Cassazione sez. IV 11.12.2014-02.03.2015 n. 9156
La condotta di coltivazione non autorizzata di piante dalle
quali siano estraibili sostanze stupefacenti, sia essa svolta a livello
industriale o domestico, è penalmente rilevante anche quando essa sia
realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale, spettando
piuttosto, in ogni caso, al giudice, avuto riguardo alla singola fattispecie,
verificare in concreto l’offensività della condotta ovvero l’inidoneità della
sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile.
Sulla scorta di tali considerazioni, in una fattispecie in
cui il reato di coltivazione era stato ravvisato a carico dell’imputato che
risultava avere coltivato “domesticamente” solo cinque piantine di cannabis,
dalle quali erano risultati estraibili appena 0,1048 grammi di sostanza
stupefacente, di cui non veniva indicato neppure il principio attivo, la Corte
ha annullato senza rinvio per insussistenza del fatto.
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