Cassazione sez. IV 11.12.2014-02.03.2015 n. 9156

La condotta di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti, sia essa svolta a livello industriale o domestico, è penalmente rilevante anche quando essa sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale, spettando piuttosto, in ogni caso, al giudice, avuto riguardo alla singola fattispecie, verificare in concreto l’offensività della condotta ovvero l’inidoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile.

Sulla scorta di tali considerazioni, in una fattispecie in cui il reato di coltivazione era stato ravvisato a carico dell’imputato che risultava avere coltivato “domesticamente” solo cinque piantine di cannabis, dalle quali erano risultati estraibili appena 0,1048 grammi di sostanza stupefacente, di cui non veniva indicato neppure il principio attivo, la Corte ha annullato senza rinvio per insussistenza del fatto. 

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