2; 812 c. 3 c.c.], sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 516 euro a 2.065 euro [380 c. 2 lett. f) c.p.p.] (1).
Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità [380 c. 2 lett. f) c.p.p.].
La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da 1.032 euro a 3.098 euro [347 c. 3, 407 c. 2 lett. a n. 2 c.p.p.; 112 att. c.p.p.]:
1) se la violenza o minaccia è commessa con armi [585 c. 2 e 3] o da persona travisata, o da più persone riunite [112 c. 1 n. 1];
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire [605, 613; 1137 c. nav.];
3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis (2);
3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (3) (4);
3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto (3);
3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro (3);
3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne (5);
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti (6).
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